Circolare 9 febbraio 2023 n. 72 / Applicazione REACH al piombo nelle munizioni utilizzate in zone umide - Definizione di zona umida
ID 19269 | 20.03.2023
Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimita' di zone umide - Definizione di «zona umida».
(GU n.67 del 20.03.2023)
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Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione del regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide- (di seguito regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 gennaio 2021, con particolare riferimento alla definizione di «zona umida».
1. La Normativa prevista dal regolamento e le sue difficolta' interpretative.
In data 25 gennaio 2021 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) 2021/57 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimita' di zone umide (di seguito regolamento). Il regolamento e' gia' in vigore e si applichera' sul territorio dell'Unione europea dal 15 febbraio 2023.
Il regolamento della Commissione (UE) 2021/57 e' stato adottato da Berlaymont a seguito di una procedura in ambito Comitologia che ha visto il coinvolgimento del Comitato che assiste la Commissione nell'attuazione del regolamento REACH e a cui partecipano direttamente le amministrazioni competenti degli Stati membri.
Il 3 settembre 2020, il Comitato ha approvato il regolamento a maggioranza qualificata, nonostante l'astensione e il voto contrario di diversi Stati membri; in quella occasione, il Governo italiano voto' a favore, prospettando, al contempo, ai portatori di interessi (ANPAM/Confindustria, Federcaccia ed altri), l'apertura di un tavolo di confronto per assicurare un'attuazione chiara ed efficace del regolamento.
In particolare, nell'allegato XVII del regolamento e' aggiunto il paragrafo 13 con la seguente definizione:
a) «zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d'acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua e' stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondita' non supera i sei metri durante la bassa marea.
Tale nozione di «zona umida» non descrive in maniera quantificata la dimensione minima di essa o la durata minima della sua esistenza, tale da rispondere alla natura temporanea della medesima zona. E' necessario invece che una disposizione sia sufficientemente chiara e precisa affinche' i destinatari della sua applicazione possano darvi applicazione con ragionevole certezza.
Per la Commissione europea chiamata - anche con atti di sindacato ispettivo parlamentare europeo (P-004575/2020, risposta fornita dal Commissario Breton per la Commissione europea il 26 ottobre 2020) - a fornire l'interpretazione autentica della normativa, il regolamento vieta l'uso del piombo nelle zone umide, al fine di proteggere gli uccelli acquatici e la salute umana, riconoscendo peraltro che le autorita' nazionali sono meglio posizionate sul territorio per prendere nella dovuta considerazione le specificita' dei diversi contesti morfologici, ai fini dell'individuazione specifica della nozione di «zona umida». Lo scopo del regolamento e' limitare l'uso e il rilascio intenzionali o anche volontari e comunque evitabili di piombo.
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