Decreto Dirigenziale MIT n. 354 del 11.08.2022 / Omologazione Segnale mobile plurifunzionale di soccorso
Decreto recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso
Decreto 10 agosto 2022 (GU n. 204 del 01.09.2022)
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Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente regolamento, ai fini dell’omologazione di un tipo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3 dell’art. 72 del Codice della strada, disciplina le relative procedure, le modalità di prova e le caratteristiche tecniche di idoneità indicate dagli artt. 230 e 231 del Regolamento.
2. Tale dispositivo, se è realizzato con pellicola retroriflettente, deve essere a due facce riportanti le scritte previste al comma 2 dell’art.230 del Regolamento di esecuzione; se è realizzato con diciture luminose, ai sensi del comma 6 del citato art.230, può essere ad una faccia.
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Art. 230 (Segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonche' nell'appendice VI al presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
Art. 231 (Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che e' soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:
a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, e' fermo;
d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilita' del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.
2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonche' delle modalita' di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.[/box-note]
Titolo III appendice VI
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segue in allegato
Collegati
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada
DPR 16 dicembre 1992 n. 495
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