Regolamento (UE) 2019/1791

Regolamento (UE) 2019/1791
Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione del 17 ottobre 2019 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consigli...
ID 17581 | 13.09.2022 / In allegato DM notificato CE
Bozza Decreto interministeriale recante “Le caratteristiche e le modalità di applicazione per l’utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica” ai sensi dell’articolo 21 del decreto - legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51.
Numero di notifica CE: 2022/612/I (Italia)
Data di ricezione: 13/09/2022
Termine dello status quo: 14/12/2022
La norma tecnica stabilisce il procedimento per disciplinare e determinare le caratteristiche e le modalità di applicazione per l’utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica al fine di realizzare un modello virtuoso di economia circolare in grado sia di contribuire agli obiettivi del Green new deal europeo, sia di restituire ai terreni la sostanza organica nonché di ridurre le emissioni di ammoniaca, di ossidi di azoto e di metano in atmosfera.
Il decreto normerà esclusivamente la frazione liquida o chiarificata del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica in quanto il digestato, sottoprodotto o sostanza organica residua del processo di digestione anaerobico per la produzione di energia, può rappresentare un'opportunità in termini sia di fertilità del suolo che di carbon storage, nonché di riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. Ciò in quanto la sostanza organica contenuta nel digestato è fortemente stabilizzata grazie al processo degradativo anaerobico e la sua frazione liquida o chiarificata ha un'efficienza di impiego dell'azoto pari all'urea, ma un impatto ambientale inferiore.
Nel dettaglio, il testo normativo approvato prevede l’impiego del digestato equiparato sia in qualità di sostanza organica che di prodotto fertilizzante. Lo scopo di tale decreto, infatti, non è tanto l’utilizzazione agronomica del digestato (già disciplinato dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016) ma riconoscere il valore fertilizzante del digestato come prodotto.
Tuttavia, l’emanazione del decreto in oggetto non conferisce immediatamente l’equiparabilità del digestato ad un prodotto fertilizzante di origine chimica in quanto occorre prevedere la tipologia “digestato liquido” nell’attuale quadro normativo vigente in materia. L’inserimento di tale tipologia e dei parametri connessi permetterà la commercializzazione e l’utilizzo del prodotto come fertilizzante ai sensi del D. Lgs n. 75/2010.
Il decreto proposto favorisce l'utilizzo dei reflui zootecnici, dei residui dell'attività agroalimentare, dei sottoprodotti agricoli e del materiale agricolo-forestale come concime o elemento nutritivo al fine di limitare l’impiego dei prodotti chimici di sintesi; di promuovere l’economia circolare e la valorizzazione dei sottoprodotti e residui agricoli; e di garantire la sicurezza e la competitività al settore primario nell'attuale contesto di crisi.
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Fonte: CE
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