Geomonitoraggi attività antropiche sottosuolo
Update 15.01.2019 MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in qualità di autorità competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni all’es...
ID 25889 | 31.03.2026 / In allegato
Legionella e condomini Documento tecnico operativo per la gestione e prevenzione della legionellosi
L'accesso all’acqua e a servizi igienico-sanitari in tutti i luoghi di vita e di lavoro rappresenta un diritto fondamentale per l’uomo.
Per assicurare tale diritto, da associare ad una adeguata informazione alla popolazione per ogni uso e consumo consapevole dell’acqua, gli sviluppi normativi nazionali più recenti derivanti dalla direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano - dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 alla modifica operata dal Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102 -, hanno consolidato un quadro normativo di particolare ambizione, che pone la protezione della salute umana al centro della gestione della disponibilità e qualità dell'acqua, estendendo responsabilità e doveri anche agli ambiti delle reti di distribuzione interna degli edifici.
È stata anzitutto definita la figura del "Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI)" cui afferisce la sicurezza del "sistema o impianto di distribuzione interno" (o "rete di distribuzione interna" o "sistema di distribuzione domestico") che comprende "le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico". Sono state quindi introdotte
specifiche norme a carattere di obbligo per i GIDI degli "edifici prioritari" o "locali prioritari", definiti come" immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII" del D.Lgs. 18/2023 e s.m.i.; tali edifici comprendono, in scala decrescente per priorità di rischio e complessità di oneri: strutture sanitarie, socio sanitarie e residenze sanitarie assistenziali (RSA), ospedali in regime di ricovero (classe A), strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali non in regime di ricovero (classe B), strutture ricettive alberghiere, campeggi, navi, aeroporti, stazioni e altre strutture destinate alla ricettività o al trasporto di persone (classe C1), esercizi di ristorazione pubblica e collettiva, comprese le mense scolastiche, aziendali e ospedaliere, nonché altri servizi di refezione collettiva (classe C2), palestre, piscine con giochi, grandi parchi acquatici, stabilimenti balneari, scuole con impianti sportivi e altri impianti sportivi o ricreativi aperti al pubblico (classe D).
D’altra parte, per l'amministratore che riveste la figura di GIDI per condomini residenziali - non annoverati tra gli edifici prioritari soggetti ad oneri specifici -, permane, in continuità con la pregressa legislazione, l'oballe rilevanti variabili associate alla diversità delle realtà strutturali condominiali, configurazioni impiantistiche, età e caratteristiche delle reti idriche, le presenti Linee Guida, prodotte grazie all’ impegno di Aqua Italia, AVR Associazione italiana costruttori valvole e rubinetteria, ANICA Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, propongono specifiche azioni, procedure e raccomandazioni tecniche, e forniscono ai gestori degli edifici condominiali strumenti concreti per orientarsi nella gestione della qualità dell'acqua per la prevenzione e il controllo dei rischi microbiologici e chimici in strutture e reti interne di differente consistenza e complessità. Questo documento si propone pertanto come riferimento pratico e scientifico per il perseguimento dell'obiettivo comune della qualità dell’acqua e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro.
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Fonte: Aqua Italia / Avr
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