Direttiva (UE) 2015/1787
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acq...
Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione del 10 luglio 2015 che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
L'allegato II della direttiva 2008/98/CE stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
L'operazione R1 di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE si applica ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia.
Gli impianti di incenerimento destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani vi rientrano solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula di efficienza energetica (formula R1) di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE.
Da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell'Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani.
Una relazione del Centro comune di ricerca della Commissione europea ha dimostrato che al fine di raggiungere la parità di condizioni nell'Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell'impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1.
Questo fattore va basato sul documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.
Con l'applicazione di un CCF alcuni impianti di incenerimento raggiungerebbero la soglia relativa alla formula R1 e diventerebbero dunque automaticamente impianti di incenerimento.
Ciononostante, l'applicazione di un tale fattore di correzione deve restare un incentivo affinché gli impianti di incenerimento raggiungano un'elevata efficienza nella produzione di energia dai rifiuti, in linea con gli obiettivi e la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Il CCF applicabile alla formula R1 va basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento.
Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2008/98/CE.
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