Regolamento delegato (UE) 2026/787
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Trasporto intermodale dei rifiuti. Ulteriori chiarimenti
Estratto
Continuano a pervenire diversi quesiti circa le modalità del trasporto intermodale di rifiuti e dubbi in merito al ruolo che le varie imprese coinvolte rivestono. Si ritiene a tale proposito di dover ribadire quanto già previsto nella circolare n.1235 del 4 dicembre 2017. In particolare si conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.
Si conferma, peraltro, che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, indicati nella circolare del Comitato Nazionale n 1235 del 4 dicembre 2017 già richiamata.
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Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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