1. Le Parti controllano e limitano le loro emissioni di COV al fine di ridurre i flussi transfrontalieri di questi composti ed i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano proteggendo in tal modo la salute e l’ambiente da effetti nocivi. 2. Al fine di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte controlla e riduce le sue emissioni annuali nazionali di COV o i loro flussi transfrontalieri secondo una delle seguenti modalità che saranno precisate all’atto della firma: a) essa adotta, in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per ridurre le sue emissioni annuali nazionali di COV di almeno il 30 per cento entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984–1990 da specificare all’atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; oppure b) se le sue emissioni annuali contribuiscono alle concentrazioni di ozono troposferico in zone situate nell’ambito della giurisdizione di una o più Parti, e provengono unicamente da zone poste sotto la sua giurisdizione, specificate in quanto ZGOT all’annesso I, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, provvedimenti efficaci per: i) ridurre le sue emissioni annuali di COV provenienti dalle zone specificate nella misura di almeno il 30 per cento entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984–1990 da specificare all’atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; ii) fare in modo che il totale delle sue emissioni annuali nazionali di COV entro il 1999 non superi i livelli del 1988; c) se le sue emissioni annuali nazionali di COV sono state nel 1988 inferiori a 500 000 tonnellate e 20 kg per abitante ed a 5 tonnellate per metro quadro, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per fare almeno in modo che, non oltre il 1999, le sue emissioni annuali nazionali di COV non superino i livelli del 1988. 3. a) Inoltre, al massimo due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti: i) applicheranno alle nuove fonti fisse adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell’Annesso II; ii) applicheranno misure nazionali o internazionali per i prodotti che contengono solventi e promuoveranno l’utilizzazione di prodotti a tenore in COV debole o nullo, in considerazione dell’annesso II, compresa l’adozione di una etichettatura che precisi il tenore in COV dei prodotti; iii) applicheranno alle nuove fonti mobili adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell’Annesso III; iv) inciteranno la popolazione a partecipare ai programmi di lotta contro le emissioni per mezzo di annunci pubblici, promuovendo la migliore utilizzazione di tutti i modi di trasporto e varando programmi di gestione della circolazione; b) inoltre, cinque anni al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, nelle zone dove le norme nazionali o internazionali concernenti l’ozono troposferico sono oltrepassate o nelle quali flussi transfrontalieri hanno o potrebbero avere origine, le Parti: i) applicheranno alle fonti fisse esistenti nelle grandi categorie di fonti le migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell’annesso II; ii) applicheranno tecniche atte a ridurre le emissioni di COV provenienti dalla distribuzione di prodotti petroliferi e da operazioni di rifornimento in carburante dei veicoli automobili, ed a ridurre il carattere volatile dei prodotti petroliferi, in considerazione degli annessi II e III. 4. Nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in attuazione del presente articolo, le Parti sono invitate a concedere la massima priorità alla riduzione o al controllo delle emissioni di sostanze che presentano il PCOP più elevato, in considerazione dei dati presentati all’annesso IV. 5. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo ed in particolare di ogni misura di sostituzione di prodotti, le Parti adottano le disposizioni richieste al fine di fare in modo che i COV tossici e cancerogeni o che attaccano lo strato di ozono stratosferico non vengano a sostituire altri COV. 6. In un secondo tempo, le Parti inizieranno negoziati sei mesi al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo per quanto riguarda ulteriori provvedimenti da adottare per ridurre le emissioni annuali nazionali di composti organici volatili o i flussi transfrontalieri di queste emissioni e dei prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e disponibili, dei livelli critici determinati scientificamente e dei livelli campione accettati a livello internazionale, del ruolo degli ossidi di azoto nella formazione di ossidanti fotochimici e di altri elementi derivanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell’articolo 5. 7. A tal fine le Parti cooperano in vista di definire: a) dati più dettagliati sui vari COV ed il loro potenziale di creazione di ozono fotochimico; b) i livelli critici per gli ossidanti fotochimici; c) le riduzioni di emissioni annuali nazionali o di flussi transfrontalieri di COV e di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, in particolare nella misura in cui ciò è necessario per conseguire gli obiettivi convenuti sulla base di livelli critici; d) le strategie di lotta, ad esempio degli strumenti economici, che consentono di assicurare la redditività globale necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti; e) le misure ed un calendario avente inizio non oltre il 1° gennaio 2000 per pervenire a realizzare tali riduzioni. 8. Durante queste negoziazioni, le Parti esaminano l’opportunità di completare, ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, le ulteriori misure con provvedimenti destinati a ridurre le emissioni di metano.
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.…
Leggi tutto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero…
Leggi tutto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero…
Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e…
Leggi tutto
Bozza Decreto MLPS attuativo patente a crediti ID 22264 | 16.07.2024 / In allegato Prima bozza di lavoro del decreto ministeriale del 10 luglio 2024, con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente, i…
Leggi tutto
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU…
Leggi tutto
Calcolo dell'impronta di carbonio (CF) / The Bilan Carbone® Clim’Foot tool - Il Caso ARPA RFVG ID 22262 | 15.07.2024 / Documenti allegati Allegati: - Applicativo Bilan Carbone® XLS- Report calcolo GHG sede centrale ARPA FVG 2019_______ Arpa FVG calcola l'impronta di carbonio della propria sede…
Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o…
Leggi tutto
Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza…
Leggi tutto
Realizzare il Green Deal europeo / Verso un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050 ID 22259 | 15.07.2024 / Documento completo allegato Rendere l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero è uno degli impegni vincolanti della normativa europea sul clima. Nel luglio 2021…
Leggi tutto
Bozza Decreto MLPS attuativo patente a crediti ID 22264 | 16.07.2024 / In allegato Prima bozza di lavoro del decreto ministeriale del 10 luglio 2024, con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della patente, i…
Leggi tutto
Calcolo dell'impronta di carbonio (CF) / The Bilan Carbone® Clim’Foot tool - Il Caso ARPA RFVG ID 22262 | 15.07.2024 / Documenti allegati Allegati: - Applicativo Bilan Carbone® XLS- Report calcolo GHG sede centrale ARPA FVG 2019_______ Arpa FVG calcola l'impronta di carbonio della propria sede…
Leggi tutto
Realizzare il Green Deal europeo / Verso un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050 ID 22259 | 15.07.2024 / Documento completo allegato Rendere l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero è uno degli impegni vincolanti della normativa europea sul clima. Nel luglio 2021…
Leggi tutto
Inquinamento indoor: aspetti generali e casi studio in Italia / ISPRA 2010 ID 22263 | 14.07.2024 / In allegato L’esposizione agli inquinanti dell’aria rappresenta un rischio per il benessere e la salute dell’uomo e degli ecosistemi. A livello internazionale si è sviluppata una forte attenzione per…
Leggi tutto
UNI1609601 / Saldatura nella costruzione/riparazione/modifica attrezzature a pressione non PED ID 22240 | 12.07.2024 - In inchiesta pubblica fino al 06 settembre 2024 - Progetto allegato Riparazione di attrezzature a pressione e costruzione e modifica di attrezzature a pressione non disciplinate…
Leggi tutto
FAQ PAF Microclima / Rev. 0.0 Luglio 2024 ID 22234 | 11.07.2024 / In allegato Elenco completo Elenco FAQ Microclima - Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a MICROCLIMA - Indicazioni Operative, elaborato dal Sotto Gruppo Tematico Agenti Fisici del…
Leggi tutto
Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in…
Leggi tutto
3° documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria - CIIIP Luglio 2024 ID 22228 | 11.07.2024 / In allegato Terzo documento di consenso sulla sorveglianza sanitaria Luglio 2024 - Giudizio di idoneità e accomodamento ragionevole Pubblicato il 3° Documento di Consenso sulla Sorveglianza Sanitaria,…
Leggi tutto
Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2023” ID 22227 | 11.07.2024 / In allegato Il Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2023” illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2023 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto climatico…
Leggi tutto