Decreto 12 ottobre 2022 n. 205 / Regolamento progetto di gestione degli invasi
ID 18600 | 10.01.2023
Decreto 12 ottobre 2022 n. 205 - Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 7 del 10.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2023
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Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi secondo quanto previsto dall’articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. Nelle more dell’adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del progetto di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 gli sbarramenti che costituiscono opere di regolazione dei grandi laghi naturali prealpini, ferma restando la necessità di garantire la funzionalità degli scarichi.
4. Per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, il progetto di gestione dell’invaso può essere presentato in forma semplificata, con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando l’obbligo di assicurare la piena funzionalità degli organi di scarico.
Art. 2. Definizioni [...]
Art. 3. Finalità e contenuti del progetto
1. Il Progetto è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di ritenuta, per assicurare:
a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell’invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall’articolo 5;
b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
2. Il Progetto definisce, altresì, gli adempimenti da porre in essere durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, nonché:
a) le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse;
b) gli scenari per l’utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze:
1) garantire comunque tramite spurghi la funzionalità degli scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento;
2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
3. Il Progetto, al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati, è redatto in conformità agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza di cui, rispettivamente, all’articolo 121 e all’articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Progetto tiene altresì conto dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonché, ove esistente, del programma di gestione dei sedimenti di cui all’articolo 117, comma 2 -quater , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I contenuti del Progetto e le modalità di gestione dell’invaso sono descritti nell’Allegato 3 e, per i casi previsti dall’articolo 1, comma 4, nell’Allegato 1 al presente regolamento.
Art. 4. Procedure di approvazione del progetto[...]
Art. 5. Capacità utile sostenibile [...]
Art. 6. Misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi [...]
Art. 7. Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni [...]
Art. 8. Coordinamento delle operazioni [...]
Art. 9. Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico [...]
Art. 10. Istituzione del tavolo tecnico [...]
Art. 11. Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, abrogazioni e clausola di invarianza
1. I progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ancorché non ancora approvati dalla regione, sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 2004.
2. I progetti di cui al comma 1, nonché quelli già approvati dalla regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono sottoposti ad aggiornamento secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 4)
Progetto di gestione semplificato
ALLEGATO 2
Criteri per la definizione della capacità utile sostenibile ai sensi dell’articolo 5
ALLEGATO 3 (articolo 3, comma 4)
CONTENUTI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI GESTIONE DELL’INVASO.
ALLEGATO 4 (articolo 6, comma 2)
Criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati
ALLEGATO 5 (articolo 6, comma 4)
Caratterizzazione dei sedimenti
...
Articolo 114 co. 2, 3 e 4 (dighe)
[...]
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
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