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Limiti alcolemici lavoro / test rapidi alcool e stupefacenti - Note

ID 17166 | | Visite: 11799 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/17166

Limiti alcolemici   Test rapidi stupefacenti e alcool lavoro   Note

Limiti alcolemici lavoro / test rapidi alcool e stupefacenti - Accordo CSR del 13/07/2017 Min Salute - non ancora approvato definitivamente CSR / Note 2023

ID 17166 | 21.08.2023 / Documento allegato

Limiti alcolemici lavoro / note test rapidi alcool e stupefacenti di cui all'Accordo CSR del 13/07/2017 (Min Salute - non ancora approvato definitivamente CSR) per i lavoratori delle attività di cui all'Allegato A - Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza.

Accordo CSR del 13/07/2017 / In attesa di approvazione definitiva CSR

Il Documento è elaborato sull''Accordo CSR del 13/07/2017 testo definitivo delle linee inviato dal Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016, in attesa del formale assenso tecnico da parte del Coordinamento della Commissione salute per la sottoposizione definitiva alla CSR.

_______

Individuazione delle attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi.

Ritenuto necessario sotto tale profilo superare l'attuale condizione dì individuazione dì mansioni diverse per l'alcol e per le sostanze stupefacenti e psicotrope, previste rispettivamente nell'intesa del 16 marzo 2006 e nell'intesa del 30 ottobre 2007, con l'individuazione di una unica tabella delle mansioni a rischio per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e dei terzi.

L'allegato A facente parte integrante del presente atto, che riporta in un unico elenco le attività ad elevate pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l'incolumità la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. L'elenco sarà oggetto di revisione periodica a cura del Ministero della Salute sulla base dell'aggiornamento dei dati su andamento e cause degli infortuni sul lavoro e della letteratura scientifica.

Schema Accordo CSR del 13 luglio 2017

 

Fig. 1 - Stato Provvedimenti alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope lavoro 

Misure da adottare da parte del datore di lavoro

Per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevate pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi di cui all'allegato A, per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2541 del decreto legislative 9 aprile 2008 n.81, il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo; in particolare provvede a:

- Disporre e far osservare in azienda ii divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro.

- Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all'inizio o alla ripresa o durante ii turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia stimabile come superiore a zero se misurata durante ii turno di lavoro e superiore a 0,2 g/1 se misurata entro un'ora dall'inizio dell'attività, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.

Limiti alcolemici   Test rapidi stupefacenti e alcool lavoro attivita  allegato A   Note

Fig. 2 - Stima limiti alcolemia lavoratori attività in allegato A / non idoneità temporanea lavoratore

 

Alcolemia conducenti veicoli non pofessionali

Fig. 3 - Limite alcolemia conducenti veicoli non professionali

- Disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell'alcol delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacita psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del medico competente .

- Valutare l'opportunità di rendere disponibili sul pasto di lavoro test rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.

- Attivare attraverso ii medico competente l'effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell'allegato A, dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L. 300/70 (statuto dei lavoratori), costituita presso le ASL territorialmente competenti.

Criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente

II medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e ii perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare ii proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori, ivi compreso ii recupero per ii reinserimento lavorativo, e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti", riguardano tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A, con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.

L'anamnesi deve essere approfondita per evidenziare o escludere possibili patologie attuali o pregresse, correlabili a situazioni di abuso/dipendenza. II medico competente deve in particolare indagare sulle abitudini di vita personali in relazione al consumo anche saltuario di alcolici o di stupefacenti, su eventuali antecedenti inerenti pregressi trattamenti sociosanitari per alcol dipendenza e/o tossicodipendenza presso strutture pubbliche o su eventuali infortuni lavorativi o incidenti occorsi anche al di fuori del lavoro. Devono essere indagati segni di abuso, previsti da protocolli internazionali, quali: incapacità di adempiere ad obblighi e responsabilità, esposizione a pericoli fisici, problemi di ordine legale o giudiziario, problemi sociali o interpersonali persistenti, anche attraverso la somministrazione di questionari mirati.

l'esame obiettivo deve essere particolarmente accurato e rivolto all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione acuta di alcol e sostanze stupefacenti/psicotrope, nonché segni e sintomi riconducibili a situazioni di intossicazione cronica, condizioni di astinenza, dipendenza, presenza di patologie correlabili con abuso di tali sostanze.

In caso di sospetto clinico di possibile abuso di alcolici, giustificato da riscontri anamnestici e/o dagli esiti dell'esame obiettivo, per avvalorare o rimuovere tale sospetto possono essere effettuati esami di laboratorio per evidenziare possibili effetti negativi dell'alcol sulla funzionalità epatica e sull'emopoiesi, quali MCV, dosaggio gamma GT, transaminasi.

In caso di sospetto clinico, per riscontro di segni o sintomi di possibile dipendenza nei confronti di sostanze stupefacenti/psicotrope o di alcolici, possono essere richiesti test analitici su matrice cheratinica (capello), avvalendosi dell'ausilio oggettivo dei più moderni indicatori dell'abuso alcolico quali Etilglucuronide (EtG) o FAEE (Fatty Acid Ethyl Esters), con le modalità e le garanzie previste per ii prelievo e l'analisi dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008.

In caso di sospetto clinico di possibile assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti/psicotrope, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Allegato A, emerso in fase di visita sulla base di risconti anamnestici e/o clinici, deve essere programmata, successivamente alla visita medica, l'esecuzione individuale di test rapidi di screening a "sorpresa" sul posto di lavoro, durante ii turno lavorativo.

Test rapidi di screening sono effettuati dal medico competente nei casi in cui il lavoratore si presenti in azienda in evidenti condizioni alterate su richiesta del Datore di Lavoro, di un Dirigente, di un Preposto o dell'RSPP.

Test di screeng alcolemia stupefacenti

Fig. 4 - Test di screening alcol / stupefacenti a sorpresa / su richiesta (Attività allegato A)

Esecuzione di test rapidi di screening a "sorpresa"

In caso di sospetto clinico di possibile assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti/psicotrope, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'Allegato A, emerso in fase di visita sulla base di risconti anamnestici e/o clinici, deve essere programmata, successivamente alla visita medica, l'esecuzione individuale di test rapidi di screening a "sorpresa" sul posto di lavoro, durante ii turno lavorativo.

Esecuzione di test rapidi per evidenti condizioni alterate

Test rapidi di screening sono effettuati dal medico competente nei casi in cui ii lavoratore si presenti in azienda in evidenti condizioni alterate su richiesta del Datore di Lavoro, di un Dirigente, di un Preposto o dell'RSPP.

Allegato A / attività lavorative con un elevato rischio per assunzione di alcolici o di stupefacenti

Le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni. un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco:

Punto 1: Attività per le quali e richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori:

a) Impiego di gas tossici;
b) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;

Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private, individuate in fase di valutazione dei rischi tra quelle che espongono al rischio di ferite da taglia a da punta, di cui al titolo X-bis del D.Lgs. 81/2008.

Punto 4: Attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.

Punto 5: Attività di trasporto:

a) Autisti di veicoli stradali per i quali e richiesto ii possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali e richiesto ii certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero ii certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario:
- Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
d) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché ii personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
e) controllori di volo;
f) personale aeronautico di volo;
g) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
h) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
i) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del D.Lgs. 81/2008

Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi .

Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.

Punta 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili.

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.

...

I Provvedimenti in vigore

Provvedimento 16 marzo 2006

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Repertorio atti n. 2540). (GU n. 75 del 30.03.2006)

L'allegato I è sostituito dall'allegato A dell’Accordo CSR del 13/07/2017 (non ancora definitivamente approvato)

Vedi

Provvedimento 30 ottobre 2007

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). (GU n. 266 del 15.11.2007)

L'allegato I è sostituito dall'allegato A dell’Accordo CSR del 13/07/2017 (non ancora definitivamente approvato)

Vedi

Provvedimento 17 settembre 2008

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza

Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR) (GU n.236 del 08.10.2008)

Vedi

D.Lgs. 81/2008

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 21.08.2023 Integrazione Certifico Srl
0.0 25.07.2022 --- Certifico Srl

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