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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27210 | 19 Giugno 2019

ID 15525 | | Visite: 1505 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/15525

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 19 giugno 2019 n. 27210

Omesso controllo della chiusura della soletta e caduta. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza sull'attività del preposto, peraltro privo degli adeguati requisiti

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27210 Anno 2019
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 21/05/2019

L'evento è stato imputato al legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato, quale preposto alla sicurezza sul cantiere, un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere), per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, "creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche"; per non aver vigilato sull'adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza C., il quale "nell'ultimo periodo .. si occupava sempre meno persino di partecipare alle riunioni inerenti la sicurezza convocate dal coordinatore della sicurezza". I giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia del legale rappresentante e l'infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto, ed alla omessa vigilanza sull'attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti. In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, l'imputato non ha assicurato.

 

...

Considerato in fatto

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato V.M.D., concessa l'attenuante del risarcimento del danno, alla pena di euro 1000,00 di multa per il reato di cui all'art. 590 cod.pen., perché, quale legale rappresentante della Dee s.p.a., che eseguiva lavori di ampliamento della Clinica Polispecialistica San Carlo, provocava lesioni a A.R., il quale, passando sulla copertura della soletta, poneva il piede su un asse di legno non assicurata, cadendo da m 4,51, per colpa consistita nella mancata osservanza degli artt. 92, comma 1, lett. a e b, 96 e 146 d.lgs. n. 81 del 2008, omettendo di controllare che l'apertura in una soletta del pian terreno, costituente apertura di areazione, fosse ben coperta da un sistema di chiusura adeguatamente assicurato - 27 settembre 2011.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, V.M.D., che ha dedotto: 1) l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in relazione alla corrispondenza tra imputazione e sentenza e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto, atteso che, in considerazione del dato storico emerso, la caduta è stata provocata dall'alterazione della base della struttura e, cioè, dallo spostamento della putrella dalla propria sede, dovuto probabilmente alla circolazione dei mezzi nel cantiere, e, dunque, non dalla conformazione iniziale dell'opera; 2) l'inosservanza dell'art. 40, comma 2, cod.pen. e dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla posizione di garanzia rivestita da V.M.D. ed alla delega di funzioni conferita, in quanto non vi è stata alcuna verifica né del collegamento del sinistro ad una scelta gestionale di fondo in materia di sicurezza nell'organizzazione del lavoro né del ruolo rivestito nella società da soggetti con compiti apicali o di coordinamento, tra cui la stessa persona offesa (più precisamente Ing.V., direttore di cantiere, Arch. C., preposto alla sicurezza, Arch. A.R., collaboratore professionale della Dee s.p.a., che partecipava alle attività inerenti la gestione della sicurezza in cantiere), ed in quanto si è negata idoneità alla delega conferita all'Arch. C. in considerazione dell'asserita mancanza nel delegato dei requisiti professionali adeguati in materia di sicurezza, con una valutazione non rispondente né alla disposizione applicata né al dato effettivo; 3)l'inosservanza dell'art. 41 cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che le risultanze dibattimentali hanno evidenziato le lavorazioni effettuate prima dell'Infortunio ed in particolare il posizionamento della betoniera, avendo determinato la lesione dell'opera provvisionale, si pongono come serie causale autonoma sopravvenuta, integrando un rischio eccentrico rispetto a quello che il garante è chiamato a governare; 4) l'erronea applicazione dell'art. 43, terzo comma, cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, non essendo l'evento prevedibile ed evitabile per V.M.D., che, non presente sul cantiere, non avrebbe potuto evitare il transito della betoniera in un'area interdetta, nonostante avesse adottato tutte le misure precauzionali possibili (ad esempio, previsione di cautele nella circolazione dei mezzi nel piano di sicurezza e coordinamento; modalità organizzative della Dee tali da consentire un costante presidio alle lavorazioni).

Considerato in diritto

1.Il ricorso è destituito di fondamento.
2. Relativamente al primo motivo, nella sentenza impugnata si legge che "la motivazione del giudice di primo grado non modifica affatto il contenuto della violazione, ma semplicemente esplica le circostanze di fatto per cui gli imputati hanno mantenuto in zona a rischio per il passaggio dei lavoratori, senza porre rimedio ai danni verificatosi, una botola la cui copertura era stata danneggiata, per cui era venuta a trovarsi in condizioni di instabilità". In effetti, la contestazione formulata (l'omesso controllo della chiusura adeguata della soletta del pian terreno, costituente apertura di areazione, in violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008) è rimasta immutata, essendosi solo specificato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che la struttura non presentava un difetto genetico, ma è stata alterata in conseguenza dei lavori svolti.
Ad ogni modo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018 ud. - dep. 27/04/2018, Rv. 273265 - 01; v. anche Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018 ud.- dep. 14/06/2018, Rv. 273588 - 01, secondo cui, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito; Sez. 4 n. 53455 del 15/11/2018 ud. - dep. 29/11/2018, Rv. 274500 - 02, secondo cui, nei procedimenti per reati colposi, il mutamento dell'imputazione, e la relativa condanna, per colpa generica a fronte dell'originaria formulazione per colpa specifica non comporta mutamento del fatto e non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito).
3. Il secondo ed il quarto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Va, difatti, sottolineato che l'evento è stato imputato a V.M.D., in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato, quale preposto alla sicurezza sul cantiere, un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere), per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, "creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche" (p. 14 sentenza primo grado); per non aver vigilato sull'adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza C., il quale "nell'ultimo periodo .. si occupava sempre meno persino di partecipare alle riunioni inerenti la sicurezza convocate dal coordinatore della sicurezza, cui faceva partecipare il giovane collaboratore A.R.". I giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia di V.M.D., nella sua qualità di legale rappresentante della Dee s.p.a., e l'infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto, ed alla omessa vigilanza sull'attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti. In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l'infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, V.M.D. non ha assicurato.
Le censure in esame risultano, invero, a-specifiche, in quanto non si confrontano con queste puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che, trattandosi di doppia conforme, si integrano tra di loro.
A ciò va aggiunto che lo stesso art. 16, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008 subordina l'ammissibilità della delega di funzioni, da parte del datore di lavoro, alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Tale condizione è stata esclusa con una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata sulla totale inesperienza del giovane architetto neo-laureato, mentre il ricorrente si è limitato a censurare la valutazione di merito dei giudici di primo e secondo grado invocando l'abituale conferimento degli incarichi relativi alla fase esecutiva e non progettuale a personale privo di laurea, senza soffermarsi per nulla sul dato della mancanza di esperienza del delegato (che era architetto e, quindi, laureato). Del resto, in materia di infortuni sul lavoro, l'onere della prova circa l'avvenuto conferimento della delega di funzioni - e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro - grava su chi l'allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018 ud. - dep. 28/03/2018, Rv. 272318 - 01).
La decisione risulta, comunque, conforme al principio secondo cui la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016 ud. - dep. 31/05/2016, Rv. 267319 - 01), atteso che i giudici di merito hanno evidenziato che il datore di lavoro non ha richiesto al delegato la presenza quotidiana sul cantiere e che si è completamente disinteressato del controllo delle sue attività.
4. Per quanto concerne il terzo motivo, come si desume, sia pure in modo implicito, dal complessivo tenore delle argomentazioni delle sentenze di merito, l'alterazione della struttura di copertura dell'apertura presente sul luogo di lavoro determina un pericolo per i lavoratori ed integra, pertanto, un rischio alla cui eliminazione il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, come, peraltro, confermato dal successivo art. 146, sicché non è assolutamente configurabile l'asserita sequenza causale autonoma sopravvenuta. Tale censura va, quindi, respinta anche in ossequio all'orientamento secondo cui, in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 ud. - dep. 02/12/2015, Rv. 265878 - 01).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 21 maggio 2019.

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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