Termine dello stato di emergenza: informazioni sulle proroghe della validità dei certificati Fgas
A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022).
Oltre tale data (29 giugno 2022) tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.
...
Fonte: Portale Fgas
Collegati
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
FAQ Gas Fluorurati ad effetto serra
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
Regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068
Gas a Effetto Serra: Etichettatura Prodotti e Apparecchiature
Dichiarazione F-GAS
Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012
Gas Floururati: Registro dell'Apparecchiatura