Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione del 24 novembre 2022 che non approva il nitrato di argento come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
C/2022/8395
(GU L 330 del 23.12.2022)
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Articolo 1 
Il nitrato di argento (n. CE: 231-853-9, n. CAS: 7761-88-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7.
 Articolo 2 
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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I tipi di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma sui biocidi, sono definiti nell’allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012:
Tipo di prodotto 7: Preservanti per pellicole
Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta, oggetti d'arte.
Collegati

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili. 
GU n. 7 del 8 gennaio 1974
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Testo consolidato contenente modifiche/abrogazioni di cui:
31/0...

Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del ...

ID 22686 | 08.10.2024 / In allegato
Nella terminologia corrente il termine “diossina” è talora usato come sinonimo della 2,3,7,8-...
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