Chiarimenti MITE prot. 0128108 del 17.10.2022
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Chiarimenti MITE prot. 0128108 del 17.10.2022 / Linea guida classificazione dei rifiuti SNPA DD n. 47/2021
ID 17876 | 19.10.2022 / Chiarimenti applicativi in allegato
Chiarimenti MITE prot. 0128108 del 17.10.2022
Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 - chiarimenti applicativi
Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute al MiTE in merito all’applicazione delle lineeguida SNPA in oggetto, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, acquisito il parere di ISPRA/SNPA con nota prot. 52794del 26.09.2022, si rappresenta quanto segue.
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1. Gerarchia delle fonti
È stato richiesto di chiarire quale sia il rapporto gerarchico tra le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con D.D. n. 47 del 9 agosto 2021 e le altre disposizioni, quali norme regionali e atti autorizzativi.
L’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l'approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale per la corretta attribuzione, ad opera del produttore, dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.
Con D.D. n. 47 del 9 agosto 2021, il MiTE ha approvato le dette Linee Guida come definite con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse.
È bene evidenziare che, le predette Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).
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segue in allegato
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Articolo 184 (classificazione)
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5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.
La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.
Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti 2021
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