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Europe, Rome

Regolamento (UE) 2023/1132

ID 19777 | | Visite: 5712 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/19777

Regolamento  UE  2023 1132  Modifica Allegato XVII Reg  REACH Sostanze CMR

Regolamento (UE) 2023/1132 / Modifica Allegato XVII Reg. REACH Sostanze CMR

ID 19777 | 09.06.2023

Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni 

GU L 149/49 del 9.6.2023

Entrata in vigore: 29.06.2023

I punti (2) e (5) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.

(2) Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) L’allegato XVII, appendici 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato al fine di recepire la nuova classificazione come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/692. È pertanto opportuno inserire le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A e 1B nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2 e 6.

(4) La nuova classificazione delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR di categoria 1 A o 1B dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/692.

(5) La parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze in detto regolamento è quindi accompagnata dalla precisazione «ad eccezione di quelle specificate altrove nel presente allegato». L’incorporazione di tali sostanze nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, deve pertanto recepire tale precisazione che fa riferimento all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia il testo riportato nelle voci in cui figurano i numeri indice 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 e 650-017-00-8 sembra fare riferimento a un allegato del regolamento (CE) n. 1907/2006 anziché all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali voci dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti (2) e (5) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.

_______

ALLEGATO

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) nell’appendice 1, la voce con numero indice 033-005-00-1 è sostituita dalla seguente

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Acido arsenico e i suoi sali,ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento(CE)n.1272/2008

033-005-00-1

-

-

A»;

 2) nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Pentaossido di divanadio; vanadio pentossido

023-001-00-8

215-239-8

1314-62-1»

 

«Cumene

601-024-00-X

202-704-5

98-82-8»

 

«derivati di 2,2-dimetilpropan- 1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis (bromometil)propan-1-olo

603-243-00-6

253-057-0

36483-57-5;

1522-92-5»

 

«Benzofenone

606-153-00-5

204-337-6

119-61-9»;

 

 3) nell’appendice 2, la voce con numero indice 650-017-00-8 è sostituita dalla seguente:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso].

650-017-00-8

-

-

A, R»;

4) nell’appendice 5, la voce con numero indice 082-001-00-6 è sostituita dalla seguente:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Composti del piombo, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008

082-001-00-6

-

-

A»;

5) nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati: 

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Bromuro di ammonio

035-005-00-7

235-183-8

12124-97-9»

 

«Dibutilstagno bis(2-etilesanoato)

050-032-00-4

220-481-2

2781-10-4»

 

«Dibutilstagno di(acetato)

050-033-00-X

213-928-8

1067-33-0»

 

«Tellurio

052-001-00-0

236-813-4

13494-80-9»

 

«Diossido di tellurio

052-002-00-6

231-193-1

7446-07-3»

 

«Tetraossido di bario e diboro

056-005-00-3

237-222-4

13701-59-2»

 

«2-(2-metossietossi)etanolo; glicol dietilenico monometiletere

603-107-00-6

203-906-6

111-77-3»

 

«2,4,6-tri-terz-butilfenolo

604-097-00-6

211-989-5

732-26-3»

 

«4,4’-sulfonildifenolo; bisfenolo S

604-098-00-1

201-250-5

80-09-1»

 

«Acido 2-etilesanoico e i suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008

607-230-00-6

-

-"

 

«Pentapotassio 2,2’,2»,2«’,2»"- (etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato

607-734-00-6

404-290-3

7216-95-7»

 

«N-carbossimetilimminobis (etilennitrilo)tetra(acido acetico)

607-735-00-1

200-652-8

67-43-6»

 

«Pentasodio (carbossilatometil) iminobis(etilenenitrilo) tetraacetato

607-736-00-7

205-391-3

140-01-2»

 

«Acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico

607-761-00-3

206-798-9

375-85-9»

 

«Acido 6-[C12-18-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris

(2-idrossietil)ammonio

607-763-00-4

-

-"

 

«Acido 6-[(C10-C13)-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico

607-764-00-X

-

2156592-54-8»

 

«Acido 6-[(C12-18)-alchil- (ramificati,

insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico

607-765-00-5

-

-"

 

«Teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H- purina-2,6-dione

613-342-00-6

200-385-7

58-55-9»

 

«N-(2-nitrofenil)fosforico triammide

616-238-00-9

477-690-9

874819-71-3»

 

«Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N [(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro- 9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide   e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro-

9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo > 78 % sin isomeri < 15 % anti isomeri]; isopirazam

616-240-00-X

-

881685-58-1»;

 

6) nell’appendice 6, le voci con numeri indice 050-008-00-3 e 609-026-00-2 sono sostituite dalle seguenti:

Sostanze

Numero indice

Numero CE

Numero CAS

Note

«Composti di tributilstagno, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008

050-008-00-3

-

-"

 

«Sali ed esteri di dinoseb, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008

609-026-00-2

-

-».

 

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