Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023 / Iscrizione “O.P.P. - PIACENZA” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
ID 20111 | 04.08.2023
Decreto Direttoriale n. 93 del 02 Agosto 2023 - Iscrizione “O.P.P. - PIACENZA” nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171
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Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’“ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA sinteticamente enunciabile in sigla O.P.P. - PIACENZA” (da qui in poi “O.P.P. - PIACENZA”), con sede legale in Piacenza, Via Prevostura n. 62, è iscritto al numero 16 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.
Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“O.P.P. - PIACENZA” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “O.P.P. - PIACENZA” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.
Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)
1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Art. 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).
(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS
Collegati
Repertorio nazionale degli organismi paritetici
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
DL 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi): I Documenti aggiornati 2022
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