Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 / BAT industria tessile
ID 18414 | 20.12.2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile
GU L 325/112 del 20.12.2022
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione, il 10 maggio 2022, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per l’industria tessile. Il parere è accessibile al pubblico.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’industria tessile riportate in allegato.
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CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA TESSILE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno;
6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
6. Altre attività
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno
6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito
6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
i) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a;
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
dove «A» è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti.
L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40 000 posti pollame;
b) con più di 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura.
6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione di cui al capo II.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano inoltre:
- le attività seguenti quando sono direttamente associate alle attività di cui all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2010/75/UE:
- rivestimento;
- pulitura a secco;
- produzione di tessuti;
- finissaggio;
- laminazione;
- stampa;
- gazatura;
- carbonizzazione di lane;
- follatura di lane;
- filatura di fibre (diverse dalle fibre artificiali);
- lavaggio o risciacquo associato a tintura, stampa o finissaggio;
- il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE;
- gli impianti di combustione in loco direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che i prodotti gassosi della combustione entrino in contatto diretto con le fibre tessili o i tessili (ad esempio mediante riscaldamento diretto, asciugatura, termofissaggio), o quando il calore radiante e/o di conduzione è trasferito attraverso una parete solida (riscaldamento indiretto) senza l’ausilio di un fluido intermediario di trasferimento di calore.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le attività seguenti:
- rivestimento e laminazione con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno, che rientrano nelle conclusioni sulle BAT per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici (STS);
- produzione di fibre e filati artificiali, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per il settore della produzione di polimeri;
- depilazione di pelli, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la concia delle pelli (TAN).
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT includono:
- trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici (Surface Treatment Using Organic Solvents - STS);
- incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration - WI);
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatment - WT);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from Storage - EFS);
- efficienza energetica (Energy Efficiency - ENE);
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems – ICS);
- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring - ROM);
- effetti economici ed effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects - ECM).
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando altre normative pertinenti, ad esempio sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), sulla classificazione, l’etichettatura e sull’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), sui biocidi (BPR) o sull’efficienza energetica (principio «l’efficienza energetica al primo posto»).
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Collegati
Best Available Techniques (BAT): Quadro normativo
Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)
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Decisione di esecuzione UE 2022_2508.pdf BAT industria tessile |
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