Delibera 4 febbraio 1977

Delibera 4 febbraio 1977 / Smaltimento liquami sul suolo/sottosuolo di scarichi civili e produttivi fognatura propria o pubblica
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento
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ID 15610 | 30.01.2022
La regolamentazione del tenore di zolfo dei combustibili costituisce una della misure principali per l’attuazione della strategia europea nel contrasto dell’acidificazione degli ecosistemi.
In particolare la Direttiva 1999/32/CE e smi , codificata come direttiva (UE)2016/802, ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni combustibili liquidi utilizzati in ambito terrestre e dei combustibili per uso marittimo.
La Direttiva impone agli Stati membri di presentare ogni anno una relazione che dimostri, sulla base dei controlli eseguiti nell'anno precedente, il rispetto delle norme relative al tenore di zolfo dei combustibili liquidi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
A livello nazionale l’art. 298 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che l’ ISPRA, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dagli operatori del settore e dalle autorità preposte ai controlli, elabori una relazione annuale sul tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati in Italia nell’anno precedente. Sulla base di tale relazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prepara la relazione che trasmette alla Commissione Europea.
La presente relazione illustra i dati sul tenore di zolfo dei combustibili raccolti ed elaborati da ISPRA relativi all’anno 2020.
Art. 298 (disposizioni transitorie e finali)
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'ISPRA entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all'ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.
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