Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.002
/ Totale documenti scaricati: 29.539.753

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.002
/ Totale documenti scaricati: 29.539.753

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.002 *

/ Totale documenti scaricati: 29.539.753 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 30690 | 04 Agosto 2022

ID 17279 | | Visite: 1611 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/17279

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 3 del 04 agosto 2022 n. 30690

Modifica del dispositivo di segnalazione luminosa del carrello elevatore: mancanza di formazione e prassi non conformi

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30690 Anno 2022
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udienza: 23/06/2022

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 23 novembre 2016, ha condannato B.G., alla pena di € 3.200,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 71, comma 4 lett. a) punto 1, e 87, comma 2 lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, perché quale datore di lavoro, titolare della ditta individuale DEMA di B.G., non controllava che l'attrezzatura, denominata carrello elevatore Detas Robustus tipo SE15, venisse utilizzata in conformità delle istruzioni d'uso, in particolare non impediva che sulla suddetta attrezzatura venisse coperto il dispositivo di segnalazione luminosa. In Fabriano il 23 novembre 2017.

2. Avverso la sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità. Il Tribunale avrebbe ritenuto la responsabilità del ricorrente su base oggettiva. La finalità del d.lgs n. 81 del 2008 è quella di prevenire o quantomeno contenere gli infortuni sul lavoro, detta normativa pone il datore di lavoro, principale destinatario delle norme antinfortunistiche, in una posizione di garanzia nei confronti dei suoi dipendenti e sottoposti, ma da ciò non può in alcun modo derivare una responsabilità oggettiva in capo allo stesso. Il Tribunale avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente nonostante fosse emerso l'atto del tutto abnorme del lavoratore che aveva manomesso il macchinario in questione, e da ciò avrebbe tratto in via oggettiva la responsabilità penale per la violazione della norma antinfortunistica.
- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al travisamento della prova, segnatamente della testimonianza del lavoratore che aveva ammesso di avere manomesso il macchinario in quell'unica occasione nella quale era avvenuto l'infortunio.
- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione del principio di colpevolezza, assenza di giudizio controfattuale tra la violazione della norma antinfortunistica e l'evento. Il Tribunale non avrebbe considerato la formazione dei dipendenti e la impossibilità del controllo da parte dello stesso sulle modalità di utilizzo dell'attrezzatura nello specifico caso.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile.

I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono, in parte, diretti a richiedere una diversa valutazione delle prove e segnatamente una diversa valutazione delle testimonianze secondo cui la manomissione del segnale luminoso del carrello elevatore sarebbe stata eseguita dal lavoratore S. la cui condotta non sarebbe stata prevedibile, e, dall'altra, sono manifestamente infondati nella parte in cui censurano, secondo la prospettazione difensiva, l'affermazione di responsabilità in via oggettiva ed in assenza di rimprovero a titolo di colpa in capo al ricorrente che aveva adempiuto gli obblighi di formazione dei lavoratori.

5. In tema di reati colposi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l'adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell'evento (Sez. 4, n. 5273 del 21/09/2016, Ferrentino e altri, Rv. 270380).
La responsabilità per colpa, infatti, non fonda unicamente sulla titolarità di una posizione gestoria del rischio, come affermato da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, ma presuppone l'esistenza - e la necessità di dare applicazione nel caso concreto a - delle regole aventi specifica funzione cautelare, perché esse indicano quali misure devono essere adottate per impedire che l'evento temuto si verifichi (Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, Barberi e altri, Rv. 267813). Dovere di diligenza e regola cautelare si integrano definendo nel dettaglio il concreto e specifico comportamento doveroso e ciò assicura che non si venga chiamati a rispondere penalmente per la sola titolarità della posizione e pertanto a titolo di responsabilità oggettiva.

6. La sentenza, invero, dopo aver enunciato gli obblighi ricadenti sul datore di lavoro, ex art. 71 comma 4 del d.lgs n. 81 del 2008, rileva, quanto all'obbligo di formazione e informazione dei dipendenti in ordine al corretto uso dei macchinari e delle norme di prevenzione, che il ricorrente non aveva allegato alcunchè, né fornito alcuna documentazione attestante l'informazione e la formazione dei dipendenti, né ha allegato di avere delegato terzi all'uopo, e, considerato che il B.G. era il titolare di una ditta individuale e che, stando alle testimonianze, il medesimo era sempre presente in azienda (cfr. pag. 6), e che tenuto conto delle contestazioni non vi era nesso di causalità tra la violazione della norma cautelare e l'infortunio occorso al dipendente, ha tratto la prova della contestazione mossa ritenendo dimostrata la carenza informativa sul corretto utilizzo dell'attrezzatura e della tolleranza del medesimo di prassi non conformi al corretto utilizzo dell'attrezzatura in questione, che era stata modificata nella parte del dispositivo di segnalazione luminosa il quale era stato ricoperto.
La responsabilità penale è stata congruamente argomentata ed è fondata su rimprovero a titolo di colpa.
Il comportamento anomalo del dipendente non esclude la violazione dell'obbligo di vigilanza in capo al B.G. considerata la sua presenza nella ditta.
A fronte di tale apparato argomentativo, esclusa in quanto manifestamente infondata, la doglianza che si appunta sulla ritenuta affermazione a titolo di responsabilità oggettiva, il ricorrente, pur denunciando il vizio di motivazione e di violazione di legge, chiede espressamente l'assoluzione dell'imputato, il che non è consentito in questa sede.

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa delle ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23/06/2022

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 3 Num. 30690 Anno 2022.pdf
 
152 kB 4

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Ultimi inseriti

Per un Europa libera e unita   Il Manifesto di Ventotene
Apr 18, 2025 20

Per un'Europa libera e unita - Il Manifesto di Ventotene

in News
Per un'Europa libera e unita - Il Manifesto di Ventotene 1941 - Altiero Spinelli - Ernesto Rossi ID 23846 | 18.04.2025 L’idea o meglio l’ideale di una federazione europea circolava in Europa da un secolo e mezzo, se si fa riferimento al progetto scritto nel 1814 da H. de Saint-Simon e A. Thierry… Leggi tutto
Legge 31 dicembre 1962 n  1859
Apr 18, 2025 25

Legge 31 dicembre 1962 n. 1859

in News
Legge 31 dicembre 1962 n. 1859 / Istituzione scuola media statale ID 23845 | 18.04.2025 Legge 31 dicembre 1962 n. 1859Istituzione e ordinamento della scuola media statale. (GU n.27 del 30.01.1963)_________ Aggiornamenti all'atto 30/06/1977 LEGGE 16 giugno 1977, n. 348 (in G.U. 30/06/1977, n.177)… Leggi tutto
Apr 18, 2025 45

Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652

in News
Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652 ID 23844 | 18.04.2025 Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario. (038U1652) Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1938 (GU n.248 del 29.10.1938 - S.O. n. 248) [box-warning]Abrogato da: Decreto-Legge 25… Leggi tutto
Circolare Prot  n  11456 del 14 aprile 2025
Apr 18, 2025 51

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025 ID 23843 | 18.04.2025 / In allegato Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione ... Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di… Leggi tutto
Apr 18, 2025 54

Circolare MIT Prot. n. 11719 del 15 aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 11719 del 15 aprile 2025 ID 23841 | 18.04.2025 Oggetto: Ai destinatari in allegato Censimento delle imprese di autoriparazione autorizzate dalla Direzione Generale per la motorizzazione ai sensi dell’articolo 19 della Legge 1° dicembre 1986, n. 870. Collegati[box-note]Legge 1… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 96

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Circolare Prot  n  11456 del 14 aprile 2025
Apr 18, 2025 51

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025

Circolare Prot. n. 11456 del 14 aprile 2025 ID 23843 | 18.04.2025 / In allegato Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione ... Si fa riferimento alla nota del 27 marzo scorso di… Leggi tutto
Apr 17, 2025 104

UNI EN 13018:2016

UNI EN 13018:2016 / PND Esame visivo ID 23833 | 17.04.2025 / Preview allegata UNI EN 13018:2016 Prove non distruttive - Esame visivo - Principi generali Data disponibilità: 21 giugno 2016________ La norma specifica i principi generali per l'esame visivo, sia diretto sia remoto, qualora sia… Leggi tutto
Apr 17, 2025 101

UNI 11627:2016

UNI 11627:2016 / Apparecchiature saldatura a gas manuali - Verifiche periodiche ID 23832 | 17.04.2025 / Preview allegata UNI 11627:2016Apparecchiature per saldatura a gas - Attrezzature gas manuali di saldatura, riscaldo e taglio - Verifiche periodiche Data disponibilità: 10 marzo 2016________ La… Leggi tutto