Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121
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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121
ID 18686 | 18.01.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione del 17 gennaio 2023 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.
GU L 16/24 del 18.1.2023
Entrata in vigore: 07.02.2023
L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.
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Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
4) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2 Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:
1) nell’allegato III, parte B, il punto 1 (Additivi tecnologici) è così rettificato:
a) alla lettera c) è aggiunta la voce seguente:
E412 | Gomma di guar |
b) alla lettera d), la voce «E 412 gomma di guar» è soppressa;
2) nell’allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), la voce «E 553b Talco» è sostituita dalla seguente:
E553b | Talco | prodotti di originale vegetale salsicce a base di carne |
per le salsicce a base di carne, solo trattamento superficiale |
Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 agosto 2021.
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