Circolare INAIL 14 novembre 2023 n. 49
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Circolare INAIL 14 novembre 2023 n. 49 / Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
ID 20784 | 16.11.2023
Oggetto: Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto interministeriale 25 settembre 2023. Requisiti, modalità di accesso e quantificazione del sostegno economico.
Quadro normativo
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Articolo 17, commi da 1 a 3: “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”.
- Decreto interministeriale 25 settembre 2023: “Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato”.
Premessa
L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Allegato 1), ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
Come specificato dalla norma, il predetto Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.
Il comma 2 del citato articolo 17 ha demandato a un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, di stabilire I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In attuazione della suddetta disposizione, nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale 25 settembre 2023, che ha affidato all’Inail la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo in argomento.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1, si forniscono le relative istruzioni operative.
A. Ambito di operatività del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative
Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:
1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).
Sono esclusi gli infortuni in itinere.
Sono compresi nell’operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:
a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;
b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui all’articolo 1, comma 7843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette.
Al fine di verificare le cause e circostanze dell’infortunio è prevista una specifica procedura di accertamento, che è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL.
B. Destinatari del Fondo
L’articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 stabilisce che i familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:
1. il coniuge4 superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e
2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.
In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:
3. i genitori, anche adottanti e
4. i fratelli e le sorelle.
In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici:
5. gli ascendenti di secondo grado.
In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
C. Dotazione del Fondo e importo del sostegno economico
Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 20246 e il sostegno economico è determinato in relazione alle risorse disponibili.
Per espressa previsione normativa8, l’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Il comma 3 dell’articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto a tal fine la relativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.
D. Regime del sostegno economico
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 25 settembre 2023, la prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Con riguardo al regime fiscale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale stabilisce che il sostegno economico a carico del Fondo non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione.
Si applica, pertanto, lo stesso regime già previsto per i benefici erogati a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il predetto decreto interministeriale precisa, inoltre, che il sostegno economico in argomento è cumulabile con l'assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'Inail ai superstiti degli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La precisazione è legata alla circostanza che l’assegno suddetto è in genere l’unica prestazione erogata dall’Inail in caso di infortuni mortali occorsi a studenti, in quanto per queste vittime non ricorrono di solito i requisiti previsti per la costituzione della rendita ai superstiti di cui al predetto articolo 85, comma 1.
Resta fermo che, se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti.
E. Domande di accesso al Fondo e termini di presentazione
Per l’accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.
In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo, direttamente alla Sede Inail competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro i seguenti termini:
1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024, vale a dire entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 202315;
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo16.
I termini indicati, per espressa previsione normativa, sono a pena di inammissibilità.
In caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.
Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente, che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.
È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente.
Nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio.
Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
È prevista, infine, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela con il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e per delega alla riscossione”.
In merito alla delega alla riscossione, si precisa che la stessa richiede che la firma sia autenticata, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’autenticazione non è soggetta a imposta di bollo.
Per agevolare la compilazione delle istanze sono stati predisposti i moduli allegati in formato compilabile Mod. Istanza beneficio familiari studenti deceduti (Allegato 4) e Mod. delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti (Allegato 5) aggiuntivi rispetto al modello di istanza già pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 ottobre 2023, n. 247.
F. Procedimento di erogazione del beneficio
Il sostegno economico a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è erogato entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative19.
Il termine suddetto decorre dalla ricezione, da parte della Sede Inail competente, della relazione degli organi di vigilanza che conclude la procedura di accertamento di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 settembre 2023, diretta ad accertare che il decesso sia riconducibile a infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento20.
Il procedimento istruttorio non richiede il visto sanitario, né alcuna valutazione medico-legale, in quanto il nesso causale tra l’evento lesivo e le attività indicate dalla norma è accertato nella relazione ispettiva.
Per gli eventi lesivi già trattati ai fini dell’erogazione dell’assegno una tantum in caso di morte di cui all'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la relazione ispettiva è stata acquisita a suo tempo, pertanto non sono necessarie ulteriori indagini.
Sono in corso di sviluppo da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale le implementazioni nell’apposita applicazione a supporto delle prestazioni per la gestione delle domande (individuate da apposita tipologia documentale) e la conclusione dei conseguenti procedimenti, con emissione del relativo provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza di accesso al beneficio.
Qualora risulti, successivamente all’erogazione del beneficio, la mancanza dei requisiti previsti per il suo riconoscimento, l’Inail procede al recupero del sostegno economico indebitamente corrisposto21, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, previa revoca del provvedimento di accoglimento della domanda opportunamente motivato.
Contro il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio emesso dalla Sede Inail è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell’Inail competenti per territorio.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato ed è deciso entro novanta giorni dalla data di presentazione. Ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto, Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Il recupero delle eventuali somme indebite è affidato alle Avvocature territoriali dell’Istituto.
Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione del sostegno economico è a carico dell'Inail, sempre attraverso le predette Avvocature territoriali.
G. Gestione contabile e rendicontazione
L’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 25 settembre 2023 dispone che il sostegno economico erogato dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è anticipato dall’Inail.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione del sostegno economico, l’Inail effettua la rendicontazione delle somme anticipate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede annualmente al rimborso.
Per la gestione contabile del beneficio in argomento, d’intesa con la Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo sono stati istituiti nel Piano dei conti i seguenti nuovi livelli VI:
U.7.02.03.01.001.27 Prestazione economica a carico del fondo familiari infortuni studenti;
E.9.02.02.01.001.15 Finanziamento dallo Stato per il fondo familiari infortuni studenti;
E.9.02.03.01.001.08 Reincassi della prestazione del fondo familiari infortuni studenti.
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Fonte: INAIL
Tags: Sicurezza lavoro INAIL