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OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada.
Com’è noto, l’art. 219, comma 3 ter del codice della strada stabilisce che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222». Sulla interpretazione della norma in oggetto, con particolare riguardo alla data di accertamento del reato da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, nonché al conteggio nel periodo previsto dalla norma in parola di quello sofferto dall’interessato a seguito della sospensione cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto), questa Amministrazione ha diramato delle circolari, nelle quali si è chiarito, conformemente al parere richiesto dal Ministero dell’Interno all’Avvocatura Generale dello Stato, che l’art. 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (Circolare prot. RU32098 dell’11.11.2020).
Ciò premesso, si trasmette l’unita sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27.12.2022 n.11323, nella quale viene confermato l’orientamento interpretativo suddetto con le argomentazioni che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito.
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segue in allegato
Art. 219. Revoca della patente di guida
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo uanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.
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