Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.947
/ Totale documenti scaricati: 29.464.529

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.947
/ Totale documenti scaricati: 29.464.529

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.464.529 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto 8 aprile 2022

ID 16416 | | Visite: 1495 | Trasporto StradaPermalink: https://www.certifico.com/id/16416

Decreto 8 aprile 2022

Decreto 8 aprile 2022

Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009(CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.

(G.U. 16 aprile 2022 n. 90)

Entrata in vigore: 16.04.2022

______

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, come risultante dall'art. 11, comma 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

Art. Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada con l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale, le imprese di trasporto su strada devono:
a) dimostrare l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, con l'iscrizione, per le sole imprese che effettuano trasporto su strada di merci per conto di terzi, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dimostrare il requisito di stabilimento in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
2. L'art. 2, comma 227 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i relativi decreti e circolari attuative non si applicano alle procedure di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci che riguardano le imprese che esercitano o che intendono esercitare la suddetta professione con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o con complessi formati da questi veicoli.

Art. 3 Dimostrazione del requisito di stabilimento

1. Ai fine della dimostrazione del requisito dello stabilimento di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, si applica, laddove applicabile, il decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del 25 gennaio 2012 e la circolare applicativa del presente decreto.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, il possesso del requisito dello stabilimento è dimostrato attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello allegato alla circolare applicativa del presente decreto.
3. Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, dimostrano il requisito dello stabilimento attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al comma 2.
4. Per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al comma 2 deve essere presentata agli uffici competenti in materia di autorizzazione per l'esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell'idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono considerate le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l'impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio. La condizione, per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, è soddisfatta con la titolarità dell'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 4 Dimostrazione del requisito di onorabilità

1. Il requisito dell'onorabilità è sussistente se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
d) dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, ai fini della dimostrazione del requisito dell'onorabilità, in attesa dell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonchè degli atti della Commissione previsti dall'art. 6, paragrafo 2-bis, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 5 Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

1. L'impresa che esercita o intende esercitare la professione di trasportatore su strada, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, dimostra, annualmente, il requisito di idoneità finanziaria secondo una delle seguenti modalità:
a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi dei commi 2 e 3;
b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per l'importo previsto. Le imprese esercenti l'attività bancaria che hanno rilasciato l'attestazione di cui al presente comma, hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata;
c) in assenza di conti annuali certificati, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione, ai sensi dell'art. 1, comma 251 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'impresa può dimostrare la propria idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.
2. La dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria da parte delle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada è effettuata con riferimento agli importi indicati all'art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
3. L'importo di cui alla sopra citata lettera c) si applica anche ai veicoli a motore supplementari o insieme di veicoli accoppiati, aventi massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate.

Art. 6 Dimostrazione del requisito di idoneità professionale

1. Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità professionale l'impresa indica un soggetto che ricopra la funzione di gestore dei trasporti conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
2. Le imprese che effettuano trasporto stradale di merci, che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, ai fini dell'ottenimento della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada devono indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.
3. Il gestore dei trasporti, designato da un'impresa che ha in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
4. All'art. 3, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 8 luglio 2013, n. 79, è aggiunta la lettera seguente:
«c) esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207.».
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ammissione all'esame integrativo di cui al comma precedente è riservata ai soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 8 aprile 2022.pdf)Decreto 8 aprile 2022
 
IT1489 kB309

Tags: Trasporto Strada

Ultimi inseriti

Apr 14, 2025 149

Decreto 5 aprile 2025

in News
Decreto 5 aprile 2025 ID 23816 | 14.04.2025 Decreto 5 aprile 2025 Emanazione delle linee guida a validita' nazionale per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD). (GU n.87 del 14.04.2025)_______ Art. 1 1) Sono emanate le linee guida per la rianimazione… Leggi tutto
Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 100

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 99

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 106

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 113

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 162

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 309

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto