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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 33547 | 13 Settembre 2022

ID 17606 | | Visite: 1842 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/17606

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 settembre 2022 n. 33547

Lesioni personali gravi dell'addetto allo scarico merci e rischi interferenti. La designazione del RSPP non costituisce delega e non basta a sollevare il datore di lavoro da responsabilità

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33547 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 08/03/2022

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 28 giugno 2021, con cui M.F. era stato condannato alla pena di euro settecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen. (in concorso con C.G.A., nei cui confronti si è proceduto separatamente).
Il M.F., in qualità di amministratore unico della ALMA s.p.a., subappaltatrice di G.L.I. società consortile R.L. in relazione allo svolgimento di attività logistica e magazzinaggio presso il sito logistico di Vercelli della MAXI DI s.r.l., in cooperazione col C.G.A., concorrevano a cagionare al proprio dipendente G.A., addetto allo scarico delle merci, lesioni personali gravi, per colpa generica nonché per inosservanza: a) per il M.F., dell'art. 26, comma 2, lett. A e B) d.Lgs cit., per omessa cooperazione in modo adeguato ed efficiente all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, evidenziandone all'occorrenza anche le criticità e/o le carenze nonché per omesso coordinamento col committente, con gli appaltatori e/o coi subappaltatori cit. per gli interventi relativi all'attuazione di tali misure, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva del sito logistico; b) per entrambi dell'art. 2087 cod. civ., per omessa adozione di misure di tutela dell'integrità fisica del lavoratore: segnatamente, mentre il G.A. - impegnato, presso il magazzino - comparto 2" - a bordo di transpallet elettrico nelle operazioni di scarico dei pallet di merce dall'autocarro posizionato alla porta di carico/scarico n. 4 - usciva del cassone del mezzo in retromarcia, urtava violentemente con le due gambe contro la rampa di carico elettroidraulica di raccordo tra la porta di carico/scarico ed il pianale del mezzo, azionata e sollevata per errore (incolpevole) dall'autista dell'automezzo posizionato alla porta di carico/scarico n. 48 (C.B.).
In ordine alla ricostruzione dei fatti, il G.A. con un transpallet, stava scaricando dei pallet un autocarro posizionato alla porta di scarico 4 del sito logistico della MAXI DI; in quel frangente, sopraggiungeva nella porta di scarico contigua un altro autocarro, il cui autista azionava per errore i comandi delle rampe di carico elettroidrauliche della baia adiacente rispetto a quella sulla quale doveva transitare il G.A.: il sollevamento della rampa creava un dislivello di 30 cm. rispetto al pianale dell'autocarro, cosicché il lavoratore, che, procedendo in retromarcia, non poteva rendesi conto che le due superfici non erano più complanari, urtava violentemente contro l'ostacolo imprevisto, procurandosi gravi lesioni. C.C., l'autista dell'autocarro che G.A. stava scaricando, riferiva che, al momento dell'infortunio, non v'era personale ALMA preposto al controllo della regolarità delle operazioni di scarico in corso e che, verosimilmente, l'altro camionista li aveva azionati per velocizzare lo scarico del suo mezzo: il teste precisava di non aver ricevuto un espresso divieto di operare autonomamente sui comandi delle baie di carico, ma di non aver mai preso tale tipo di iniziativa perché, per esperienza personale, sapeva di non doverlo fare, non certo perché aveva ricevuto delle specifiche indicazioni in loco.
L'organo giudicante ha evidenziato che, all'interno del plesso aziendale facente capo alla committente, il rischio interferenziale indubbiamente derivante dall'interazione fra il personale addetto al carico/scarico delle merci della ALMA e gli autisti dei mezzi pesanti non era stato adeguatamente valutato. Pur essendo materialmente chiamati a cooperare nelle manovre di allineamento alle baie per la salita dei mezzi deputati alle operazioni di scarico, essi non ricevevano precise informazioni sul divieto di intervenire nell'esecuzione e, in particolare, di azionare i comandi delle rampe.
Gli autisti esterni, all'atto dell'ingresso nel magazzino - attività gestita dal personale della ALMA - ricevevano, infatti, solo scarne indicazioni sulla procedura da seguire per raggiungere le aree delimitate dove collocarsi, in attesa delle operazioni di scarico affidate all'addetto incaricato. L'opuscolo informativo ricevuto era sostanzialmente costituito dal DUVRI elaborato dalla committente e non contemplava indicazioni specifiche sui rischi legati alle possibili interferenziali con gli addetti alle operazioni di scarico e, in particolare, il divieto assoluto di azionare autonomamente i comandi delle baie di carico e delle saracinesche verticali di chiusura/apertura presenti all'interno del sito. Al riguardo, il dr. B., RSPP della ALMA, ammetteva che la ditta subappaltatrice si era limitata a recepire acriticamente la relativa valutazione operata nel DUVRI redatto dalla committente, senza apportare modifiche significative per rendere effettivo il divieto per gli autisti in ingresso di ingerirsi dell'azionamento dei comandi delle baie di carico, pur trattandosi dì attività riservata agli addetti.
All'esito dell'inchiesta, erano impartite alla committente articolate prescrizioni dirette ad integrare i protocolli di sicurezza esistenti, contenenti la previsione dei compiti, degli obblighi e dei divieti degli autisti in accesso nonché ad implementare la segnaletica a terra in modo da indicare con precisione agli autisti in ingresso il per­ corso da utilizzare per raggiungere la corrispondente banchina per la successiva esecuzione delle operazioni di scarico.

La Corte di appello ha confermato la ricostruzione del Tribunale in ordine all'assenza di un protocollo specifico sui profili di rischio legati ad un utilizzo improprio dei comandi delle baie di scarico e/o ad un azionamento fortuito del sistema interno di movimentazione delle rampe del sito, al fine di prevenire i rischi connessi alla presenza di lavoratori esterni, chiamati a cooperare alle manovre di allineamento alle baie per la salita dei mezzi e le operazioni di scarico: gli autisti non ricevevano, infatti, precise ed adeguate informazioni sul divieto di interferire nelle relative procedure (riservate agli addetti) e, nella specie, di azionare autonomamente i comandi delle baie di carico. I DUVRI della committente e quelli rilasciati dalle aziende coinvolte nell'appalto risultavano carenti riguardo al coordinamento delle rispettive attività all'interno dell'organizzazione rispetto alla prevenzione dei rischi connessi alla gestione ed al controllo dei lavoratori esterni, con conseguente assoluta confusione all'entrata dei mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico (vedi dichiarazioni dell'autista C.B.).
Al momento dell'infortunio non era presente un addetto al coordinamento dei soggetti coinvolti nella movimentazione delle merci, per garantire che ciascuno si attenesse alla propria attività, tanto più che gli autisti non ricevevano preventive istruzioni in merito al divieto di azionare autonomamente i comandi delle baie, operazione riservata esclusivamente al personale addetto. Il M.F. non considerava che la ALMA non si aveva informato/formato i lavoratori sulle misure di protezione da adottare per evitare il rischio di infortuni. Essa si limitava a recepire acriticamente le indicazioni della committente, senza procedere ad autonoma valutazione del rischio ad essa demandata e senza predisporre precauzioni funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti tramite l'effettivo coordinamento con gli altri datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'appalto; ciò nonostante la significativa interferenza sussistente tra il personale della ALMA e gli autisti delle varie ditte di autotrasporti, che, in qualità di vettori avevano accesso al sito ed ai comandi delle rampe.

2. Il M.F., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge.
Si deduce che non poteva essere affermata la responsabilità del M.F., in quanto questi aveva nominato B. come RSPP. La committente MAXI DI era responsabile circa la valutazione di congruità delle misure per la prevenzione del rischio interferenziale legato alla gestione degli impianti della struttura, in quanto questi ultimi erano di sua proprietà e nella sua disponibilità giuridica; essa prevedeva ad approvare le modifiche ai relativi protocolli di sicurezza (vedi le dichiarazioni del teste di difesa B.). Un eventuale e residuo obbligo di coordinamento fra i datori di lavoro (ditta appaltatrice MAXI DI e ditta subappaltatrice ALMA) spettava per la ALMA al più in capo all'RSPP e non al legale rappresentante. Non si era tenuto conto della struttura della società amministrata dall'imputato che, per le sue dimensioni, non consentiva una supervisione da parte dello stesso su tutto il territorio nazionale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la responsabilità per l'evento lesivo dovrebbe essere attribuita al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in conseguenza delle carenze di informativa.
Come è noto, in materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi, Rv. 277877, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso). Egli ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David, Rv. 275279, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori).
La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 270286). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (Sez. 4, n. 50605 del 05/04/2013, Porcu, Rv. 258125).
In questa prospettiva, la figura in esame, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può, in misura concorrente, essere ritenuta responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che essa avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261107).

2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, stanti i limitati poteri del RSPP nei termini sopra precisati, permane la corresponsabilità del datore di lavoro.
La Corte di merito ha logicamente chiarito che la nomina di un RSPP non esonerava il datore di lavoro dall'obbligo di controllare direttamente la rispondenza delle attrezzature e dei luoghi alla prescrizioni di legge in materia antinfortunistica.
Nella sentenza impugnata si è evidenziata la sussistenza di un preciso obbligo dell'imputato, a fronte della significativa interferenza tra il personale di diverse società, di adottare le necessarie misure al fine di garantire efficacemente la sicurezza dei propri dipendenti.
La Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'obbligo di previsione e neutralizzazione del rischio interferenziale spettava all'imputato, in qualità di datore di lavoro, come espressamente indicato nel DUVRI da lui redatto in data 24 marzo 2016, ove si leggeva in calce che egli aveva condotto la valutazione dei rischi con la collaborazione del RSPP.
Né la responsabilità del ricorrente poteva essere esclusa in conseguenza della dedotta notevole dimensione della società amministrata dal M.F., in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche (Sez. 4, n. 39266 del 04/10/2011, Fornoni, Rv. 251440). La responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche. (Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016, Tornassi, Rv. 267026).
In un'impresa strutturata come persona giuridica, il destinatario delle normativa antinfortunistica è il suo legale rappresentante, essendo la persona fisica per mezzo della quale l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive e sulla quale ricade l'onere di dimostrare che dalla sua qualifica non discende anche quella di datore di lavoro (Sez. 3, n. 2580 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 274748).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'8 marzo 2022.

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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