Interpello ambientale 21.04.2026
Interpello ambientale ex art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 - corretta applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) alla gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza
1. PREMESSE
Con istanza di interpello acquisita con prot. n. 60625 del 19 marzo 2026, la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR), con riferimento agli articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza.
L’istante, in particolare, chiede “se un fabbricante/importatore di articoli pirotecnici possa legittimamente immettere sul mercato nazionale tali prodotti senza essere associato ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, idoneo a garantire il rispetto della normativa sulla responsabilità estesa del produttore”.
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3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.
Risulta necessario richiamare l’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, rubricato “Esclusioni dall'ambito di applicazione” e, in particolare, il comma 4-ter del medesimo articolo che stabilisce: “Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto”.
L’articolo 237, del medesimo decreto, rubricato “Criteri direttivi dei sistemi di gestione”, al comma 1 stabilisce che: “I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue”.
Dal comma 4-ter dell’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 si desume l’applicazione, anche agli articoli pirotecnici, dei principi in materia di responsabilità estesa del produttore con riferimento alla gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato nazionale. Inoltre, il medesimo comma 4-ter prevede che i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici provvedano alla gestione dei rifiuti dei prodotti medesimi secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del D.Lgs. 152/2006.
Ne consegue che gli obblighi di gestione dei rifiuti da articoli pirotecnici devono essere adempiuti mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 237 del D.Lgs. 152/2006.
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