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Circolare INAIL n. 23 del 12 maggio 1988

ID 20648 | | Visite: 1568 | Guide Sicurezza lavoro INAILPermalink: https://www.certifico.com/id/20648

Circolare INAIL n. 23 del 12 maggio 1988

ID 20648 | 24.10.2023 / In allegato

Circolare INAIL n. 23 del 12 maggio 1988
Oggetto: Sentenze n. 179 del 10 febbraio 1988n. 206 dell'11 febbraio 1988 della Corte costituzionale. Modifiche del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Nelle Gazzette Ufficiali, Serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, n. 8 del 24 febbraio 1988 e n. 9 del 2 marzo 1988, sono state pubblicate le sentenze nn. 179206 (cfr. allegati nn. 1 e 2), che introducono radicali innovazioni nel sistema di tutela delle malattie professionali dei settori industriale e agricolo.

Con la sentenza n. 179/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità, in riferimento allo articolo 38, comma secondo della Costituzione, delle seguenti norme del testo unico approvato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:

- articolo 3, comma primo, ed articolo 211, comma primo, nella parte in cui non prevedono che la assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti le malattie professionali nella industria e nella agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa del lavoro;

- articolo 134, comma primo, e articolo 254, dalla parola semprechè alla fine, con la successiva sentenza n. 206/1988 ha inoltre dichiarato la illegittimità del secondo comma dello articolo 135 del testo unico.

Con la prima sentenza la Corte costituzionale si è richiamata alla precedente pronuncia n. 206/1974 con la quale, pur ritenendo, all'epoca, non fondata la questione della legittimità costituzionale sollevata in merito al sistema tabellare per la considerazione che i limiti derivanti dalla sua tassatività erano compensati dalla presunzione legale operante a vantaggio del lavoratore, aveva tuttavia segnalato al legislatore la opportunità e la urgenza della adozione di un sistema misto.

La introduzione di questo sistema viene ora giudicato non più rinviabile, in base alla argomentazione che lo incremento dei fattori di rischio, dovuto allo sviluppo delle tecniche produttive e la maggiore agevolezza e attendibilità della indagine sulla eziologia professionale, dovuta al progresso delle tecnologie diagnostiche, hanno ormai alterato l'equilibrio tra i vantaggi e gli svantaggi del sistema tabellare.

Secondo la Corte, infatti, la presunzione nascente dalle tabelle è divenuta insufficiente a compensare il divieto allo allargamento della area della eziologia professionale.

E con ciò non solo per quel che concerne la individuazione di nuove malattie, ma anche per quel che concerne gli ostacoli che allo accertamento della eziologia professionale delle malattie può opporre la distanza temporale tra la causa patologica e la manifestazione morbosa.

In conseguenza, la Corte ha introdotto nello ordinamento giuridico italiano il sistema misto che prevede sia la esistenza delle tabelle con le favorevoli presunzioni di legge sia la possibilità per il lavoratore di dimostrare, con mezzi di prova ordinari, la origine professionale di malattie non tabellate oppure provocate da lavorazioni non previste nelle tabelle o, infine, manifestarsi oltre il periodo massimo di indennizzabilità stabilito dalle tabelle stesse.

Su questo ultimo punto, la Corte è ulteriormente intervenuta con la successiva sentenza n. 206/1988 stabilendo, con la dichiarazione di illegittimità del secondo comma dello articolo 135, che la manifestazione della malattia professionale coincide con la sua effettiva verificazione, e che la denuncia ha rilievo esclusivamente ai fini della decorrenza delle prestazioni.

La caducazione del 2° comma dell'articolo 135 del testo unico non coinvolge la corrispondente norma del settore agricolo (articolo 250 ultimo comma).

Si ritiene, peraltro, che ciò non comporterà sostanziali disfunzioni pratiche nel nuovo sistema, stanti le particolari modalità di denuncia vigenti in detto settore.

La nuova disciplina introdotta dal mutato quadro legislativo può quindi così riassumersi:

1) malattie tabellate, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità: resta in vigore la attuale normativa, con particolare riferimento al principio della presunzione legale di origine;

2) malattie tabellate, provocate da lavorazioni tabellate, denunciate dopo i termini massimi di indennizzabilità:

a) se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata dentro i suddetti termini, fruisce della presunzione legale insita nel sistema tabellare;

b) in mancanza di tale dimostrazione cade sul lavoratore l'onere di provare la natura professionale della malattia;

3) al di fuori delle previsioni tabellari, fermi restando i principi che presiedono alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui sia dimostrata, con onere della prova a carico del lavoratore, la origine professionale.

Efficacia nel tempo.

La nuova disciplina introdotta dalla sentenza n. 179/1988 è operante dal 25 febbraio 1988 e cioè dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In base ai principi generali della dottrina e della giurisprudenza in tema di jus superveniens, tale disciplina deve trovare applicazione, sia per le malattie tabellate denunciate oltre il termine massimo di indennizzabilità sia per le malattie non tabellate, nelle seguenti ipotesi:

1) casi denunciati per la prima volta dal 25 febbraio 1988:

ovviamente le prestazioni decorrono dalla data della denuncia;

2) casi denunciati precedentemente al 25 febbraio 1988 e non definiti a tale data in quanto sia in corso la relativa istruttoria o siano in atto controversie amministrative o giudiziarie: le prestazioni decorrono dal giorno della denuncia;

3) casi denunciati precedentemente al 25 febbraio 1988, definiti negativamente e che non risultino ancora colpiti, alla stessa data, dalla prescrizione ex articolo 112 del testo unico: sono esaminate ex novo le denunce eventualmente riproposte dopo la data di cui sopra e la decorrenza delle prestazioni avrà effetto dalla data delle denunce.

Istruzioni operative.

Per la immediata attuazione delle sentenze in esame si impartiscono le seguenti direttive di carattere generale, suscettibili di rielaborazione in base sia allo andamento del fenomeno sia al riscontro fornito, dalla esperienza concreta delle unità operative, e la decorrenza delle prestazioni avrà effetto dalla data delle denunce.

1. Malattie tabellate denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità.

La istruttoria delle singole pratiche non necessita di particolari indicazioni, dovendo continuare ad essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. Malattie tabellate denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità.

A) nel caso in cui il lavoratore dimostri la effettiva verificazione della malattia nei termini tabellari, si applica la normativa vigente richiamata al punto 1.

B) nel caso in cui la malattia si sia effettivamente verificata oltre i termini tabellari, il lavoratore deve dimostrare che la malattia stessa è stata provocata dal rischio tabellato cui era esposto.

A tale scopo deve esibire:

idonea documentazione sanitaria attestante il nesso eziologico tra attività e malattia tabellate;

elementi probatori, con riscontro obiettivo, della esposizione al rischio previsto dalla tabella (natura, durata, intensità, ecc.).

Ove, a causa del tempo trascorso, non sia individuabile con certezza la impresa alle cui dipendenze l'assicurato abbia espletato da ultimo attività rischiosa e, presumibilmente, contratto la tecnopatia, il caso sarà imputato alla posizione assicurativa convenzionale 9990000, in analogia con quanto previsto dalle circolari nn. 8/18 t.u./1967, 67/54 t.u./1983 e 25/1987.

I casi rientrati nelle ipotesi descritte al punto 2 devono essere definiti direttamente dalla unità competente, salvo le fattispecie dubbie da sottoporre come di norma alle decisioni di questa direzione generale, servizio prestazioni assicurative, previo esame della direzione di ispettorato.

Ai fini della rilevazione statistica delle malattie di cui al punto 2.b, si dovrà registrare il valore 999 nel secondo settore del campo nos della mappa operativa infortuni.

3. Malattie non tabellate e/o contratte in lavorazioni non tabellate.

Per le forme morbose che non trovino riscontro nella elencazione tabellare, il lavoratore deve dimostrare secondo le norme del diritto comune, i fatti che costituiscono fondamento del diritto che intende esercitare e, cioè, la esistenza di una malattia contratta nello esercizio ed a causa della attività lavorativa prestata, che deve, ovviamente, rientrare tra quelle previste dagli articoli 1, 206, 207, 208 del testo unico.

A tale fine deve esibire:

a) idonea documentazione sanitaria attestante la natura professionale della malattia; per gli agricoli a tempo determinato ed autonomi, ai sensi dell'articolo 251 del testo unico, rimane fermo l'obbligo della trasmissione del certificato denuncia da parte del medico che ha visitato il lavoratore affetto dalla malattia ritenuta professionale;

b) elementi probatori con riscontro obiettivo, della esposizione al rischio (natura, durata, intensità, ecc.) che ha determinato la malattia stessa;

c) qualora la malattia professionale si manifesti in costanza di rapporti di lavoro, costituisce elemento probatorio anche la denuncia che il datore di lavoro è sempre tenuto come è noto a presentare nei termini del quinto comma dello articolo 53 del testo unico.

Nel clima di collaborazione incentivato dal recente protocollo di intesa, le unità operative dovranno curare particolarmente il rapporto con gli enti di patrocinio, richiamando gli impegni da essi assunto per garantire la precisione e la completezza delle domande presentate.

Il primo esame va diretto alla verifica della documentazione prodotta.

Al riguardo sembrano ipotizzabili tre possibilità:

a) la certificazione sanitaria non contiene alcun riferimento alla natura professionale della malattia: il caso va respinto e immediatamente segnalato all'Inps (v. circolare n. 48/1985 pagina 2, ultimo cpv.);

b) la documentazione è complessivamente attendibile, ma insufficiente sotto il profilo sanitario e/o circa la esposizione al rischio: occorre richiedere all'interessato o all'ente di patrocinio la integrazione delle prove;

c) la documentazione è completa e probante: va promossa la istruttoria della pratica, concordando con la area sanitaria gli elementi clinici e anamnestici da verificare e/o accertare per la ulteriore trattazione del caso facendo anche ricorso alla indagine ispettiva e, ove necessario, alle rilevazioni della consulenza tecnica accertamento rischi professionali.

In questa fase, per i lavoratori della industria e per gli agricoli a tempo indeterminato, va acquisita ove non ancora pervenuta la denuncia del datore di lavoro, la cui eventuale irreperibilità non dovrà, comunque, considerarsi, preclusiva ai fini indennitari, e determinerà per il settore industriale la imputazione del caso alla posizione assicurativa convenzionale 9990000 di cui sopra.

Si dispone che, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, le unità operative, per tutti i casi denunciati, sottopongano la documentazione acquisita, corredata del giudizio medico legale, all'esame di questa direzione generale servizio prestazioni assicurative, per le decisioni circa la ammissione o meno all'indennizzo.

Ciò anche al fine di consentire sia la omologazione a livello nazionale dei parametri ambientali e clinici per la valutazione del nesso di casualità, sia la immediata evidenza di tipologie morbose ricorrenti da proporre in sede di aggiornamento delle tabelle.

Va richiamata l'attenzione sulla necessità che le pratiche per le quali il sanitario della sede abbia espresso giudizio negativo (pratiche che, comunque, devono essere inviate a questa direzione generale) siano segnalate all'Inps a termini di converzione (v. citata circolare n. 48/1985).

Per l'acquisizione delle informazioni finalizzate alle rilevazioni di carattere statistico e prevenzionale delle malattie non tabellate e/o contratte in lavorazioni non tabellate, si dovrà registrare:

procedura infortuni: il valore 99 nel campo m.p. della mappa operativa infortuni;

rendite: il valore 99 nel campo m.p. .

Nell'allegato n. 3 sono ripartite le istruzioni per la compilazione dei campi della mappa operativa delle funzioni 3 e 4 della procedura infortuni interessate dalla particolare materia vale a dire i campi:

generale siano segnalate all'Inps a termini di converzione (v. citata circolare n. 48/1985).

n. 32 voce.

n. 42 ag.

n. 43 a nos.

n. 43 b nos.

n. 44 a mp.

n. 44 b mp.

per consentire la corretta compilazione del campo 42 ag e indispensabile che il sanitario indichi nella sottocopertina mod.11-ss la lavorazione e la sostanza nociva o l'agente patogeno che hanno provocato la malattia.

Le presenti istituzioni sostituiscono quelle contenute per gli stessi campi nel manuale operativo infortuni edizione gennaio 1986.

Decorrenza delle prestazioni.

Quando la malattia non determini astensione dal lavoro o si manifesti dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione morbigena, l'indennizzo è dovuto dalla data della segnalazione del caso all'Istituto assicuratore e cioè dalla data di arrivo del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro, indipendentemente (per i lavoratori dell'industria e per gli agricoli a tempo indeterminato) dalla contestualità prevista dall'articolo 53 del testo unico, 5° comma.

Nell'ipotesi in cui il caso sia stato denunciato all'INPS e venga da questo segnalato all'INAIL, in base alla vigente convenzione, qualora venga riconosciuta la natura professionale malattia, sono ovviamente dovute dal giorno della denuncia all'INPS medesimo.

Dalla data della suddetta certificazione medica, che attesta la manifestazione della malattia ritenuta professionale, decorre il termine prescrizionale, ex articolo 112, primo comma, del testo unico.

Medici radiologi.

Le sentenze in parola non hanno preso in considerazione la disciplina assicurativa per i medici radiologi che pertanto rimane immodificata.

Le sentenze in esame, come si è visto, hanno profondamente innovato il sistema di tutela delle malattie professionali; è intuitivo, perciò, che la loro corretta attuazione richieda il massimo impegno da parte dell'Istituto.

Determinante, a questo riguardo, sarà la coscienza approfondita e puntuale della evoluzione del fenomeno, una conoscenza indispensabile innanzi tutto per gli aggiornamenti tariffari, ma che assume in questo caso una importanza peculiare non solo in vista di un eventuale aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali, ma anche perché consente di acquisire una documentazione statistica particolarmente significativa ai fini prevenzionali.

Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa osservanza delle disposizioni della presente circolare e la massima attenzione e precisione nella digitazione dei dati.

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