11° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione
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11° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione
ID 19692 | 26.05.2023 / In allegato
Decreto Direttoriale n.62 del 26 maggio 2023
Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
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Articolo 1
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l'iscrizione della Società E- Distribuzione S.p.A. nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 1.3.1 dell’allegato II al D.M. 4.2.2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;
Articolo 2
1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l'iscrizione delle Società E- Distribuzione S.p.A. e Terna Rete per l’Italia S.p.A. nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 4.3.1 dell’allegato III al d.m. 4 febbraio 2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;
Articolo 3
1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato d.m. 4 febbraio 2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, con decreto del Direttore Generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato d.m. 4 febbraio 2011, in capo alle medesime aziende.
Articolo 4
1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale 1° agosto 2022, n. 63 citato in premessa.
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Fonte: MLPS
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D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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