Piano nazionale annuale controlli transitorio prodotti biocidi
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Piano nazionale annuale dei controlli transitorio sui prodotti biocidi / Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) 2024
ID 17068 | Update 16.09.2024
Il Piano controlli previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR) ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l’anno 2024.
In allegato:
- Piano nazionale annuale controlli transitorio prodotti biocidi 2024
- Piano nazionale annuale controlli transitorio prodotti biocidi 2023
- Piano nazionale annuale controlli transitorio prodotti biocidi 2022
INTRODUZIONE E FINALITA’
Il presente Piano dei controlli transitorio è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF) quale Autorità Competente in materia di biocidi avvalendosi del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB), del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e della Rete dei laboratori di controllo.
Viene redatto in attuazione di quanto previsto dall’art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo 213/CSR del 2017). Il Piano Nazionale Controlli Biocidi, è definito in modo da realizzare il coordinamento e l’integrazione dell’organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell’Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l’armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli. Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell’accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell’art. 66 del BPR.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:
- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all’articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti all’autorizzazione in deroga di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall’articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.
DURATA E RINNOVO
Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l’anno 2024. Il presente Piano, una volta adottato, può essere aggiornato e/o modificato in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati.
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segue in allegato
Collegati
Regolamento (UE) n. 528/2012 | Testo consolidato (BPR)
Accordo Stato Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017
Tags: Chemicals Regolamento BPR