Metodi di campionamento e di analisi di alcuni elementi negli alimenti
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Metodi di campionamento e di analisi di alcuni elementi negli alimenti / Rev. 0.0 2022
ID 16240 | 28.03.2022 / Documento completo in allegato
I regolamenti che stabiliscono i metodi di campionamento e analisi per il controllo dei tenori di contaminanti negli alimenti sono i seguenti:
- Regolamento (UE) 2017/644 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari
- Regolamento (UE) 2015/705 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti
- Regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di elementi in tracce e per la per la determinazione dei contaminanti nei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) 401/2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari
I contaminanti sono sostanze presenti negli alimenti come risultato delle diverse fasi di produzione, imballaggio, trasporto e conservazione o in relazione all’ambiente. Dato che la contaminazione ha in genere ripercussioni negative sulla qualità degli alimenti e comporta dei rischi per la salute umana, l’Unione europea (Unione) ha adottato misure volte a minimizzare i contaminanti presenti negli alimenti. Sono stabiliti i tenori massimi per i contaminanti dei prodotti alimentari che preoccupano maggiormente i consumatori dell’Unione.
I quattro regolamenti fanno riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali (articolo 11, paragrafo 4, sui metodi di campionamento e di analisi). Tale regolamento è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625, il cui articolo 34 riguarda i metodi di campionamento e analisi.
Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi
1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell’Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.
2. In assenza di norme dell’Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:
a) metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN); o
metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;
b) in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell’Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o
metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.
3. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista alcuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità dell’articolo 37, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.
4. I metodi utilizzati per le analisi di laboratorio devono essere caratterizzati, ogniqualvolta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell’allegato III.
5. I campioni devono essere prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
a) i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
b) criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;
c) l’interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 145, paragrafo 2.
...
Di ognuno dei quattro regolamenti vengono riportati nel documento i massimi tenori consentiti ed i metodi di campionamento e di analisi, individuati dalla normativa pertinente.
Le diossine e i composti diossina-simili sono inquinanti ambientali persistenti, principalmente sottoprodotti di processi di combustione o industriali.
I PCB venivano utilizzati nella produzione di materiale elettrico, inchiostri, adesivi, ritardanti di fiamma e vernici. Sono molto persistenti e molto solubili nel grasso, il che spiega perché i PCB sono ancora presenti e possono accumularsi nel grasso animale e lungo la catena alimentare.
- La parte 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 ne definisce i massimi tenori consentiti.
- I metodi di campionamento sono descritti nell’allegato II del Regolamento (UE) 2017/644.
- La preparazione e l’analisi dei campioni vengono effettuate utilizzando i metodi e applicando i criteri di performance di cui agli allegati III e IV del Regolamento (UE) 2017/644.
- Il Regolamento (UE) 2017/644 (diossine e PCB) si applica dal 26 aprile 2017.
L’acido erucico è un normale costituente di alcuni oli di semi che ha dimostrato di avere effetti dannosi sulla salute se consumato in grandi quantità.
- La parte 8 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 ne definisce i massimi tenori consentiti.
- Il campionamento e l’analisi dei campioni vengono effettuati utilizzando i metodi e applicando i criteri di performance descritti nell’allegato al Regolamento (UE) 2015/705.
- Il Regolamento (UE) 2015/705 (acido erucico) si applica dal 21 maggio 2015
Piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD, esteri di acidi grassi 3-MCPD, glicidil esteri degli acidi grassi, acrilammide, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono presenti negli alimenti come conseguenza della contaminazione ambientale e della migrazione dagli imballaggi e possono anche entrare nella catena alimentare durante la lavorazione con bioaccumulo nei tessuti umani.
Il piombo, il cadmio, il mercurio e il perclorato sono presenti principalmente negli alimenti come conseguenza della contaminazione ambientale e dei processi industriali. Lo stagno è presente negli alimenti in scatola in seguito alla migrazione di stagno dalla lattina all’alimento.
Gli esteri di acidi grassi 3-MCPD e i glicidil esteri degli acidi grassi si trovano negli oli vegetali raffinati e negli alimenti che contengono questi oli, con effetti sui reni e sulla fertilità maschile se si superano quantità di sicurezza.
L’acrilammide si forma in alimenti ricchi di carboidrati durante la cottura, la tostatura, la grigliatura, la frittura e l’arrostitura. Il benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici derivano dalla incompleta combustione della materia organica e si trovano in molti alimenti, in particolare nelle carni alla griglia.
- Le parti 3, 4 e 6 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 ne definiscono i massimi tenori consentiti.
- Il campionamento e l’analisi dei campioni vengono effettuati utilizzando i metodi descritti nell’allegato del Regolamento (CE) n. 333/2007
- Il Regolamento (CE) n. 333/2007 (elementi in tracce e contaminanti) si applica dal 1° giugno 2007.
Le micotossine sono sostanze tossiche prodotte da funghi potenzialmente contaminanti per gli alimenti e i mangimi in tutte le fasi della filiera alimentare. Alcune micotossine possono avere effetti cancerogeni (fegato e reni).
- La parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 definisce i massimi tenori consentiti di talune micotossine in alcuni prodotti alimentari.
- I metodi di campionamento sono descritti nell’allegato I del Regolamento (CE) 401/2006.
- La preparazione e l’analisi dei campioni vengono effettuate utilizzando i metodi e applicando i criteri di performance di cui agli allegati III e IV del Regolamento (CE) 401/2006.
- Il Regolamento (CE) 401/2006 (micotossine) si applica dal 1° luglio 2006.
[...] Segue in allegato
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Collegati
Regolamento (CE) n. 1881/2006
Regolamento (CE) n. 333/2007
Regolamento (UE) 2017/644
Regolamento (UE) n. 2015/705
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