Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette" bracci gru".
A seguito delle varie segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, delle attrezzature in oggetto, alla direttiva macchine e di garantire ii rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessaria, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero delle sviluppo economico, fornire una serie di precisazioni.
Nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed ii trasporto dei materiali. In particolare, per lo spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo cosi di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.
Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell 'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono, nell'uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanta previsto dal decreta legislative 9 aprile 2008, n. 81, in modo particolare alle previsioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III, tenere conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e verificare che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente "braccio gru", da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.
La questione e stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionali di sorveglianza del mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.
Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione: "Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con il carrello elevatore per sollevare carichi sospesi e un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine.
II produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità.
Le attrezzature intercambiabili devono essere fornite con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo riferimento a modelli specifici.
Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico".
In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la valenza generale della questione e la necessita di garantire uniformità di comportamento sui territorio nazionale, si ritiene opportune fornire le seguenti linee di indirizzo.
Si distinguono i seguenti casi:
I - il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru- e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. ad esempio a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);
II - Il fabbricante della prolunga - braccio gru- e diverse da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru e il carrello sono immessi sui mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru- non rientra nelle destinazioni d 'uso del carrello. In questa caso la prolunga - braccio gru - e un'attrezzatura intercambiabile, in quanta conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru- dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE e la conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
III - L'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru- e la assembla al carrello in suo possesso. In questa caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru -, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanta tale, prima della messa in servizio della stessa , dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine ( costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).
Infine, si richiama l'attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'allegato VII al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex articolo 71, comma II del citato decreto legislativo con le modalità previste dal decreto interministeriale 11.04.2011.
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