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ID 15956 | 05.03.2022 / Documento completo allegato
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - chiarimenti in forma di FAQ (art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021)
I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ, le quali costituiscono parte integrante delle note. Le stesse FAQ, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot.729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
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FAQ coordinate tra le note emesse da INL:
1. Nota INL prot. n. 109 del 27.01.2022
ed integrazione:
2. Nota INL prot. n. 393 del 1°marzo 2022
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