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Europe, Rome

Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione

ID 18474 | | Visite: 10314 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/18474

Gruppi elettrogeni P d 25 kW gli obblighi per l installazione

Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione / Febbraio 2023

ID 18474 | 19.02.2023 / Documento completo allegato

Documento relativo agli obblighi per l'istallazione di gruppi elettrogeni di Pot. nominale complessiva fino a 25 kW: Marcatura CE, sicurezza lavoro TUS, Prevenzione Incendi, TUA, altro.

Il documento risulta essere così strutturato:

1. Marcatura CE
2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto
3. Sicurezza
4. Norme UNI/ISO/CEI
5. Prevenzione incendi
6. Dichiarazione di Conformità Impianti
7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
________

1. Marcatura CE

I gruppi elettrogeni (tutte le potenze) ) devono essere marcati CE in accordo con la Direttiva 2006/42/CE (macchine) e norma armonizzata EN ISO 8528-13:2016 Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)

Il fabbricante, dovrà, quindi:

- effettuale VR.
- predisporre il FT,
- rilasciare Dichiarazione Dichiarazione di Conformità CE.
- consegnare il Manuale di Istruzioni per l'Uso e la manutenzione.

2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto

I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) devono rispettare:

Direttiva 2000/14/CE (OND) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
...
Articolo 12
Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
- gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45

3. Sicurezza

I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) sono attrezzature di lavoro e rientrano nel Titolo III Capo I e III, in particolare devono rispettare i requisiti cui Art. 70Art. 81Titolo IX (se pertinente) del D.Lgs. 81.2008 e devono rispettare i pertinenti requisiti di cui all'All. V del D.Lgs. 81.2008 se messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle:

Direttiva 2006/42/CE (macchine),
Direttiva 2000/14/CE (rumore macchine),
Direttiva 2014/30/UE (EMC),
Direttiva 2014/35/UE (BT),
Direttiva 2014/34/UE (ATEX) se pertinenti installati in ambienti ATEX di cui alla Direttiva 99/92/CE.

L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono effettuati secondo la regola dell’arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell’impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall’impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione.

La manutenzione degli impianti e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell’arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. (D.M. 13 luglio 2011)

4. Norme UNI/ISO/CEI

Per i gruppi elettrogeni le norme UNI/ISO/CEI da osservare sono principalmente le seguenti:

ISO 8528-1:2018
ISO 8528-2:2018
ISO 8528-3:2020
ISO 8528-4:2005
ISO 8528-4:2005
ISO 8528-5:2013 Ritirata
ISO 8528-6:2005
ISO 8528-7:2017
ISO 8528-8:2016
ISO 8528-8:2016
ISO 8528-9:2017
ISO 8528-10:2022
ISO 8528-12:2022
UNI EN ISO 8528-13:2016
EC 1-2016 UNI EN ISO 8528-13:2016
CEI 11-1:1999 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Dal primo novembre 2013, la nona edizione della Norma CEI 11-1 è abrogata e sostituita dalle Norme:
- CEI EN IEC 61936-1:2022 (Classificazione CEI 99-2)
- CEI EN 50522:2022 (Classificazione CEI 99-3)
CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria (abrogata dal 1° marzo 2022)
CEI EN IEC 61439-1:2022
CEI EN 88528-11:2005
CEI EN 60204-1:2018
CEI 64-8/5:2021

CEI 64-8/5 
...
551 Gruppi generatori a bassa tensione

551.1 Campo di applicazione

Questa Sezione fornisce le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei gruppi generatori a bassa tensione e a bassissima tensione destinati ad alimentare, in modo continuo od occasionale, tutto l’impianto o parte di esso. Sono riportate anche prescrizioni per gli impianti con le seguenti caratteristiche di alimentazione:

- alimentazione ad un impianto non connesso all’alimentazione pubblica;
- alimentazione ad un impianto come alternativa all’alimentazione pubblica; -
alimentazione ad un impianto in parallelo con l’alimentazione pubblica;
- combinazioni appropriate delle opzioni sopra descritte.

Questa Sezione non si applica alle unità, costituite da componenti elettrici di bassissima tensione che incorporino sia la sorgente di energia sia il carico utilizzatore e per le quali esiste una norma di prodotto specifica che fornisca le prescrizioni per la sicurezza elettrica.

NOTA Si dovrebbero verificare le prescrizioni del distributore di energia prima di installare un gruppo generatore in un impianto connesso all’alimentazione pubblica
...

5. Prevenzione incendi 

La RTV di riferimento è il D.M. 13 luglio 2011, peraltro:

L'installazione di gruppi elettrogeni P≤ 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI (Attività 49 del DPR 151/2011).

L'installazione di gruppi elettrogeni con Pot. nominale complessiva fino a 25 kW non rientra negli obblighi di attività soggette PI (Attività 49 del DPR 151/2011), pur rimanendo nel campo di applicazione della Regola tecnica di cui al D.M. 13 luglio 2011

________

DPR 151/2011

Attività n. 49 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di  cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW

Fino a 350 kW

Oltre 350 kW e fino a 700 kW

Oltre 700 kW

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenzacomplessiva superiore a 25 kW

Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

________

D.M. 13 luglio 2011
.
..

Art. 1 Campo di applicazione

Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell’allegato.

Al Titolo IV del D.M. 13 luglio 2011 è riportato:

D.M. 13 luglio 2011

Titolo IV - Disposizioni per installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW

1. Le installazioni di gruppi e/o unità di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate dall’installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unità di cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l’uso ed in base alle norme di buona tecnica.

Per suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I.

2. L’installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la propria responsabilità che il gruppo e/o unità di cogenerazione è installato a regola d’arte.

In particolare, quindi, al Capo I, Titolo I del D.M. 13 luglio 2011 è previsto:

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
...
2. Marcatura CE

2.1. Il gruppo e/o l’unità di cogenerazione, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L’utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza (vedi cap. 1)

2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.

(Chiarimento) PROT. n° P2048/4188 sott 4 Roma, 19 ottobre 1994

OGGETTO: Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw.

In relazione a quanto indicato in oggetto, si concorda con quanto espresso dall’Ispettorato Regionale circa il quesito formulato da un Comando.

Parere dell’Ispettorato Regionale

Si trasmette il quesito allegato concordando con quanto espresso dal Comando.

Parere del Comando

Per aderire ad analoga richiesta formulata a questo Comando da una società interessata, si prega di volere chiarire se i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 Kw sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi.

A giudizio di questo Comando, per il caso in esame si potrebbe estendere il concetto già stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.

6. Dichiarazione di Conformità Impianti

Gruppi elettrogeni alimentazione dei motori a combustibile gassoso: Dichiarazione di Conformità del sistema di adduzione ed utilizzo del gas ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Necessaria la Dichiarazione di Conformità per l'impianto a valle.

7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

Ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 non sono soggetti, in generale, ad autorizzazione i gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW, ma a comunicazione Enti di riferimento. (vedi a seguire).

D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (GU 23 marzo 1998 n. 68)

Art. 1. Oggetto del regolamento
...

1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:

c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
...

2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.

3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:

a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;
b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;
c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, puo' procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
...

9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
...

10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
...
Segue in allegato

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