Decreto 26 luglio 2022
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Decreto 26 luglio 2022 / Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (entra in vigore il 09.11.2022)
ID 17330 | 11.08.2022 / In allegato Decreto
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
(GU n.187 dell'11.08.2022)
Entrata in vigore: 09.11.2022
Le attività esistenti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma tecnica, cioè entro il 09.11.2027.
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Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività, di cui all’art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.
2. Alle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni dell’art. 5.
Art. 3. Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività di cui all’art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.
2. Alle attività di cui all’art. 1 per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’allegato 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
b) decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all’art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività.
Art. 4. Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno, applicando le procedure previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato 1 per l’intera attività, il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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