Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019
Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo
E' stato rappresentato il caso dell'iscrizione all'Albo di un veicolo immatricolato ad uso di terzi ai fini ...
A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022).
Oltre tale data (29 giugno 2022) tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.
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Fonte: Portale Fgas
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