Decreto 1° luglio 2022
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Linee guida per la classificazione e gestione del rischio ponti esistenti / In allegato
Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.
(GU n.196 del 23.08.2022)
Entrata in vigore: 24.08.2022
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Art. 1. Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida stesse.
1. In sostituzione dell’Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all’Allegato A del presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 109 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
2. Le Linee guida di cui all’Allegato A al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta di Ansfisa, per l’applicazione generale da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.a. e i concessionari autostradali, sono altresì adottate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le «Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti».
Art. 2. Accordi o convenzioni
1. Per le finalità attuative di cui al presente decreto i comuni possono stipulare accordi con regioni, province e Città metropolitane.
Art. 3. Modalità di applicazione delle Linee guida
1. Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere esistenti, le Linee guida di cui all’art. 1, comma 1, dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 dell’allegato A al presente decreto.
2. La tempistica, indicata nella citata tabella, come espressamente precisato al capitolo 8 - Tempi di attuazione - delle Linee guida, «…non è applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale, e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle ulteriore ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza».
Art. 4. Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali
3. Ferme restando le risorse finanziarie di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e alla gestione della sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 4,5 mln di euro, è destinata alla sperimentazione e alla formazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali. Alla formazione degli operatori sarà destinata una percentuale fino ad un limite massimo del 30% delle risorse indicate al periodo precedente. Per i fini di cui sopra occorre che gli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali propongano, entro e non oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione di cui all’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, secondo le modalità definite dalla medesima, le tratte stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sottoporre alla attività di sperimentazione di cui sopra. La Commissione successivamente, all’interno di tali tratte, sceglierà un numero di opere significative, non superiore a cinquanta, su cui applicare la predetta sperimentazione.
4. L’attività di sperimentazione e formazione di cui al precedente comma 1 è svolta nell’ambito dell’attuazione della sperimentazione di cui all’art. 3 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, fino al termine della sperimentazione medesima. A tal fine è adeguata la convenzione prevista tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto sopra richiamato.
5. L’impiego delle risorse utilizzate per le attività di sperimentazione e formazione, che, in ogni caso, non possono eccedere il limite massimo dello stanziamento reso disponibile dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, è oggetto di puntuale rendicontazione secondo le modalità definite nella succitata convenzione tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS.
Art. 5. Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578.
1. Il periodo dell’attività di sperimentazione di ventiquattro mesi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, viene esteso a quarantotto mesi.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Collegati
Decreto-Legge 28 settembre 2018 n. 109
DM n. 430 del 8 Ottobre 2019
Linee guida per sicurezza dei ponti esistenti | Approvazione CSLP
Linee Guida per sicurezza dei ponti: Informativa CNI
Tags: Costruzioni Opere pubbliche