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Europe, Rome

SEVESO III: trasmissione notifiche di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 105/2015

ID 1987 | | Visite: 13264 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/1987

SEVESO III: trasmissione notifiche di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 105/2015

Il D.Lgs n.105/2015 recepisce la direttiva 2012/18/UE (cosiddetta Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
 
D.Lgs. 105/2015

...
Art. 13. Notifica

1. Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:

a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventa- rio delle sostanze pericolose;

b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento (1° Giugno 2016).

 

Si riportano per ulteriori approfondimenti le note pubblicate sul portale del Ministero dell’Ambiente e dell'ISPRA
 
La direttiva “Seveso III" e il decreto legislativo di recepimento, n. 105 del 26 giugno 2015
 
Premessa
Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le  direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05.
 
L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
 
Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) intendono:

- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.
 
Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n° 105
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con  sostanze pericolose.
 
Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l’impianto e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, l’assegnazione al Ministero dell’interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come “articolo 8” ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo decreto legislativo).
 
E’ aggiornato  l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.  
 
Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell’ambiente. Si prevede, infatti, l’istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11); 
- l’introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- le procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27); 
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).
 
Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.lgs. n° 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico  dei gestori. Si evidenziano, a tal fine, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall’art. 31 e contenute nell’allegato L.
 
AVVISO: Le indicazioni per la trasmissione, da parte dei gestori degli stabilimenti, delle notifiche di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 105/2015 sono disponibili presso il sito web ISPRA, al seguente link: 

http://www.minambiente.it/pagina/rischio-industriale#sthash.TztE5juE.dpuf
 
Controlli sui pericoli di incidente rilevante - Direttiva Seveso III

Attività ISPRA/Servizio Rischio Industriale  per il controllo dei pericoli di incidente rilevante (Direttiva Seveso III)
 
Il D.Lgs. 105/2015
I compiti e le attività tecnico-scientifiche che il nuovo decreto individua per l’Istituto sono molteplici e di primaria rilevanza nell’ambito del controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Alcune attività si sono consolidate con l’esperienza acquisita nel corso degli anni come organo tecnico del MATTM, altre rappresentano nuovi compiti affidati per la prima volta all’Istituto.
 
Attività di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art.4 ed allegato A)
Tra i nuovi compiti figura in primo luogo il coinvolgimento dell’ISPRA nelle due fasi (preliminare e istruttoria) di esame delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, in cui il Proponente dichiara, fornendo le opportune dimostrazioni specificate nell’Allegato A, che “è praticamente impossibile che una data sostanza possa dar luogo ad un incidente rilevante”.
 
La segreteria tecnica del Tavolo di  Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art.11)
In secondo luogo, all’ISPRA, viene affidato il ruolo di segreteria tecnica del “Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale” istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’interno partecipa inoltre come nodo centrale del SNPA.
 
La pianificazione e l’effettuazione delle attività ispettive per gli stabilimenti di fascia superiore (art. 6, comma 2 ed allegato H)
L’ISPRA avrà poi il compito, in collaborazione con il Ministero dell’interno, di predisporre il piano nazionale di ispezione, di cui all’art. 27, comma 3, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore presenti sul territorio italiano. L’ISPRA continuerà, infine, a svolgere le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore nelle Regioni nelle quali non sono disponibili ispettori dell’ARPA territorialmente competente,  in possesso dei requisiti specificati al punto 7 dell’allegato H al nuovo decreto.
 
Inventario nazionale degli stabilimenti Seveso (art.5, comma 3 e art.13, commi 1 e 9)
Un’attività dell’Istituto, già consolidata nel corso degli anni e ora ulteriormente ampliata dal nuovo decreto, consiste nella predisposizione, nella gestione e nell’aggiornamento dell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui il MATTM mantiene l’indirizzo e il coordinamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto.
L’Inventario sarà utilizzato, a regime, anche al fine della trasmissione per via telematica delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti a livello centrale e regionale, assumendo quindi un ruolo centrale per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione delle norme in materia di controlli sui pericoli di incidente rilevante.
Si tratta dell’ampliamento di un compito svolto finora dall’ISPRA a supporto del MATTM ed ora integralmente affidato all’Istituto, che diventerà destinatario delle notifiche; ciò anche al fine di verificarne la completezza e la conformità (ai sensi dell’articolo 13, comma 9 del decreto), in modo da consentire la comunicazione di informazioni corrette alla Commissione europea ai sensi dell’art. 21 comma 3 della Direttiva e della decisione europea 895/2014.
 
Servizi per i gestori
Il nuovo Modulo di Notifica introdotto dal D.lgs n. 105 del 26 giugno 2015
Tra le novità introdotte dal D.Lgs.105/2015 si evidenzia il nuovo Allegato 5 ovvero il format attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere le Notifiche ai sensi dell’articolo 13, comma 1 ai seguenti destinatari:

- Comitato Tecnico Regionale,
- Regione o organo  regionale da essa delegata,
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA,
- Prefettura,
- Comune,
- Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
 
Il nuovo format rappresenta l’integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e smi e trasmesse dai gestori in modalità separata. Si tratta di un importante passo verso la semplificazione volto ad agevolare i gestori nella compilazione e trasmissione delle informazioni di cui al all’articolo 13 comma 4 nonché facilitare e velocizzare le attività di verifica di completezza e conformità effettuate dai tecnici dell’ISPRA previste ai sensi dell’articolo 13, comma 9 del decreto stesso.
 
Le informazioni contenute nella Notifica sono rese disponibili, tramite l’Inventario Nazionale, agli organi tecnici ed amministrazioni nazionali e regionali incaricati dei controlli negli stabilimenti soggetti alle disposizioni del presente decreto.
 
Indicazioni per i gestori
La Notifica, a regime, è trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all’articolo 5, comma 3. Al riguardo l’Istituto sta predisponendo un’applicazione web che consentirà attraverso un sistema di autenticazione online la redazione e la trasmissione a tutti i destinatari di cui all’articolo 13 comma 1 di un modello elettronico precompilato del modulo di Allegato 5.
 
Nelle more della predisposizione di tale applicativo, i gestori devono, in via provvisoria, a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 105/2015 trasmettere ai destinatari le Notifiche, compilate esclusivamente attraverso il modulo di Allegato 5, via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le Notifiche indirizzate al MATTM tramite l’ISPRA, devono essere trasmesse per via telematica con le suddette modalità al seguente indirizzo:
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I gestori devono indicare nell’oggetto la parola chiave: 
NOTIFICA D.lgs. 105/2015

Informazioni da inserire nella prima riga del quadro 1 della Sezione D del modulo di Notifica
:
Ente Nazionale: ISPRA
Ufficio Competente: Servizio Rischio Industriale
Indirizzo completo: Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 – Roma
Email-PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica (in preparazione)
SEZIONI A1 e A2 INFORMAZIONI GENERALI
SEZIONE B SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)
SEZIONE C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)
SEZIONE D INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E’ SOGGETTO LO STABILIMENTO
SEZIONE E PLANIMETRIA
SEZIONE F DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
SEZIONE G INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
SEZIONE H DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL’ALLEGATO 1
SEZIONE I INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
SEZIONE L INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO
SEZIONE M INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO
SEZIONE N INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H
 
Per l’inoltro di quesiti tecnici  specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica sarà attivo per i gestori dal 1 settembre 2015 l’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Sistema Tariffario – Notifiche di cui all’articolo 13
L’articolo 29 del D.Lgs.105/2015 introduce e disciplina, attraverso l’Allegato I, le modalità anche contabili e le tariffe a carico dei gestori da applicare anche in relazione alla gestione dell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e della banca dati di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
In particolare, il comma 9 dell’articolo 13 del D.Lgs 105/2015 affida all’ISPRA il compito di verifica delle informazioni contenute nella Notifica, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, da effettuarsi con oneri a carico dei gestori.

I gestori sono tenuti pertanto a versare prima dell’invio della Notifica gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell’Allegato I al decreto 105/2015 in funzione della categoria di appartenenza.

TabellaIV– Appendice 1 dell’allegato I al D. Lgs. 105/2015

Tariffe dei servizi connessi con la verifica della completezza e conformita’ delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell’art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante, nonché all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 5, comma 2, lettera e)

Categoria di stabilimento
Tariffa
Classe 1
126,30 euro
Classe 2
168,40 euro
Classe 3
210,50 euro
Classe 4
294,70 euro
Classe 5
378,90 euro
 
Ai fini della determinazione della categoria e della relativa tariffa fanno fede le informazioni contenute nella sezione A2 trasmesse dal gestore col modulo di Allegato 5.
Le tariffe riportate nella tabella IV in appendice 1 dell’allegato I al decreto si applicano:
  • in misura integrale in occasione della prima notifica
  • in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di allegato 5 del D.gs.105/2015effettuati ai sensi dell’art.13 comma 7 del decreto.
N.B.Per gli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo di Allegato 5, non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.
Gli importi dovuti devono essere versati dai gestori degli stabilimenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, prima dell’invio della documentazione di cui all’art.13, secondo la seguente modalità:

Tramite versamento o bonifico bancario al seguente IBAN IT 04E 01000 03245 348 0322595 05

La causale dovrà necessariamente riportare il codice fiscale del versante e la seguente dicitura:

Versamento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Capitolo 2595, art. 5, Capo 32 per lo svolgimento delle attività istruttorie volte alla verifica delle notifiche inviate dai gestori di cui al predetto articolo”.
 
Il gestore è tenuto ad allegare alla Notifica, inviata tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente, l’evidenza informatica (comprensiva necessariamente del numero di CRO - Codice Riferimento Operazione) attestante l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta o la quietanza in originale.
 
Sistema Tariffario - Istruttorie delle proposte di valutazione di cui all’articolo 4
L’articolo 29 del D.Lgs.105/2015 introduce e disciplina, attraverso l’Allegato I, le modalità anche contabili e le tariffe a carico dei gestori da applicare in relazione allo svolgimento delle attività istruttorie per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante, ai fini dell’esclusione di una particolare sostanza pericolosa dall’ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto.
 
Le attività istruttorie hanno l’obiettivo di accertare, ai fini della successiva comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta, valutandone la completezza, l’attendibilità e l’aggiornamento dei contenuti tecnici.
 
La procedura valutativa consta di due fasi di attività istruttoria:

- la fase di ammissibilità della proposta, che è a carico di ISPRA, a cui viene corrisposta dal proponente la tariffa indicata in tabella III, colonna 1;
- la fase di valutazione dei contenuti tecnici, che viene eseguita solo se la precedente ha dato esito positivo, viene svolta da uno o più degli organi tecnici nazionali, secondo le specifiche competenze, per ciascuno dei quali il proponente deve corrispondere la tariffa di cui alla colonna 2 della tabella III.

I proponenti sono tenuti pertanto a versare prima dell’invio dell’istanza, contenente la proposta di valutazione e la relativa documentazione tecnica giustificativa, gli importi indicati nella tabella III in appendice 1 dell’Allegato I al D. Lgs. 105/2015.
 
TabellaIII – Appendice 1 dell’allegato I al D. Lgs. 105/2015

Tariffe relative all’istruttoria effettuata per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all’art. 4

Valutazione preliminare di ammissibilità
Valutazione dei contenuti tecnici*
3.157,50 euro
10.411,80 euro
*tariffa da corrispondere per ogni organo tecnico coinvolto nell’istruttoria (fase di valutazione dei contenuti tecnici)

Gli importi devono essere versati dai proponenti secondo la seguente modalità:

Tramite versamento o bonifico bancario al seguente IBAN IT 04E 01000 03245 348 0322595 05

La causale dovrà necessariamente riportare il codice fiscale del versante e la seguente dicitura:
Versamento ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Capitolo 2595, art. 5, Capo 32 per lo svolgimento delle attività istruttorie volte alla valutazione delle istanze pervenute di cui al predetto articolo”.

Il proponente è tenuto ad allegare all’istanza che contiene la proposta di valutazione ai sensi dell’art. 4 l’evidenza informatica attestante l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta (comprensiva necessariamente del numero di CRO - Codice Riferimento Operazione) 
o l’originale della quietanza.
La trasmissione dell’evidenza informatica attestante l’avvenuto versamento della tariffe dovute è condizione necessaria all’avvio delle attività istruttorie da parte degli organi tecnici.
 
Responsabilità
L'ISPRA, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso all’help-desk Seveso, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dalle informazioni fornite attraverso l’help-desk Seveso  e/o dal loro impiego.
 
L'ISPRA provvede a fornire attraverso l’help-desk Seveso risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate a quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D.lgs.105/2015.

In particolare -per quanto concerne i testi della normativa e le relative interpretazioni- l'ISPRA fornisce a solo scopo divulgativo e conoscitivo tali informazioni, le quali non costituiscono perciò fonte di diritto.

Si raccomanda quindi, laddove opportuno, la consultazione delle fonti ufficiali (Gazzette Ufficiali) e l’inoltro alle Amministrazioni competenti di quesiti interpretativi inerenti all'applicazione del D. Lgs. 105/2015.
 

Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante

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Lug 06, 2024 47

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Decreto Dirigenziale MIT 18.06.2024 n. 164 / Corsi di sicurezza personale navigazione d'altura Definizione del programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d'altura e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei corsi organizzati da istituti, enti o società ai sensi dell’articolo… Leggi tutto
Lug 06, 2024 107

Decreto 27 giugno 2024

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Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle… Leggi tutto
Lug 06, 2024 39

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Lug 06, 2024 93

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Direttiva delegata (UE) 2023/2775 ID 22191 | 06.07.2024 Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese… Leggi tutto

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