L'obbligo scolastico in Italia del 1859: Legge Casati
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L'obbligo scolastico in Italia del 1859: Legge Casati n. 3725/1859
ID 19601 | 10.05.2023 Download estratto accessibile / Download testo nativo
In Italia l'obbligo scolastico fu imposto, per la prima volta, con il regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725, che articolava l'istruzione elementare, gratuita, in due gradi, inferiore e superiore, ciascuno della durata di due anni. La gestione delle scuole era delegata ai comuni. L'obbligo scolastico, tuttavia, riguardava soltanto il primo grado, quello in cui s'insegnava a leggere, scrivere, far di conto e religione.
La legge Casati prevedeva anche l'obbligo dell'istituzione di una scuola elementare superiore nei comuni con più di 4000 abitanti e nelle città che avevano istituti d'istruzione media.
Con la legge Coppino del 15 luglio 1877 n. 3961, fu ribadito l'obbligo scolastico relativamente al primo grado della scuola elementare, la cui durata fu aumentata da due a tre anni. Il corso elementare completo diventava, così, di cinque anni. Si accedeva al secondo grado per mezzo di un esame.
La legge Orlando del 1904 (l. 8 luglio 1904, n. 407), estese l'obbligo scolastico fino al dodicesimo anno d'età, riducendo di nuovo a quattro anni la scuola elementare, ma istituendo il V e VI anno nei comuni con più di 4000 abitanti. Dove previsti, il V e il VI anno costituivano il corso popolare. In tale situazione, dopo il quarto anno delle elementari, con un esame, si poteva accedere alle scuole secondarie, mentre gli alunni che non intendevano continuare gli studi potevano seguire il corso popolare.
TITOLO V. – Dell’Istruzione elementare.
CAPO I. Oggetto ed obbligo dell’insegnamento.
Art. 315. L’istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. L’istruzione del grado inferiore comprende: l’insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l’aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico. L’istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l’esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinarii della vita. Alle materie sovraccennate saranno aggiunti, nelle Scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle Scuole femminili i lavori donneschi.
Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in due classi distinte. Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l’età di sei anni.
Art. 317. L’istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni. Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.
Art. 318. Le Scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della Legge e dei Regolamenti, dai rispettivi Municipii, i quali possono instituire, all’uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d’ispezione.
Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una Scuola, nella quale verrà data l’istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un’altra per le fanciulle.
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