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Europe, Rome

Bozza di regolamento delegato modifica Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

ID 18431 | | Visite: 3684 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/18431

Regolamento di modifica Reg   CE  n  1272 2008  CLP

Regolamento di modifica Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP) / In GU il Regolamento (UE) 2024/2865

ID 18431 | Update news 20.11.2024

Update news 20.11.2024

Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(GU L 2024/2865 del 20.11.2024)

Entrata in vigore: 10.12.2024
_______

Update news 14.10.2024

Il Consiglio ha adottato il 14 ottobre 2024, un regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche (CLP). Si tratta dell'ultima tappa del processo decisionale.

Il regolamento CLP aggiorna la normativa UE in vigore, risalente al 2008, chiarisce le norme in materia di etichettatura delle sostanze chimiche e le adatta a varie forme di commercio (ad esempio, commercio online o vendita di prodotti sfusi presso stazioni di ricarica). Il regolamento promuove inoltre la circolarità dei prodotti chimici, rende più chiare e di più facile lettura le etichette (anche quelle digitali) e garantisce un più elevato livello di protezione dai pericoli chimici.

Adeguamento della protezione per tener conto dei nuovi pericoli

I rischi associati ai prodotti chimici rendono necessaria una normativa specifica per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di tali prodotti. Il regolamento CLP del 2008 non era sufficientemente adattato all'emergere di nuovi pericoli (ad esempio, la presenza di interferenti endocrini oppure l'effetto di lunga durata di talune sostanze), alle nuove tendenze nelle vendite dell'economia digitale e circolare, quali lo shopping online o l'acquisto di prodotti sfusi, e all'etichettatura digitale.

La revisione, di recente adozione, del regolamento CLP agevola la segnalazione in merito a nuovi pericoli connessi a sostanze chimiche immesse sul mercato e conferisce alla Commissione e agli altri portatori di interessi nuovi poteri di classificare le sostanze nocive e di accelerarne l'identificazione. Codifica inoltre i requisiti dell'etichettatura digitale volontaria. Il nuovo regolamento introduce norme specifiche relative alle stazioni di ricarica per i prodotti chimici.

Il regolamento si applicherà a tutte le sostanze chimiche solide, anche se è prevista una deroga di cinque anni per le sostanze contenenti più di un costituente di origine botanica che non sono state modificate chimicamente. Una volta terminato tale periodo, la Commissione può proporre una nuova normativa sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.

Prossime fasi

A seguito dell'approvazione del 14.10.2024 del Consiglio, l'atto legislativo è stato adottato.

Dopo la firma dell'atto da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, il nuovo regolamento CLP sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore tre giorni dopo.

Update 24.04.2024

Il Parlamento Europeo nella seduta del 23 aprile 2024 da approvazione definitiva alla proposta di regolamento di modifica del CLP, attesa approvazione del Consiglio.

Update 19.12.2023 

Il 18 dicembre 2023 la Presidenza ha informato le delegazioni sull'esito dell'Accordo provvisorio - In allegato

Update 05.12.2023 

Il 05 dicembre 2023, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche (regolamento CLP). Questo regolamento aggiorna la legislazione UE esistente del 2008 e mira a chiarire le norme sull'etichettatura delle sostanze chimiche e le informazioni richieste per le sostanze chimiche vendute online.

L'accordo provvisorio adatta il regolamento CLP a diverse forme di commercio (come il commercio online o il commercio di prodotti di ricarica), promuove la circolarità dei prodotti chimici, rende le etichette più chiare e più facili da comprendere (compresa l'etichettatura digitale) e garantisce un livello elevato di protezione contro i rischi chimici.

La diffusione di nuove tendenze commerciali (come gli acquisti online o il riutilizzo di contenitori per acquistare sfusi) insieme all'emergere di nuovi pericoli legati all'uso di prodotti chimici (ad esempio la presenza di interferenti endocrini o la lunga durata di alcuni sostanze) ha richiesto un aggiornamento del regolamento esistente del 2008. La proposta di regolamento mira ad aumentare la protezione della salute umana e dell'ambiente, oltre ad un accesso più facile a informazioni aggiornate sui pericoli chimici e norme di etichettatura semplificate.

La proposta di regolamento introduce anche altre misure, tra cui:

- processi migliori e più rapidi affinché tutti gli attori possano fornire informazioni sui pericoli delle sostanze chimiche immesse sul mercato dell’UE
- comunicazione dei pericoli chimici, anche online, attraverso requisiti di etichettatura e pubblicità più semplici e chiari (ossia una dimensione minima dei caratteri per le etichette delle sostanze chimiche)
- nuovi poteri alla Commissione (oltre agli Stati membri e all’industria) per accelerare la procedura di identificazione delle sostanze pericolose e presentare le necessarie proposte di classificazione
- norme specifiche per i prodotti chimici ricaricabili, in modo che i consumatori possano acquistare e utilizzare in sicurezza prodotti chimici, come i prodotti chimici per la casa, venduti sfusi

Principali elementi dell'accordo

Per le sostanze con più di un costituente (MOCS) l'accordo provvisorio prevede una deroga di 5 anni per i MOCS di piante o parti di piante che non sono modificate chimicamente. Trascorso tale termine, la Commissione potrà proporre una nuova legislazione per tali prodotti sulla base di relazioni scientifiche. Altri MOCS, come i prodotti petrolchimici, rientreranno nel campo di applicazione del regolamento.

L'accordo provvisorio raggiunto oggi dai colegislatori definisce l'ambito di applicazione del regolamento per la classificazione armonizzata delle sostanze in tutti gli stati fisici. Il compromesso chiarisce che il regolamento si applica anche alle vendite online, compresi gli acquisti sui mercati digitali.

Il testo di compromesso prevede che la maggior parte dei prodotti chimici rechi un'etichetta fisica, mentre anche l'etichetta digitale potrebbe rappresentare un'opzione per i fornitori. Introduce inoltre misure per rendere le etichette più chiare e più facili da leggere, in particolare per le persone con difficoltà visive. Per alcuni prodotti, il fornitore può fornire dati solo digitali, sebbene il consumatore possa sempre richiedere una copia fisica delle informazioni sul prodotto.

Per i prodotti acquistati nelle stazioni di ricarica, l'accordo provvisorio mira a ridurre i rischi associati (riempimento eccessivo, contaminazione, utilizzo da parte di bambini, ecc.).

Infine, l’accordo provvisorio allinea diverse disposizioni relative alle nuove classi di pericolo per evitare duplicazioni con le valutazioni in corso attualmente condotte nell’ambito di normative diverse.

La revisione del CLP, insieme alla prevista revisione del regolamento REACH, è un elemento importante della strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità, che costituisce un elemento fondamentale del Green Deal europeo. La proposta della Commissione è stata presentata il 19 dicembre 2022 e il Consiglio ha ottenuto il mandato per avviare i negoziati con il Parlamento europeo il 30 giugno 2023.

Prossimi passi

L'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.
...

Update 21.12.2022

Bruxelles, 19.12.2022 C(2022) 9383 final

La Commissione Europea ha pubblicato il 19 dicembre 2022 una bozza di Regolamento che aggiorna il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), nella quale vengono introdotte nuove classi di pericolo; sono presenti inoltre tre allegati che aggiornano rispettivamente l'Allegato I, l'Allegato III e l'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) sono garantire:

i) un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e
ii) la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli.

Tali obiettivi sono perseguiti, tra le altre cose, stabilendo le classi di pericolo e i relativi criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele a livello dell'UE. L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 conferisce alla Commissione il potere di adeguare e adattare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per allinearli al progresso tecnico e scientifico.

Inserire nel regolamento CLP nuove classi e criteri di pericolo è uno degli impegni principali assunti nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, elemento costitutivo del Green Deal europeo, nell'intento di proteggere i consumatori, i gruppi vulnerabili e i lavoratori dalle sostanze chimiche più nocive e di azzerare l'inquinamento chimico nell'ambiente.

L'esperienza e le conoscenze scientifiche acquisite nell'identificazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, delle sostanze estremamente preoccupanti in ragione delle loro proprietà di interferenza con il sistema endocrino evidenziano la necessità di introdurre nuove classi di pericolo nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per garantire un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

L'analoga esperienza maturata nell'identificazione delle sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha fatto sorgere la necessità di introdurre una nuova classe di pericolo ad hoc. Occorre inoltre introdurre una classe di pericolo per le sostanze che hanno probabili effetti gravi sull'ambiente a causa delle loro proprietà persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM).

I criteri e le corrispondenti indicazioni di pericolo stabiliti negli allegati del presente regolamento delegato riflettono adeguatamente lo sviluppo delle conoscenze scientifiche in questi settori, sulla scorta delle delibere e delle consultazioni degli esperti.

Riguardo alla proposta di regolamento delegato è stata aperta una consultazione pubblica il 20 Dicembre 2022 con termine fissato per il 15 Febbraio 2023.

________

Modifiche al Regolamento CLP

Vengono introdotte nuove classi di pericolo e aggiornati l'Allegato I, l'Allegato III e l'Allegato VI.

Le nuove classi di pericolo sono le seguenti:

- Proprietà di interferenza endocrina per la salute umana
- Proprietà di interferenza endocrina per l'ambiente
- Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti, molto bioaccumulabili (vPvB)
- Proprietà persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti, molto mobili (vPvM).

Con l'introduzione delle nuove classificazioni, vengono definiti anche i relativi elementi dell'etichettatura, insieme ai criteri per la classificazione delle sostanze e delle classificazioni.

Modifiche all'allegato I del CLP

Per ognuna delle classi di pericolo, sono indicate le definizioni, i criteri di classificazione per sostanze e miscele e gli elementi dell'etichettatura.

Di seguito gli elementi dell'etichetta prevista.

Proprietà di interferenza endocrina per la salute umana:

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

EUH380: Può causare alterazioni del sistema endocrino nell'uomo

EUH381: Sospettato di causare alterazioni del sistema endocrino nell'uomo

Consiglio di prudenza - Prevenzione

P201
P202
P263
P280

P201
P202
P263
P280

Consiglio di prudenza - Reazione

P308 + P313

P308 + P313

Consiglio di prudenza - Conservazione

P405

P405

Consiglio di prudenza - Smaltimento

P501

P501

Proprietà di interferenza endocrina per l'ambiente:

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

EUH430: Può causare disfunzioni endocrine nell'ambiente

EUH431: Sospettato di provocare alterazioni del sistema endocrino nell'ambiente

Consiglio di prudenza - Prevenzione

P201
P202
P273

P201
P202
P273

Consiglio di prudenza - Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza - Conservazione

P405

P405

Consiglio di prudenza - Smaltimento

P501

P501

 Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (pbt) o molto persistenti, molto bioaccumulabili (vpvb):

Classificazione

PBT

vPvB

Pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Indicazione di pericolo

EUH440: Si accumula negli organismi viventi, inclusi gli esseri umani, con effetti di lunga durata

EUH441: Si accumula fortemente negli organismi viventi, inclusi gli esseri umani, con possibili effetti di lunga durata

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201
P202
P273

P201
P202
P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

 Proprietà persistenti, mobili e tossiche (pmt) o molto persistenti, molto mobili (vpvm):

Classificazione

PMT

vPvM

Pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Indicazione di pericolo

EUH450: Sostanza persistente che può inquinare le risorse idriche

EUH451: Sostanza molto persistente che può inquinare le risorse idriche

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201
P202
P273

P201
P202
P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

Modifiche alla parte 1 dell'allegato III del CLP

Vengono indicati i testi e le traduzioni in tutte le lingue comunitarie delle nuove frasi di pericolo, già introdotte nell'allegato I-

Modifiche alla parte 1 dell'allegato VI:

Inseriti in Tabella 1.1 della sezione 1.1.2.1.1, le righe per le nuove classi di pericolo:

- “Interferente endocrino per la salute umana” dopo il pericolo “pericolo per aspirazione”

- “Interferente endocrino per l'ambiente”, “Persistente, bioaccumulabile e tossico”, “Molto persistente e molto bioaccumulabile”, “Persistente, mobile e tossico” e “Molto persistente e molto mobile” dopo la classe “Pericoloso per l'ambiente acquatico”.

_________

Fonte: CE

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