CCNL edilizia 2022 / Note formazione lavoratori imprese edili ed affini e delle cooperative
ID 18691 | 18.01.2023 / In allegato
Il CCNL Edilizia sottoscritto il 3 Marzo 2022 (vedasi in allegato verbale e firme), prevede, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, che l'aggiornamento debba essere effettuatocon periodicità di 3 anni, rispetto ai cinque dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre (Cap. 9). ________
CCNL Edilizia 2022
LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI Produzione e Lavoro e
FENEAL UIL, FILCA CISL FILLEA CGIL
si e convenuto quanta segue per ii rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative. _________
Il CCNL riporta:
Le parti condividono la necessita di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per ii dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per ii preposto.
Formazione su salute e sicurezza Le parti condividono la necessita di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.
9. AGGIORNAMENTO Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi; - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; - fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale. Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Essendo un aspetto contrattuale, è l’INL (non ASL), l’ente preposto che può comminare sanzioni per la violazione dell’obbligo predetto in accordo con l'Art. 509 del Codice Penale, ma solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno sottoscritto al nuovo CCNL edilizia.
Sanzione secondo CP Art. 509
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
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