Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.951
/ Totale documenti scaricati: 29.478.830

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.951
/ Totale documenti scaricati: 29.478.830

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.951 *

/ Totale documenti scaricati: 29.478.830 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Interpello ambientale 04.10.2023 - Riutilizzo in situ delle acque reflue

ID 20520 | | Visite: 3308 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/20520

Interpello ambientale 04 102023

Interpello ambientale 04.10.2023 - Riutilizzo in situ delle acque reflue

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 04.10.2023

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 su riutilizzo in situ delle acque reflue - Rif. nota. Regione Lazio prot. n. 988546 del 11.09. 2023 ( assunta al prot. MASE n. 143778 del 11.09.2023).

Con la nota in epigrafe, codesta Direzione Regionale ha indirizzato alla scrivente un’istanza ai sensi dell’art. 3 septies D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in merito al riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte (c.d. riutilizzo in situ delle acque reflue).

In particolare, l’Amministrazione regionale riferisce che la Città metropolitana di Roma capitale e le Province rappresentano di ricevere, nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli autorizzativi di loro competenza, numerose istanze recanti «progetti che contemplano il riutilizzo in situ di acque reflue depurate (in genere le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali su cui insistono stoccaggi di rifiuti o lavorazioni di materiali che possono rilasciare sostanze inquinanti) per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (in genere per mitigazione polveri, lavaggio ruote dei veicoli antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo)».

Codesta Direzione riferisce che, in assenza di norme nazionali o regionali che disciplinino il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate, le suddette Amministrazioni richiedono la modifica dei progetti presentati per conformare la gestione delle acque depurate del sito a fattispecie disciplinate dalla normativa. Di contro, i soggetti proponenti ritengono che l’assenza di una specifica normativa renderebbe il riutilizzo in situ un’attività libera, non sottoposta a specifici titoli abilitativi.

L’Amministrazione regionale, esposto il quadro normativo rilevante, sottopone pertanto a questa Direzione due quesiti:

1) «di chiarire se, in assenza di disposizioni normative nazionali, le istanze presentate dalle ditte che prevedono il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (mitigazione polveri, antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo o altro) possano essere accolte dagli Enti autorizzatori ovvero se tale lacuna normativa in proposito equivalga ad un esplicito divieto»;

2) «qualora si ritenga che sussista la possibilità di consentire tale riutilizzo, di indicare quale sia la disciplina autorizzativa da applicare, ivi compresa la normativa di riferimento per la definizione dei requisiti di qualità delle acque reflue depurate ai fini del loro riutilizzo nel medesimo stabilimento che le ha prodotte nonché l’autorità competente preposta al rilascio della suddetta autorizzazione».

Premesso che ogni considerazione espressa nel riscontrare all’interpello in oggetto è riferita al quadro normativo vigente e non prende in esame le disposizioni oggetto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica già posto in consultazione presso le amministrazioni interessate e gli stakeholder ma non ancora adottato in via definitiva, al fine di un migliore riscontro ai quesiti posti dalla interpellante, si rimettono le seguenti osservazioni.

Attualmente, la materia del riutilizzo delle acque reflue è disciplinata, limitatamente al riutilizzo a fini irrigui in agricoltura, dal regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 e dall’art. 7 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nonché, per gli ulteriori usi, dal d.m. 12 giugno 2003, n. 185.

Mentre i primi due testi normativi non prevedono alcuna disposizione in materia di riutilizzo in situ delle acque reflue depurate, l’art. 1, comma 3, d.m. n. 185/2003, espressamente esclude dal proprio ambito applicativo «il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte».

Con riferimento al quesito n. 1), va evidenziato come l’assenza di norme tecniche per il riutilizzo in situ delle acque reflue, tuttavia, non determini, in via interpretativa, un divieto assoluto in assenza di una espressa disposizione normativa in tal senso. Per contro, nel corpus del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, si rinvengono più disposizioni di carattere generale volte a promuove il riutilizzo delle acque reflue (cfr. art. 98, comma 1; art. 101, comma 10; art. 110, comma 4; art. 155, comma 6).

Inoltre, vale osservare che il riutilizzo in situ costituisce un uso ulteriore rispetto a quelli irrigui in agricoltura disciplinati dal regolamento (UE) 2020/741 e dall’art. 7 d.l. n. 39/2023 che, pertanto, coerentemente con il loro oggetto, non si occupano di disciplinarlo.

Di contro, l’ordinamento nazionale, come già detto, nel disciplinare tali usi ulteriori, contempla una specifica disposizione in materia di riutilizzo in situ delle acque reflue, al fine di escluderne espressamente la sottoposizione alla disciplina in materia di riutilizzo di acque reflue.

Da quanto esposto, discende, dunque, unicamente che l’attività di riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte non è sottoposta al titolo autorizzatorio necessario al fine del riutilizzo delle acque reflue. Per altro verso, nessun indizio letterale o sistematico depone a favore di un’interpretazione in base alla quale sia radicalmente inibito il riutilizzo in situ delle acque reflue.

Di conseguenza, il riutilizzo in situ di acque reflue, nella misura in cui non è oggetto di un esplicito divieto, né di una disposizione che ne condizioni l’esercizio all’ottenimento di una specifica autorizzazione al riutilizzo, deve essere considerata un’attività consentita, non sottoposta all’autorizzazione prevista dalle disposizioni nazionali e sovranazionali in materia di riutilizzo di acque reflue.

Il quesito n. 2), affronta un ulteriore profilo, ovvero se il riutilizzo in situ, ove consentito, sia un’attività libera oppure se il suo esercizio sia condizionato a un qualche ulteriore regime autorizzativo, indicando i requisiti e le caratteristiche dell’eventuale disciplina autorizzativa applicabile.

In via generale, si osserva che, coerentemente con quanto si evince anche dalla normativa sovranazionale, ancorché non sottoposto al regime autorizzativo previsto per il riutilizzo delle acque reflue, non sembra possibile ritenere che il riutilizzo in situ delle acque reflue sia un’attività libera in senso assoluto. A seconda delle circostanze, infatti, il riutilizzo in situ comporta un necessario collegamento ad un’attività industriale “a monte” o una specifica destinazione “a valle” (es., scarico).

Nella misura in cui il riutilizzo in situ non è sottoposto al titolo autorizzativo previsto per le altre forme di riutilizzo, si è tenuti a ritenere che tale attività segue il regime giuridico della fattispecie su cui insiste.

Questo implica, sotto il profilo del regime amministrativo, che il gestore sia tenuto a munirsi del titolo abilitativo previsto per l’attività industriale “a monte” o per la destinazione “a valle”, ma non anche dell’ulteriore e specifico titolo previsto in materia di riutilizzo delle acque reflue. Del pari, l’autorità competente all’accertamento del rispetto dei pertinenti requisiti deve essere individuata nell’autorità competente al rilascio del relativo titolo autorizzatorio o abilitativo. Similmente, per quanto riguarda il regime dei requisiti tecnico-sostanziali di qualità delle acque ai fini del loro riutilizzo in situ, si deve ritenere che essi siano da rinvenirsi nelle discipline settoriali di volta in volta applicabili.

Ciò posto, la scrivente ritiene opportuno soffermarsi sulle fattispecie che hanno originato i dubbi interpretativi oggetto del quesito.

L’interpellante, sebbene a titolo esemplificativo, fa infatti specifico riferimento all’utilizzo di «[…] acque meteoriche di dilavamento dei piazzali su cui insistono stoccaggi di rifiuti o lavorazioni di materiali che possono rilasciare sostanze inquinanti […] per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (in genere per mitigazione polveri, lavaggio ruote dei veicoli antincendio, inaffiamento barriera arborea, acque di processo)».

È noto che manca nell’ordinamento una specifica definizione della nozione di “acque meteoriche di dilavamento”.

La giurisprudenza ha tentato di colmare tale lacuna statuendo che «per “acque meteoriche di dilavamento” si intendono quelle originate da una precipitazione atmosferica che, non evaporate o assorbite dal suolo, esercitano un’azione di dilavamento della superficie sulla quale scorrono» (ex multis, Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2021, n. 11128).

Ciò posto, come noto, l’art. 113 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, fermo il divieto di scarico o immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (comma 4), attribuisce alle regioni il potere di disciplinare e attuare «le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate» e «i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione» (comma 1), precisando che «[l]e acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del […] decreto [legislativo 3 aprile 2006, n. 152]» (comma 2).

Nondimeno, nell’ambito di tale ultima fattispecie, le regioni sono chiamate a disciplinare «i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici» (comma 3).

Ne consegue che, con riguardo alla fattispecie descritta dall’interpellante, la disciplina applicabile è quella adottata in sede regionale in attuazione dell’art. 113, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

In assenza di una disciplina regionale, il riutilizzo in situ delle acque meteoriche dilavanti non è soggetto ad alcun divieto assoluto, ancorché ontologicamente distinte dalle acque reflue. Infatti, l’art. 1, comma 3, del d.m. n. 185/2003, vale solo ad escludere l’applicabilità delle norme tecniche dettate dal medesimo Regolamento al riutilizzo in situ di acque reflue.

***

Tutto ciò premesso, si rassegnano le seguenti conclusioni:

a) l’attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dall’art. 1, comma 3, d.m. n. 185/2003, non è soggetta ad alcun divieto assoluto;
b) il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell’ambito del regime giuridico dell’impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue;
c) le acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette, ove esistente, alla disciplina regionale;
d) sono fatte salve eventuali disposizioni particolari concernenti gli impianti di stoccaggio rifiuti, la cui disciplina esula dalle competenze della scrivente Direzione.

Fonte: MASE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Apr 14, 2025 214

Decreto 5 aprile 2025

in News
Decreto 5 aprile 2025 ID 23816 | 14.04.2025 Decreto 5 aprile 2025 Emanazione delle linee guida a validita' nazionale per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD). (GU n.87 del 14.04.2025)_______ Art. 1 1) Sono emanate le linee guida per la rianimazione… Leggi tutto
Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 147

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 146

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 146

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 154

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 208

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 348

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto