Decreto 23 gennaio 2012
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ID 16518 | 29.04.2022 / Circolare in allegato
Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione.
Rilevato come, a seguito delle circolari n. 144 del 4 maggio 2018, n. 149 del 4 settembre 2018, il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali si sia uniformato in ordine alla notifica dei provvedimenti di sospensione e cancellazione mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno rivedere le tempistiche comuni per l’avvio delle procedure di sospensione e cancellazione ex artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7, del D.M. 120/2014 per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili. Le Sezioni regionali, espletata la procedura di notifica a mezzo PEC, in assenza di riscontri dell’avvenuta ricezione, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle imprese sospese o cancellate ai sensi degli artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7, del D.M. 120/2014, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione.
In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90 il quale dispone che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”.
Ciò premesso si riportano di seguito le procedure da adottare:
a) decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° giugno;
b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa d . Nei casi di i un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.
La presente circolare sostituisce le circolari n. 144 del 4 maggio 2018, n. 149 del 4 settembre 2018 e n. 8 del 7 luglio 2020.
[...]
Fonte: ANGA
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