Ministero dell’Interno VV.FF. prot. 11 dicembre 2021 n. 24757
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Ministero dell’Interno VV.FF. prot. 11 dicembre 2021 n. 24757
OGGETTO: Disposizioni in merito all’applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Premessa
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, integra, con ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, il quadro delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del virus SARS-CoV-2, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
In particolare, l’articolo 2 del provvedimento estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché a quello della polizia locale, specificando che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’obbligo vaccinale, definito all’art. 3-ter del medesimo decreto-legge, comprende il ciclo vaccinale primario e, successivamente, la somministrazione della dose di richiamo, secondo le indicazioni e i termini previsti con circolare del Ministero della Salute.
Ciò premesso, si illustrano nei seguenti paragrafi le principali novità introdotte dal legislatore e i correlati indirizzi applicativi.
Ambito soggettivo di applicazione
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di ruolo e volontario, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di formazione, che inizia l’attività lavorativa dopo le ore 00.00 del 15 dicembre p.v., è sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle modalità precisate all’articolo 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.
Non sono soggetti a tale obbligo, e quindi possono continuare ad accedere alle sedi di servizio sulla base delle precedenti disposizioni, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia e quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che accede alle infrastrutture, il personale addetto al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), i consulenti e i collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione del CTR o per un incontro, un convegno o altro) nonché il personale dipendente dall’Amministrazione civile dell’interno ovvero da altre Amministrazioni impiegato temporaneamente in strutture del Dipartimento.
Certificazione verde COVID-19 e certificazione verde c.d. “rafforzata”
L’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 172/2021 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre p.v., il green-pass ha una validità di nove mesi dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario (che generalmente consiste nella somministrazione di due dosi), dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di sei mesi del green-pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.
Il decreto-legge in parola introduce, inoltre, una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione (c.d. green-pass rafforzato), di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52/2021, e quelle generate in base a un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo, di cui alla lettera c) del medesimo articolo.
Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti (art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021) in merito ai casi in cui, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, non sussiste l’obbligo vaccinale e la vaccinazione anti SARS-CoV-2 può essere omessa o differita. Al riguardo si richiama l’articolo 4, comma 7, del D.L. n. 44/2021 secondo cui “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Modalità organizzative per la verifica dell’obbligo vaccinale
Nelle more della definizione delle modalità di verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione, i responsabili delle strutture, che ai sensi della nota STAFFCADIP n. 21758 del 13 ottobre u.s. sono individuati nei dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e territoriali, procederanno, anche avvalendosi dei soggetti già incaricati dei controlli, alla verifica del possesso del c.d. green-pass rafforzato, secondo le modalità di cui alla nota n. STAFFCNVVF n. 20318 del 14 ottobre u.s., utilizzando l’applicazione “VerificaC19” aggiornata.
I responsabili delle strutture, ovvero i soggetti appositamente incaricati, nel caso in cui non risulti ai predetti controlli il possesso del c.d. green-pass rafforzato ovvero il dipendente non presenti la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, invitano, per iscritto e senza indugio (avvalendosi del modello allegato da compilare in duplice copia), l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del predetto invito, la documentazione comprovante una delle seguenti condizioni:
a) effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) documentazione attestante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone negativo) che consentirà, altresì, la fruizione della mensa di servizio in virtù di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 52/2021.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nel caso di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile della struttura invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito. Nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale può continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone negativo) che, come sopra precisato, consentirà, altresì, la fruizione della mensa di servizio.
Si segnala, a tal fine, che la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, n. 1024149, fornisce indicazioni alle Regioni affinché garantiscano, per le categorie soggette all’obbligo vaccinale, l’acceso diretto agli hub vaccinali, senza prenotazione, e predispongano, ove possibile, linee dedicate sia per il ciclo primario sia per i richiami.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i dipendenti possono consegnare al responsabile della struttura copia della propria certificazione verde COVID-19.
L’invito a regolarizzare la propria posizione in ordine all’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, deve essere notificato, a cura dell’Ufficio competente per l’amministrazione del personale, anche ai dipendenti che risultino assenti dal servizio in virtù degli istituti giuridici contrassegnati con “SI” nella colonna “Destinatari inviti” della tabella allegata e che non abbiano consegnato la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
Per il personale assente dal servizio, per il quale non sia possibile la consegna diretta dell’invito, si procederà con l’invio tramite PEC (ove il destinatario ne disponga), ovvero con raccomandata A.R.
In caso di mancata presentazione, entro i prescritti termini, della documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) o d), i responsabili delle strutture accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e provvedono a darne contestuale comunicazione scritta all’interessato avvalendosi del modello allegato.
Tale atto di accertamento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, che include anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale. I giorni di sospensione non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita dell’anzianità di servizio e tutte le conseguenze a quest’ultima ricollegate.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell’interessato al responsabile della struttura dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa determina le medesime conseguenze di cui alla nota STAFFCADIP n. 21758 del 13 ottobre u.s., si conferma la necessità di registrare le assenze per sospensione mediante le procedure in essere utilizzando i codici SIPEC di assenza già comunicati con nota di questo Dipartimento DCRISUM n. 56433 del 4 novembre 2021.
Solo nel caso in cui il dipendente svolga l’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto territorialmente competente, prevista dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si rammenta, infine, che, in caso di mancata adozione di disposizioni atte ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale, potranno essere elevate ai soggetti responsabili delle strutture le sanzioni previste all’articolo 4, commi 1, 2, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19/2020.
Informazione al personale
Le SS.LL. avranno cura di informare i rappresentati dei lavoratori e tutto il personale dipendente sulle disposizioni relative all’obbligo vaccinale, anche mediante il coinvolgimento del medico incaricato, nonché sulla sospensione dall’attività lavorativa conseguente all’inosservanza di tale obbligo e sui correlati effetti giuridico-economici. In particolare vorranno ricordare al personale di monitorare la durata della propria copertura vaccinale nonché di attivarsi per tempo affinché la propria condizione di vaccinato permanga inalterata.
Vorranno, altresì, ribadire che le disposizioni relative all’obbligo vaccinale non determinano alcuna attenuazione delle misure di prevenzione del contagio oggi in vigore. Permarranno, quindi, i protocolli e le norme riguardanti il distanziamento sociale, l’igiene personale e l’obbligo di indossare la mascherina.
Conclusioni
Si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni utile iniziativa, anche mediante accordi in ambito locale, al fine di favorire una idonea organizzazione e programmazione della somministrazione dei vaccini.
Si richiama l’attenzione sulla delicatezza della tipologia dei controlli e sulla necessità di rispettare scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di trattazione dei dati “sensibili”.
Si conferma, inoltre, la possibilità di ricorrere allo svolgimento di prestazioni lavorative in orario straordinario per garantire il dispositivo minimo per il soccorso pubblico, secondo quanto stabilito con nota n. STAFFCNVVF n. 20318 del 14 ottobre scorso.
Si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione di ulteriori disposizioni da parte delle amministrazioni competenti e si confida in una puntuale e uniforme attuazione dei contenuti della presente anche mediante l’azione di raccordo da parte dei Sigg. Direttori centrali e regionali.
Si allegano:
- tabella riportante gli istituti giuridici di assenza in relazione all’obbligo vaccinale;
- modello di invito a conformarsi all’obbligo vaccinale;
- modello di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e sospensione dal servizio.
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Fonte: VVF
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