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Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023

ID 19374 | | Visite: 2400 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19374

Circolare Inail n  14 del 4 aprile 2023

Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023

ID 19374 | 05.04.2023 / Circolare INAIL in allegato

Circolare Inail n. 14 del 4 aprile 2023 Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

______

L’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall’Inail ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, rispettivamente previste dai commi 356 e 357 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In merito si riepiloga la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

A. Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

L’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell’articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Pertanto, dal 1° gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti, già riconosciuta dall’Inail per patologie asbesto- correlate, è elevata al 17%, in luogo del precedente 15%.

Per l’anno 2023, la prestazione nella misura del 17% è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Si ricorda che ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita dalle disposizioni vigenti nell’anno di riferimento 1, in applicazione del principio previsto dall’articolo 1, comma 3582, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si ricorda, inoltre, che la prestazione in argomento, introdotta dall’articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 2443, dal 1° gennaio 2021 è erogata mensilmente unitamente al rateo di rendita, come disposto dall’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, si rinvia alla circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, con la quale sono state descritte le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva dal 1° gennaio 2021, nonché i beneficiari, che sono:

a) i lavoratori titolari di rendita diretta5, anche unificata, riconosciuta dall'Inail per una patologia asbesto-correlata,
b) i superstiti, individuati ai sensi dell'articolo 85 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

Si ricorda che trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, per l'accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza.

Si ricorda, altresì, che la prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento, come da espressa previsione dell’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

B. Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

L’articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone:

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

Pertanto, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione una tantum erogata ai malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è elevata a 15.000 euro, in luogo del precedente importo di 10.000 euro.

Si ricorda che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, per esposizione familiare o ambientale, è stata inizialmente prevista in via sperimentale per gli anni 2015-2017 dall’articolo 1, comma 1167, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e confermata per il successivo triennio 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La prestazione è stata estesa in favore degli eredi dei malati di mesotelioma per gli anni 2015 e 2016 dall’articolo 1, comma 292 e successive modifiche della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e confermata per le annualità successive10 dal citato articolo 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Dal 2021 la disciplina è stabilita dall’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificato per quanto riguarda gli importi dall’articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Come già indicato nella circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, i beneficiari della prestazione sono:

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale.
b) gli eredi dei malati di cui al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’Inail, rispettivamente con i moduli 190 e 190E11, pubblicati nel sito istituzionale nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del “Fondo vittime amianto - mesotelioma non professionale”.

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

In caso di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

La domanda deve essere corredata da specifica documentazione, come previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2018.

In particolare, deve essere allegata la documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale (ivi compresi gli IRCCS), attestante la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi.

Può ritenersi valida anche la copia della cartella clinica o della lettera di dimissioni, a condizione che da tale documentazione si desuma la diagnosi di mesotelioma e la data della prima diagnosi.

In caso di domanda presentata dagli eredi, alla suddetta documentazione si aggiunge quella sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

La domanda è prodotta da uno solo degli eredi beneficiari.

In presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione in argomento, secondo le previsioni dell’articolo 3 del citato decreto 24 aprile 2018. Al riguardo, nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale è disponibile il modulo “Delega alla riscossione del FVA - allegato Mod. 190 E”.

Si ricorda che i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono trasmettere la domanda all’indirizzo PEC della Sede Inail competente individuata in base al domicilio del richiedente. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della medesima Sede Inail.

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, atteso il diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Termini di presentazione della domanda

Gli aventi diritto devono presentare la domanda all’Inail, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Trattandosi di un termine di decadenza, l’inutile decorso del periodo di tre anni comporta l’estinzione del diritto alla prestazione.

Il dies a quo per il computo del termine di tre anni, a pena di decadenza, decorre unicamente dall’accertamento della malattia, che si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria.
Tale termine, che decorre sempre dalla data della prima diagnosi, è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale che per i loro eredi.

Ciò comporta che il diritto degli eredi si estingue se il malato, deceduto dopo la prima diagnosi di mesotelioma non professionale, non ha presentato la domanda oppure gli eredi non hanno presentato essi stessi la domanda entro il termine di tre anni dalla data della prima diagnosi.

Nel caso in cui il malato deceda dopo la presentazione della domanda, regolarmente prodotta entro il termine triennale di decadenza, la prestazione una tantum è riconosciuta agli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, su istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni.

Può, infine, verificarsi che il decesso avvenga in data antecedente alla prima diagnosi. In questo caso gli eredi devono presentare la domanda per la prestazione una tantum entro il termine di decadenza triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi.

In merito all’istruttoria delle domande si rinvia alla nota alle Strutture territoriali 23 novembre 2015, protocollo 11293, della Direzione centrale prestazioni economiche e della Sovrintendenza sanitaria centrale.

Si ricorda, infine, che il procedimento amministrativo per l’erogazione della prestazione da parte dell’Inail, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2018, deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.

In presenza di domande carenti degli elementi essenziali ovvero non corredate della documentazione prescritta il decorso dei termini per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante.

C. Finanziamento delle prestazioni e rendicontazione degli oneri sostenuti

Come già illustrato con la circolare Inail 27 settembre 2021, n.25, l’articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che la spesa per la prestazione aggiuntiva alla rendita e quella per la prestazione una tantum, limitatamente alle somme spettanti fino al 31 dicembre 2020 per gli eventi rispettivamente denunciati e accertati fino alla predetta data, è finanziata con le disponibilità residue del Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le prestazioni di competenza degli anni successivi al 2020 sono interamente finanziate con risorse provenienti dal bilancio dello Stato. L’Istituto provvede a erogare direttamente le prestazioni agli aventi diritto e a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno quanto pagato nell’anno precedente per il relativo rimborso.

...

Fonte: INAIL

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