Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.104
/ Totale documenti scaricati: 28.252.862

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.104
/ Totale documenti scaricati: 28.252.862

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.104 *

/ Totale documenti scaricati: 28.252.862 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto 26 luglio 2022

ID 17330 | | Visite: 11501 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/17330

Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Decreto 26 luglio 2022 / Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (entra in vigore il 09.11.2022)

ID 17330 | 11.08.2022 / In allegato Decreto

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

(GU n.187 dell'11.08.2022)

Entrata in vigore: 09.11.2022

Adeguamento impianti esistenti alla data di entrata in vigore (09.11.2022)

Le attività esistenti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma tecnica, cioè entro il 09.11.2027.

PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti   Adeguamento

________

Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. 

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività, di cui all’art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

2. Alle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni dell’art. 5.

Art. 3. Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività di cui all’art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.

2. Alle attività di cui all’art. 1 per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’allegato 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
b) decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all’art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività.

Art. 4. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno, applicando le procedure previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato 1 per l’intera attività, il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 26 Luglio 2022.pdf)Decreto 26 Luglio 2022
 
IT2566 kB3044

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Dati INAIL 12 2024   Una panoramica sul mondo della sanit
Feb 05, 2025 14

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità

Dati INAIL 12/2024 - Una panoramica sul mondo della sanità ID 23408 | 05.02.2025 / In allegato Dati INAIL Dicembre 2024 - Una panoramica sul mondo della sanità- Sanità: il chi, il quando e il come degli infortuni sul lavoro- La violenza verso gli esercenti le professioni sanitarie: aspetti… Leggi tutto
Progetto PdR UNI   Profili di sostenibilit  del calcestruzzo preconfezionato
Feb 05, 2025 14

Progetto PdR UNI - Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato

Progetto PdR UNI - Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato ID 23407 | 05.02.2025 / In allegato Il documento definisce la matrice di classi di efficienza di un calcestruzzo preconfezionato, mettendo in relazione il livello di emissioni di un calcestruzzo con le sue prestazioni… Leggi tutto
Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori
Feb 04, 2025 58

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori / UFAM CH 2021 ID 23406 | 04.02.2025 / In allegato Aiuto all’esecuzione per i distributori di benzina. Stato 2021 Durante il travaso di benzina e il rifornimento degli autoveicoli, il rilascio di vapori di benzina deve essere limitato in… Leggi tutto
Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari   UFAM CH 2020
Feb 04, 2025 179

Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari

Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari / UFAM CH ID 23404 | 04.02.2025 / Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni UFAM CH. Stato 2020 Le presenti raccomandazioni hanno lo scopo di fornire il quadro di riferimento applicabile per la pianificazione, l’esecuzione e… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Feb 03, 2025 63

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 31.01.2025

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 31.01.2025 ID 23400 | Last update: 31.01.2025 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Progetto PdR UNI   Profili di sostenibilit  del calcestruzzo preconfezionato
Feb 05, 2025 14

Progetto PdR UNI - Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato

Progetto PdR UNI - Profili di sostenibilità del calcestruzzo preconfezionato ID 23407 | 05.02.2025 / In allegato Il documento definisce la matrice di classi di efficienza di un calcestruzzo preconfezionato, mettendo in relazione il livello di emissioni di un calcestruzzo con le sue prestazioni… Leggi tutto
Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori
Feb 04, 2025 58

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori / UFAM CH 2021 ID 23406 | 04.02.2025 / In allegato Aiuto all’esecuzione per i distributori di benzina. Stato 2021 Durante il travaso di benzina e il rifornimento degli autoveicoli, il rilascio di vapori di benzina deve essere limitato in… Leggi tutto
Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari   UFAM CH 2020
Feb 04, 2025 179

Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari

Misurazione delle emissioni degli impianti stazionari / UFAM CH ID 23404 | 04.02.2025 / Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni UFAM CH. Stato 2020 Le presenti raccomandazioni hanno lo scopo di fornire il quadro di riferimento applicabile per la pianificazione, l’esecuzione e… Leggi tutto