DD MIT n. 592 del 21 dicembre 2022
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DD MIT n. 592 del 21 dicembre 2022
A seguito della pubblicazione del DPR 23 settembre 2022, n. 177 (in vigore dal 6 dicembre 2022), che disciplina il Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, il Direttore Generale per la Motorizzazione ha adottato il primo decreto dirigenziale di attuazione, che individua le modalità di accreditamento dei Concessionari, dei Gestori delle succursali delle Case costruttrici o degli automercati e dei Centri di raccolta per poter accedere ed utilizzare le procedure telematiche relative alla tenuta del predetto Registro, le quali consentiranno anche di generare il Certificato di Rottamazione in formato digitale.
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177;
b) direzione generale per la motorizzazione: la direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
c) ACI: l’Automobile Club d’Italia;
d) PRA: il Pubblico registro automobilistico;
e) centro di raccolta: l’impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;
f) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;
g) CRD: il certificato di rottamazione di cui all’articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all’articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;
h) SPID: il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 2 (Oggetto e finalità)
1. A norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del regolamento (DPR 23 settembre 2022, n. 177 / ndr), il presente decreto disciplina le modalità di individuazione ed accreditamento del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta ai fini dell’utilizzo delle procedure telematiche relative alla tenuta del registro unico e del rilascio del CRD di cui all’articolo 2 del regolamento stesso.
2. Il presente decreto disciplina altresì le modalità di identificazione ed accreditamento del centro di raccolta ai fini dell’utilizzo delle procedure telematiche per la gestione degli adempimenti di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, di cui all’articolo 3 del regolamento (DPR 23 settembre 2022, n. 177 / ndr)
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Art. 3 Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA
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Art. 5 Disposizioni finali e transitorie
1. Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite:
a) le modalita' di svolgimento delle attivita' di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
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Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209
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Art. 5 Raccolta
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10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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Art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
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4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalita' del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
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segue in allegato
Collegati
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