Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.300
/ Documenti scaricati: 31.881.156
Featured

Decreto 1° luglio 2022

Decreto 1 luglio 2022   Linee guida monitoraggio ponti

Linee guida per la classificazione e gestione del rischio ponti esistenti / In allegato

Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.

(GU n.196 del 23.08.2022)

Entrata in vigore: 24.08.2022

...

Art. 1. Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida stesse.

1. In sostituzione dell’Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, sono adottate le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all’Allegato A del presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 14 del decreto-legge n. 109 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

2. Le Linee guida di cui all’Allegato A al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta di Ansfisa, per l’applicazione generale da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.a. e i concessionari autostradali, sono altresì adottate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le «Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti».

Art. 2. Accordi o convenzioni

1. Per le finalità attuative di cui al presente decreto i comuni possono stipulare accordi con regioni, province e Città metropolitane.

Art. 3. Modalità di applicazione delle Linee guida

1. Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere esistenti, le Linee guida di cui all’art. 1, comma 1, dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 dell’allegato A al presente decreto.
2. La tempistica, indicata nella citata tabella, come espressamente precisato al capitolo 8 - Tempi di attuazione - delle Linee guida, «…non è applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale, e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle ulteriore ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza».

Art. 4. Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali

3. Ferme restando le risorse finanziarie di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e alla gestione della sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 4,5 mln di euro, è destinata alla sperimentazione e alla formazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali. Alla formazione degli operatori sarà destinata una percentuale fino ad un limite massimo del 30% delle risorse indicate al periodo precedente. Per i fini di cui sopra occorre che gli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali propongano, entro e non oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione di cui all’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, secondo le modalità definite dalla medesima, le tratte stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sottoporre alla attività di sperimentazione di cui sopra. La Commissione successivamente, all’interno di tali tratte, sceglierà un numero di opere significative, non superiore a cinquanta, su cui applicare la predetta sperimentazione.

4. L’attività di sperimentazione e formazione di cui al precedente comma 1 è svolta nell’ambito dell’attuazione della sperimentazione di cui all’art. 3 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, fino al termine della sperimentazione medesima. A tal fine è adeguata la convenzione prevista tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto sopra richiamato.

5. L’impiego delle risorse utilizzate per le attività di sperimentazione e formazione, che, in ogni caso, non possono eccedere il limite massimo dello stanziamento reso disponibile dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, è oggetto di puntuale rendicontazione secondo le modalità definite nella succitata convenzione tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS.

Art. 5. Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578.

1. Il periodo dell’attività di sperimentazione di ventiquattro mesi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, viene esteso a quarantotto mesi.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Linee guida monitoraggio ponti - Parere CSLP 96/2021) IT 12454 kB 685
Scarica il file (Decreto 1 luglio 2022) IT 1516 kB 507

Articoli correlati Costruzioni

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024