Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744
ID 20972 | 15.12.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008
GU L 244/70 del 21.9.2022
...
Pagina 32, articolo 31, paragrafo 1:
anziché:
«1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.»
leggasi:
«1. I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi il 10 luglio 2023 possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.».
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