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Europe, Rome

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 44944 | 06 Dicembre 2021

ID 15147 | | Visite: 1511 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/15147

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 06 dicembre 2021 n. 44944

Ustioni mortali per il lavoratore durante le operazioni di messa in pressione dell'impianto di adduzione e distribuzione della rete del gas metano

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44944 Anno 2021
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 08/09/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani (già sezione distaccata di Ruvo di Puglia), riconosciute in favore di tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena nei confronti di P.V., N.N., R.D. e G.S. in anni 2 di reclusione ciascuno, concedendo la sospensione condizionale della pena a P., N.N. e G.S.. Ha confermato nel resto.
2. I predetti imputati sono stati chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. per avere, in rapporto di cooperazione colposa nella determinazione dell'evento, cagionato per colpa la morte del minore DV.G.:
R.D., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; P., in qualità di legale rappresentante della ditta "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c." e committente dei lavori idraulici e degli impianti di adduzione e distribuzione del gas alla ditta "TERMO IN s.n.c."; N.N., in qualità di cotitolare (unitamente a G.M., non ricorrente) della ditta TERMO IN s.n.c., apparente subappaltatrice ma, in realtà, incaricata dal P. delle opere di realizzazione dell'impianto a gas nell'immobile (di cui si dirà più oltre), nonché datore di lavoro (unitamente al predetto G.M.) dell'infortunato DV.G.; G.S., dipendente della citata "IDROTERMICA DI P.", in qualità di coesecutore dei lavori di realizzazione dell'impianto a gas e, in particolare, delle operazioni di messa in pressione dell'impianto di adduzione e distribuzione della rete del gas metano. La giovane vittima subiva lesioni gravissime per ustioni di I, II, III e IV grado, diffuse sul 90% circa della superficie corporea, a seguito di infortunio sul lavoro, avvenuto il 17/03/2007, e, successivamente, decedeva presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli (ove era stato ricoverato d'urgenza per "insufficienza cardiorespiratoria acuta ed arresto cardiaco"). Mentre il DV.G. era intento ad assistere il G.M. nei lavori di riparazione di una curva a gomito della tubazione del gas, posta in opera nei giorni precedenti, che risultava avere una perdita, veniva investito da una fiammata determinata dall'esplosione causata dalla violenta espansione dell'ossigeno presente nella tubazione, innescata dal prodotto schiumogeno utilizzato per la rilevazione della perdita, riscaldato dalla saldatrice azionata dal G.M. per la riparazione. Colpa consistente in imprudenza, imperizia, negligenza, anche nelle attività di vigilanza, scelta e controllo, nonché nell'inosservanza delle norme dettagliatamente descritte, rispetto a ciascuno di essi, nel capo di imputazione cui si rimanda.
3. La vicenda è stata così ricostruita nei giudizi di merito: la società "C.E.A.M. s.r.l." (amministratore unico S.G. Elisabetta) concedeva in affitto alla società "ESSEGI s.r.l." (legale rappresentante S.G.) una struttura destinata a sala ristorante (nel 2002) e dei fondi rustici limitrofi alla struttura (2003) dei quali tutti era proprietaria, autorizzando la conduttrice "ESSEGI s.r.l." ad effettuare tutte le opere relative all'ampliamento del ristorante già esistente e alla contestuale costruzione di una nuova sala ricevimenti. In data 23/02/2004, la "C.E.A.M. s.r.l." presentava al Comune di Corato il progetto edilizio inerente la costruzione di sale per la somministrazione di alimenti e bevande, cucine, depositi e uffici a supporto dell'attività di ristorazione, in ampliamento dell'attività esistente. In data 26/03/2004, la "C.E.A.M. s.r.l." conferiva al geometra R.D. l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Il 24/10/2006, la "ESSEGI s.r.l." stipulava un contratto di appalto con la menzionata "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c.", in persona del legale rappresentante P.V., per la realizzazione presso la sala ricevimenti "Corte Bracco dei Germani" di impianto idrico-fognante, di impianto di termorefrigerazione e di impianto di adduzione gas metano, con l'autorizzazione a dare in subappalto tutti o parte dei lavori. La IDROTERMICA incaricava la ditta "TERMO IN" di G.M. e di N.N. di realizzare l'impianto di adduzione del gas.
4. Gli accadimenti dei giorni 16 e 17 marzo 2007. In base alle dichiarazioni del teste C., operaio della TERMO IN - che il primo Giudice ha ritenuto assolutamente credibile - i lavori della sua ditta, iniziati in cantiere il 12 marzo, si sostanziarono nel posizionare tubi di gas in polietilene in uno scavo già realizzato. La mattina del venerdì 16 fu completato il posizionamento dell'impianto e le operazioni di saldatura dei vari tubi mentre nel pomeriggio di quel giorno si dette luogo alla prova di tenuta dell'impianto, il cd. collaudo. Tale operazione fu eseguita da N.N. e da G.S. (dipendente della ditta "IDROTERMICA DI P.") e si sostanziò nell'immettere nell'impianto, ormai completato, aria compressa e ossigeno. Sulla presenza dell'ossigeno in cantiere nei giorni 16 e 17 marzo, il Tribunale richiama, oltre alle dichiarazioni del C.G., il contenuto dell'annotazione dei Carabinieri di Corato e del verbale di sequestro, da cui risulta il rinvenimento, subito dopo l'incidente, ad un'estremità della tubazione di manometri e, nelle immediate vicinanze, di una bombola di ossigeno; nonché quanto ricordato dall'ispettore Balducci sul rinvenimento di una bombola vuota e la documentazione prodotta dal pubblico ministero da cui risulta la consegna il giorno 16 alla ditta "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c." di ossigeno compresso. In definitiva, i giudici del merito sono pervenuti alla pacifica conclusione che N.N. e G.S., il 16 marzo pomeriggio, operarono sull'impianto di adduzione del gas, eseguendo la prova di tenuta con l'immissione di aria compressa e ossigeno.
4.1. Il 17 marzo erano presenti in cantiere G.M. e il minore DV.G.. Sulla base delle dichiarazioni rese dal teste P.G. e delle dichiarazioni spontanee del coimputato G.M. - che ha confermato l'uso delle bombolette cercafughe - e del fatto che, sul luogo del sinistro, furono rinvenuti due bombolette rilevatrici di perdite (cd. cercafughe, che si posavano sulle giunzioni dei diversi segmenti dell'impianto) - delle quali una infiammabile - risultate parzialmente utilizzate, nonché un manometro ad un'estremità della tubazione, fu accertato che il G.M. e il minore erano intenti ad individuare un punto di perdita la cui presenza era stata rivelata dalla perdita di pressione dell'impianto, già riempito dal pomeriggio prima di aria ed ossigeno, segnalata dal manometro applicato. Meno di ventiquattro ore dopo, la pressione era scesa; si decise, pertanto, di intervenire per individuare la perdita ed eliminarla attraverso la termosaldatrice. Anche in considerazione delle conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico del pubblico ministero, geom. Clary, il giudizio di primo grado ha consentito di accertare che il livello di pressione era molto elevato. Individuata la perdita, il G.M. - direttamente, senza svuotare l'impianto - utilizzò la termosaldatrice (con conseguente innalzamento della temperatura) che infiammò la massa gelatinosa (un liquido schiumogeno) del cercafughe. Alimentata dall'ossigeno presente in pressione all'interno della tubazione, la fiammata trovò sfogo esterno nel punto ad angolo dell'impianto dove sostava il povero DV.G..
5. Il Giudice di primo grado aveva, poi, evidenziato l'irregolarità di tutta l'operazione posta in essere. Prescindendo dagli affermati ed illustrati gravi errori commessi nell'esecuzione della prova di verifica, erano stati evidenziate le seguenti anomalie: riempimento irregolare dell'impianto, in occasione della prova di tenuta, con ossigeno e non con aria compressa o gas inerte, come prescritto dal DM 24/11/1984 e succ. mod. (per il quale detta prova deve essere eseguita di preferenza idraulicamente, ma è consentito l'uso dell'aria o di gas inerti purché si adottino tutti gli accorgimenti necessari all'esecuzione delle prove in condizioni di sicurezza); la pressione dell'impianto era molto elevata e sproporzionata rispetto al tipo di conduttura; al momento della prova di tenuta, la tubazione era già parzialmente coperta, laddove la corretta procedura di verifica imponeva la scopertura dell'impianto; mancato svuotamento dell'impianto prima di procedere alla individuazione del punto di perdita e alla saldatura dello stesso (errore ancor più grave se si consideri l'ossigeno presente all'interno della tubatura); l'utilizzo di un cercafughe "Met", altamente infiammabile; la saldatura fu effettuata con una termosaldatrice di marca (Calder) diversa da quella delle tubazioni (Picenum Plast) e non vi è prova che fosse abilitata per i raccordi elettrosaldabili della tubazione (come previsto dalla Raccomandazione per l'installazione delle tubazioni in PEAD), non risultando, inoltre, provata una tempestiva trasmissione del libretto di istruzioni da parte di chi aveva noleggiato lo strumento (la ditta "IDROTERMICA") all'utilizzatore G.M..
6. Sui rapporti tra la ditta "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c." e la ditta "TERMO IN", il primo giudice ha sollevato qualche dubbio sull'effettività della stipula in data 07/03/2007 del contratto di appalto, considerato, tra altre circostanze dettagliatamente indicate nella sentenza di primo grado, che tale contratto, non rinvenuto dagli ispettori dello SPESAL intervenuti verso le 12, veniva prodotto a distanza di qualche ora dal sinistro, che la dichiarazione del 07/03/2007 (stesso giorno del contratto), a firma di G.M., che afferma di "avere personalmente visionato le parti del procedimento del piano di sicurezza e coordinamento che lo coinvolgono, di conoscere e, quindi, di accettare le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento, nonché delle procedure operative previste nello stesso piano..." risulta incongrua perché il PSC redatto dal geom. R.D. reca la data del 08/03/2007, il giorno successivo. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, adeguatamente provato (mediante riscontri documentali e dichiarazioni testimoniali) che il materiale con il quale realizzare l'impianto era stato fornito dalla ditta "IDROTERMICA" e che un dipendente della stessa, G.S. seguiva i lavori e forniva indicazioni al G.M.. G.S., in particolare, si occupava di dirigere i lavori, fornendo spiegazioni al G.M. e al N.N.; la prova di tenuta fu eseguita da lui unitamente al N.N.. Tutto ciò premesso, il Tribunale - considerato altresì che il prezzo stabilito tra le parti, pari ad euro 4.000,00, era assolutamente sproporzionato rispetto ad un reale subappalto e che una delle prime preoccupazioni, subito dopo l'incidente, di un dipendente della "IDROTERMICA", D.G., fu quella di andare a controllare la posizione lavorativa della vittima - ha reputato il rapporto tra la "IDROTERMICA" e la "TERMO IN" inquadrabile nell'ambito dell'appalto di mere prestazioni di lavoro, con la fondamentale conseguenza che P.V., titolare della ditta formalmente appaltante, andrebbe considerato, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come datore di lavoro rispetto ai dipendenti della ditta appaltatrice.
7. La Corte di appello, disposta una perizia a firma dell'ing. Maretta - che ha ricostruito l'infortunio in termini analoghi a quelli della sentenza di primo grado - ha concluso nei seguenti termini rispetto a ciascun imputato.
7.1. Con riguardo al N.N. (socio del G.M. nella "TERMO IN s.n.c." e in posizione pressoché analoga) ricorda come questi, il giorno precedente l'infortunio, eseguì il riempimento dell'impianto con aria e ossigeno compresso - iniziativa che pose le basi per la tragedia del giorno dopo - in palese e grossolana violazione delle procedure di esecuzione della prova di tenuta di un impianto.
7.2. Analoga condotta a quella del N.N. ha tenuto il G.S. (dipendente della "IDROTERMICA"), dovendosi aggiungere che egli forniva direttive al G.M. in ordine alla posa in opera: il che, secondo i Giudici di merito, rafforza il profilo colposo della sua condotta, dato che il suo ruolo era di soggetto pienamente attivo nella realizzazione dell'impianto, con capacità direttive e quindi con maggiori obblighi di considerazione e rispetto delle norme tecniche di esecuzione delle opere.
7.3. Quanto al P., entrambi i giudici della cognizione gli ascrivono la responsabilità di aver fornito la saldatrice monovalente Carver (invece della elettrica per politilene di marca Picenu Plast) senza istruzioni; di aver fatto eseguire i lavori di posa in opera della tubazione in PEAD alla ditta "TERMO IN", fornendo agli incaricati dell'esecuzione (G.M., N.N. e G.S.) una saldatrice monovalente di cui non forniva la relativa documentazione e le informazioni d'uso che ne dimostrassero l'efficienza e la sicurezza; di aver omesso di verificare se l'impresa "TERMO IN" effettuasse le lavorazioni attuando le prescritte norme di sicurezza; di non aver fornito alla ditta subappaltatrice la progettazione relativa alle opere da eseguire. Di conseguenza, consentiva la realizzazione dell'impianto, violando le norme di sicurezza nei termini di cui si è riferito nei paragrafi precedenti.
7.4. La penale responsabilità di R.D., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, è stata ravvisata nel fatto che egli era sostanzialmente assente dal cantiere. A fondare la sua colpevolezza sta poi la circostanza, reputata sicura dai giudici di merito, per la quale il POS della "TERMO IN" è stato formato successivamente al sinistro. Se si considera che l'inizio dei lavori era subordinato, tra l'altro, alla verifica da parte del coordinatore della congruenza tra POS e PSC (con conseguente organizzazione di una riunione di coordinamento), appare chiara, a detta dei giudici di merito, l'inadempienza dell'imputato il quale consentì l'inizio dei lavori in assenza di un POS della "TERMO IN". Gli vengono, altresì, ascritte più specifiche carenze quali, in particolare, quella di tenere nella dovuta considerazione gli effettivi rischi connessi all'esecuzione dei lavori inerenti l'impianto di adduzione e distribuzione del gas e di predisporre il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini preventivi (in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 494/96 e succ. modif.); di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro delle ditte presenti in cantiere (in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. e) d.lgs. 494/96 e succ. modif.).
8. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari interpongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori.
9. Gli avvocati Franco Coppi e Domenico Di Terlizzi, nell'interesse del P., sollevano quattro motivi con cui deducono:
9.1. Violazione dell'art. 604 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per omessa declaratoria di nullità della sentenza appellata, nonostante fosse stato accertato che la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado era intervenuta per un fatto diverso da quello contestato. Nella contestazione originaria, il P. era qualificato come "committente dei lavori idraulici e degli impianti di adduzione e distribuzione del gas della ditta Termo In S.n.c...." e di avere, in tale qualità, cooperato a cagionare per colpa la morte di DV.G.. La posizione di garanzia ascritta al P. non era, dunque, quella di effettivo datore di lavoro della vittima ma di sub-appaltante dei lavori inerenti all'impianto di adduzione del gas. A fronte della nuova e diversa posizione di garanzia, operata dal Tribunale, che immutava radicalmente il fatto contestato (nell'anzidetto senso di qualificare il rapporto come appalto di mere prestazioni di lavoro e, quindi, di considerare l'imputato datore di lavoro), la Corte di appello, pur concordando con la difesa in ordine alla correttezza della qualità di impresa appaltatrice della "IDTROTERMICA" e di stazione subappaltante della realizzazione dell'impianto del gas in capo alla "TERMO IN", non ha dichiarato, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., la nullità della sentenza di primo grado.
9.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 d. lgs. 626/94, degli artt. 2,6 e 20 d. lgs. 494/96 e degli artt. 1658, 1662 e 1665 cod. civ., per avere qualificato come "ingerenza" della "IDTROTERMICA" di P. nei confronti della "TERMO IN" quelle che devono intendersi come esplicazione delle attività di coordinamento e cooperazione, espressamente previste dalle norme citate in caso di subappalto. L'aver fornito alla "TERMO IN" la tubatura per la realizzazione dell'impianto di addizione del gas, ovvero altro tipo di materiale, così come l'essersi interfacciato con G.M. e N.N., dando loro direttive sull'esecuzione dei lavori, non costituiscono "ingerenza". Il rischio che si è concretizzato nell'infortunio era legato al mancato rispetto delle procedure riguardanti l'individuazione e l'eliminazione di alcune perdite riscontrate nelle tubazioni del gas, espressamente previste nei Piani di sicurezza, con la conseguenza che tale rischio é da considerarsi certamente specifico dell'attività della ditta appaltatrice (''TERMO IN").
9.3. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento
soggettivo della colpa in termini di prevedibilità ed evitabilità della concorrente condotta colposa addebitata al G.M., datore di lavoro della vittima. Atteso che la verifica in ordine alla sussistenza o meno di profili di responsabilità nel caso di specie deve concentrarsi sulla sola fase esecutiva e, quindi, sulla condotta del G.M. che aveva proceduto alla saldatura della tubazione senza assicurarsi preventivamente che l'impianto fosse privo a suo interno di gas infiammabili e che la mattina in cui si è verificato il tragico incidente (sabato) nessuno della ditta del P. si trovava in cantiere, essendo noto che non si sarebbe lavorato di sabato, non si capisce quale responsabilità sia ascrivibile al P. in riferimento ad un fatto del tutto imprevedibile.
9.4. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed erronea applicazione dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 11 Cost., per avere utilizzato, ai fini dell'individuazione delle cause che hanno determinato l'evento, la perizia dell'ing. Maretta (nominato dalla Corte territoriale) le cui conclusioni si fondano sulle dichiarazioni rese dal coimputato G.M. durante le indagini preliminari, trasfuse nel verbale dello Spesai n. 46/09 del giorno 11/03/2009 e nell'integrazione di consulenza da parte del c.t. della pubblica accusa, nonostante la difesa dell'imputato non avesse espresso il consenso alla loro utilizzabilità. La produzione del citato verbale dello Spesai e la lettura del suo contenuto inducevano la Corte di appello a precisare, con ordinanza resa all'udienza del 27/11/2018 - pure essa oggetto di impugnazione nella presente sede di legittimità - di dover confermare la sentenza di primo grado avente ad oggetto l'espunzione dagli atti utilizzabili del citato verbale limitatamente al relativo contenuto costituito dalle dichiarazioni del coimputato G.M., decidendo, al contrario, di ritenere utilizzabili in toto e, quindi, anche nella parte in cui si fa riferimento a tali dichiarazioni, la consulenza tecnica integrativa del geom. Clary (c.t. del pubblico ministero) sull'erroneo presupposto che nessuna questione fosse stata posta dalle difese sulla utilizzabilità di tale relazione, né in primo grado né in appello. Ne deriva che costituisce una mera ipotesi, priva di riscontro certo che la bombola in sequestro, l'unica rinvenuta in cantiere, sia stata utilizzata e in che misura, con la conseguenza che quanto sostenuto sul punto in sentenza non trova alcun fondamento negli accertamenti eseguiti dal perito il quale ha più volte confermato di non avere eseguito alcun accertamento di natura tecnica sotto questo profilo. Con il medesimo quarto motivo si deduce altresì il travisamento della prova con riferimento alla deposizione resa da C.G. (operaio alle dipendenze di "TERMO IN"), con particolare riferimento alla sua presenza in cantiere la mattina dell'incidente, nonché con riferimento al presunto esame diretto del materiale in sequestro da parte del perito, ing. Maretta. Le dichiarazioni del C.G. sono confuse e vaghe, avendo reso il teste, nel corso del suo esame, due versioni diverse tra loro.
10. L'avv. Vincenzo Operamolla, nell'interesse di N.N., formula tre motivi con cui deduce:
10.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.; insussistenza di responsabilità. Difetto assoluto di nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, come emerge dalla stessa sentenza impugnata. L'infortunio mortale è avvenuto il sabato mattina mentre la condotta del prevenuto è limitata al venerdì pomeriggio. L'operazione di messa in pressione delle tubature, effettuata il sabato mattina dal G.M. per verificare la presenza di eventuali perdite, rende, quindi, del tutto privo di collegamento con l'evento mortale la messa in pressione delle tubature effettuata il venerdì pomeriggio dal N.N. unitamente al G.M..
10.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per contrasto con gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di primo grado e con la testimonianza di C.G. resa all'udienza del 17/06/2007, nonché mancanza di motivazione e motivazione apparente in relazione agli art. 125, comma 3, e 111, comma 6, Cost. La circostanza che la prova di tenuta delle tubature fu eseguita immettendo aria compressa e ossigeno è stata dedotta dalla sola testimonianza del C.G.. Questi, tuttavia, non riferisce in alcuna parte di aver verificato, il venerdì pomeriggio, l'immissione dell'ossigeno nei tubi, ma solo che in cantiere erano presenti due bombole di ossigeno. Risulta evidente che le condotte del Galantine del sabato mattina abbiano determinato l'evento in maniera del tutto indipendente dalla condotta compiuta dal N.N. unitamente al G.M. il venerdì pomeriggio. Sul punto, la motivazione è del tutto carente.
10.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena irrogata; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 e 69 cod. pen. La Corte territoriale non ha dato alcun conto dei criteri ai quali si è attenuta nella scelta tra il minimo e il massimo della pena edittale; né ha motivato sul mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
11. L'avv. Rocco Goffredo, nell'interesse di R.D., sviluppa tre motivi con cui deduce:
11.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 d. lgs. 494/96; erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. Nell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha riformato in termini significativi il percorso motivazionale del primo Giudice giacché non si rinvengono più i plurimi addebiti ritenuti fondati dal Tribunale di Trani, risultando pertanto confutate e superate le valutazioni in ordine alla presunta inadeguatezza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e tanto sulla base dell'assunto che, anche a prescindere dall'effettiva data di redazione o modifica del PSC e del POS (postuma all'evento nella prospettazione accusatoria recepita nella pronuncia di primo grado), in realtà la fase del collaudo era già contemplata e disciplinata sia dal PSC previgente, sia dal documento di valutazione dei rischi della "TERMO IN", sia della normativa nazionale. Quanto alla omessa vigilanza, da parte del Rosita sulle fasi relative al collaudo dell'impianto, si osserva che l'art. 5 d.lgs. 494/96 non assegna affatto al coordinatore per la sicurezza il compiuto di vigilare su ogni singola attività operativa che sia disciplinata dal POS, vigilanza che è invece affidata al datore di lavoro; tant'è che l'obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni insorge a carico del coordinatore solo laddove la situazione i pericolo sia "direttamente riscontrata". Posto che la funzione del coordinatore si esprime compiutamente nell'ambito del cosiddetto rischio interferenziale, ossia con riguardo alle simultanee, e potenzialmente interferenti tra loro, attività poste in essere dalle singole imprese operanti in cantiere, si osserva che, nel caso di specie, il fattore rischio no era affatto collegato alla possibile interferenza tra più imprese bensì alla concreta attuazione della fase del collaudo di un solo specifico impianto, operazione che prevedeva l'intervento di una sola ditta (o, comunque, come ritiene la Corte territoriale di due ditte non interferenti ma cooperanti nella medesima attività, l'una come appaltatrice/subappaltante, l'altra come subappaltatrice). Ne consegue che l'imputato, nella qualità di coordinatore per la sicurezza, non era affatto chiamato ad una puntuale attività di vigilanza sulla specifica operazione in corso. Il concetto giuridico della "causalità della colpa" esige che la condotta impeditiva possa essere considerata causa colposa di un evento solo laddove essa sia giuridicamente esigibile. L'intervento impeditivo che si pretende il Rosita ponesse in essere non rientrava affatto, per quanto appena detto, nel perimetro delle condotte esigibili dal medesimo. Per le medesime argomentazioni è ugualmente vulnerabile l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'omessa vigilanza sulla fase di controllo e l'eventuale riparazione delle perdite avrebbe scongiurato l'evento. Nel sostenere essere irrilevante la circostanza che la riparazione si sia svolta nella giornata di sabato, la Corte territoriale innalza il parametro della esigibilità delle condotte di controllo oltre i limiti della stessa ragionevolezza in quanto sottende un dovere di vigilanza praticamente illimitato e perciò stesso inattuabile. Parimenti, non era sussumibile nel raggio di interpretazione dell'art. 5 d.lgs. 494/96 l'ultimo addebito ossia quello di non avere concordato il giorno di effettuazione dell'attività di controllo relativamente ad eventuali perdite di gas.
11.2. Mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità penale del prevenuto. Secondo la sentenza impugnata, l'operazione di messa in pressione dell'impianto, avvenuta il giorno precedente alla verificazione dell'evento, imponeva la presenza del coordinatore al fine di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza specificatamente dettate dal regolamento CEE e dal POS per tale specifica attività. Si tratta di motivazione apparente perché non supportata da alcun dato probatorio in ordine alla presunta rilevanza dell'operazione di collaudo intrapresa il venerdì, in quanto la fase del riempimento non ha alcuna rilevanza in sé, essendo essa dedotta dalla gravità dell'evento poi occorso allorché le concrete modalità operative dell'operazione si sono discostate del tutto dalle procedure di sicurezza programmate e disciplinate anche dal D.M. 24/11/1984. Nel caso specifico, l'esecutore della lavorazione era lo stesso datore di lavoro rispetto al quale opera, da parte del coordinatore, il principio di affidamento, essendo l'obbligo di quest'ultimo unicamente circoscritto alla "alta vigilanza". L'operazione di cui si tratta non presentava alcun profilo di elevato rischio che esigesse la presenza del coordinatore. Il ricorrente stigmatizza poi l'assunto della Corte di merito secondo cui la stessa presenza di operai in cantiere nella giornata di sabato (17 marzo) dimostra che lo svolgimento di lavori di sabato non costituiva una circostanza imprevedibile.
11.3. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 63, 132 e 133 cod. pen. I Giudici di secondo grado non hanno indicato l'incidenza attenuante delle pur riconosciute circostanze generiche. La Corte barese avrebbe dovuto indicare la pena applicabile al R.D. in assenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in seguito, operare la diminuzione della pena. Essa ha impropriamente operato un giudizio di equivalenza tra il grado di colpa e l'effetto diminuente delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., laddove, invece, tale comparazione è consentita solo in ipotesi di ricorrenza di circostanze aggravanti e attenuanti e non anche tra il grado della colpa, che invece, deve sempre essere espresso in una precisa indicazione di pena applicabile, e le circostanze attenuanti. La Corte territoriale, pur affermando di rideterminare la pena finale in ragione delle riconosciute attenuanti generiche, non ha tuttavia applicato alcuna riduzione di pena, al punto che questa è rimasta la stessa irrogata all'esito del giudizio di primo grado.
12. L'avv. Michele Quinto, nell'interesse di G.S., articola quattro motivi con cui eccepisce :
12.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.), nonché mancanza e/o motivazione apparente. La sentenza impugnata, pur rideterminando la pena, non si soffermava minimamente sui passaggi motivazionali così da confutare le censure proposte nell'atto di appello. Queste erano specifiche rispetto alla ricostruzione del fatto così come effettuata dal Tribunale e richiamavano varie testimonianze.
12.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittoria e/o manifesta illogicità della motivazione. Questa, invero, contraddice le specifiche ed univoche risultanze probatorie. Il ricorrente riferisce degli atti processuali dai quali si doveva desumere l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli. Sbaglia la Corte di merito a ritenere che il C.G. fosse presente anche il giorno 17, giorno di verificazione dell'infortunio. La circostanza non è, infatti, evincibile da alcun dato processuale. Il teste C.G. dice, in sostanza, che
il G.S. non ha messo le mani sull'impianto di adduzione del gas, giacché si era trattenuto solo per pochi minuti con N.N. e G.M.. Né la posizione di garanzia dell'imputato è emersa da una prova rigorosa.
12.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in ordine ad una prova decisiva: il riferimento è al contratto di sub-appalto. La "IDROTERMICA" ha affidato l'opera di realizzazione dell'impianto del gas ad un'impresa ("TERMO IN") esperta nel settore di realizzazione di impianti di gas, come emergeva dalla visura camerale. La "TERMO IN" ha, pertanto, assunto tutte le obbligazioni facenti capo all'appaltatore, tra queste quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
12.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla entità della pena irrogata, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 e 69 cod. pen. La Corte territoriale non ha dato conto dei criteri legali ai quali si è attenuta nella scelta tra il minimo e il massimo della pena, né ha motivato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, considerato altresì che l'imputato (unitamente ad altri) ha provveduto al totale risarcimento del danno ai familiari della vittima. Non si è tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R.D., dovendo il suo ricorso essere rigettato nel resto. Vanno parimenti rigettati i ricorsi di P.V., N.N. e G.S., perché tutti infondati.
2. RICORSO P.V.:
2.1. Il primo motivo non ha alcun fondamento. Sul punto, va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale e che consente di escludere l'evocata nullità ogniqualvolta il prevenuto - come nella specie - abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata. Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, soprattutto nella fattispecie, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza degli imputati e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio, posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro Rv. 257278; Sez. 6, n. 29533 del 02/07/2013, Tornasse, Rv. 256150; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866). Se quindi il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia e altri, Rv. 239320).
Nulla di tutto ciò si è verificato nell'odierna vicenda: la sentenza della Corte di appello ha, infatti, ricordato (p. 6) come il P. abbia predisposto e svolto le proprie difese nel giudizio di primo grado con riguardo alla qualificazione operata nel capo di imputazione ove si indica nell'impresa dell'imputato (''IDROTERMICA") l'impresa appaltatrice dei lavori e nella "TERMO IN" la stazione subappaltante della realizzazione dell'impianto del gas. Congruamente, la Corte di merito ne fa discendere l'assunto per il quale «è sotto tale profilo che devono essere vagliate le censure articolate nell'atto di appello e non, invece, con riferimento alla diversa posizione di datore di lavoro della vittima, erroneamente ritenuta nella sentenza di primo grado».
L'imputato avrebbe avuto interesse a rimuovere la sentenza del giudice di secondo grado, che aveva disatteso l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, laddove vi fosse stata una conferma della prima condanna per un fatto diverso da quello contestato, ma non anche a rimuovere una sentenza di appello che - come avvenuto nel caso di specie - ha qualificato il fatto conformemente all'imputazione originaria. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso in disamina, si sia determinata alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, giacché l'imputato è stato condannato in secondo grado per lo stesso reato che gli era stato originariamente contestato al momento dell'esercizio dell'azione penale, con riferimento al quale egli ha avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare appieno il diritto di difesa.
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui il ricorrente esclude che possano essere qualificate come "ingerenza" (della "IDROTERMICA DI P." nei confronti della "TERMO IN") quelle che, a suo dire, devono intendersi come esplicazione delle attività di coordinamento e cooperazione, espressamente previste dalle norme in tema di subappalto.
Al riguardo, è necessario ricordare che il contratto d'appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera; in tal caso, invero, anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, e, dunque, anche di quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253295). Si è, in particolare, affermato che responsabile di eventuali infortuni, oltre all'imprenditore, è anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei lavori (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 241063; Sez. 4, n. 46383 del 06/11/2007, Grossi e altro, Rv. 239338, la quale ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde, a garanzia della prevenzione infortunistica, anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
L'ingerenza, cioè, deve portare in sé lo stigma della causazione (nel concorrere, anche ed eventualmente, di altri fattori tra i quali pure la condotta illegittima dell'appaltatore) dell'evento di danno. Essa, pertanto, si risolve nell'istigare alla condotta illecita o nel determinarla. In definitiva, si concretizza in una ipotesi di concorso materiale nel reato, giacché contribuisce causalmente alla sua verificazione. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non si identifichi con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi.
Conclusivamente, sul punto, deve affermarsi il principio secondo il quale il committente risponde degli eventi di danno subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione della opera, e di ogni singola operazione di lavoro, mediante una condotta che, comunque, abbia implicato l'inosservanza delle norme di legge o di regolamento o prudenziali dettate, o comunemente seguite, a tutela degli addetti, esplicando così un ruolo sinergico nella produzione dell'evento di danno, configurandosi un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, circostanza che non si verifica nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233245).
Ciò detto, non può dubitarsi che, nel caso di specie, tale ingerenza vi sia stata, posto che la sentenza impugnata ne ha evocato i profili significativi che qui si richiamano:
a) la fornitura alla "TERMO IN", da parte dell'impresa del P., della tubazione in PEAD per la realizzazione dell'impianto del gas, della termosaldatrice, delle bombole di ossigeno e di una bomboletta cercafughe, circostanze emerse dalle omologhe deposizioni dei testi C.G., operaio dipendente della "TERMO IN", e D.G., operaio dipendente dell"'IDROTERMICA DI P.", le cui dichiarazioni non sono state, a detta della sentenza impugnata, contestate dal P. con l'atto di impugnazione e che, comunque, risultano documentalmente riscontrate;
b) gli interventi di G.S., dipendente dell'impresa del P., nella parte del cantiere interessata dai lavori di realizzazione dell'impianto del gas volti a fornire spiegazioni al G.M. e al N.N. in ordine alla relativa esecuzione. Il G.S., in particolare, era presente in cantiere venerdì' 16 settembre, ossia il giorno precedente il tragico evento, operando insieme al N.N. per la messa in pressione dell'impianto.
Esattamente, dunque, la Corte del merito ne trae la conclusione che il G.M. e il N.N. - cotitolari delle "TERMO IN" - abbiano eseguito i lavori di cui erano stati incaricati non in totale autonomia rispetto alla stazione subappaltante, cosicché il P. e il G.S.- coesecutore, come si è appena ricordato, della messa in pressione dell'impianto - sono pariteticamente responsabili delle condotte colpose loro ascritte nell'imputazione.
2.3. Sulla scorta delle pregresse considerazioni si appalesa manifestamente infondato il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla prevedibilità ed evitabilità, in capo all'imputato P., della concorrente condotta colposa addebitata al G.M., datore di lavoro della vittima. Invero, il ricorrente parte da una premessa errata, correttamente confutata dai Giudici di merito, secondo cui l'accertamento di profili di responsabilità dovrebbe appuntarsi sulla sola fase esecutiva e, quindi, sulla condotta del G.M. che aveva proceduto alla saldatura della tubazione senza assicurarsi preventivamente che l'impianto fosse privo a suo interno di gas infiammabili. Si tratta, tuttavia, di asserzione che non tiene conto di quanto emerso ed accertato nei giudizi di merito ove sono stati evidenziati precisi profili di responsabilità in capo a ciascuno degli odierni imputati, concretandosi in una serie causale di condotte attive colpose, aventi tutte efficacia causale rispetto alla verificazione dell'evento. In conseguenza, che il P. fosse o meno a conoscenza di quanto avrebbe fatto il G.M. nella giornata di sabato, giorno del fatto, risulta del tutto irrilevante ai fini della configurazione della sua responsabilità.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Esso, si rammenta, è articolato in tre punti: inutilizzabilità della perizia dell'ing. Marotta (per le ragioni più sopra illustrate) e della consulenza integrativa a firma del geom. Clary (c.t. della Procura) con riguardo ai passaggi della stessa in cui venivano richiamate le dichiarazioni del coimputato G.M. alla cui utilizzabilità la difesa del P. non aveva prestato il consenso; travisamento della prova con riferimento all'esame diretto da parte del perito del materiale in sequestro, nonché alla deposizione del teste C.G. (operaio della "TERMO IN") con riguardo alla sua presenza in cantiere la mattina dell'incidente. Quanto al primo aspetto, la Corte di appello risponde adeguatamente laddove (p.2) ricorda che, su eccezione della difesa, «emetteva ordinanza con la quale disponeva l'espunzione dagli atti utilizzabili per la decisione del verbale n. 46/09 dell'11 marzo 2009, limitatamente al contenuto costituito dalle dichiarazioni del coimputato G.M.». Deve, tuttavia, rilevarsi che, per la decisione, può, anche in sede di legittimità ((Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678), prescindersi dalle prove ritenute inutilizzabili (perizia Marotta e consulenza integrativa Clary) in ragione della cosiddetta "prova di resistenza", che consiste, come è noto, nel valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 2004, Bonandrini e altro, Rv. 226972; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, dep. 1999, Archinà e altri, Rv. 212274). In applicazione di tali principi, dalla lettura della sentenza impugnata, effettuata congiuntamente a quella di primo grado, emerge come i fatti contestati risultino compiutamente accertati sulla base di ulteriori elementi probatori che prescindono completamente dalle dichiarazioni considerate inutilizzabili. Detti ulteriori elementi sono rappresentati oltre che dai dati, più sopra menzionati e relativi alla fornitura dei materiali — che le sentenze di merito hanno stimato adeguatamente provati — anche dalle dichiarazioni testimoniali, in specie di C.G., presente sia al momento della prova di tenuta, avvenuta venerdì 16 settembre 2007, sia il giorno 17 allorché si é proceduto alla riparazione ella tubazione nei punto di verificazione della perdita di gas; dall’esame diretto dei materiale sequestrato in loco il giorno dell'evento dai Carabinieri, costituito, tra l’altro, da un manicotto a gomito in PE-AD, da una barra rettilinea di circa cm. 137 di tubazione in PE 80 con diametro esterno di circa mm. 160 e diametro interno di circa mm. 128, da una macchina per termosaldatura MCA CALDER tipo SAM 3 e relativo collegamento elettrico di alimentazione, da una bombola di ossigeno compresso industriale della ditta SOL s.p.a. con capacita di 40,9 litri, da una doppia tubazione facente parte di un apparato di saldatura ossiacetilenica con relativo cannello per la saldatura.
Ricorda ancora la Corte territoriale come, attraverso Ia verifica dei suindicati reperti in sequestro relativi all’impianto dei gas, il perito, mediante simulazioni in laboratorio, abbia potuto riscontrare la perdita di percentuali di materia dei medesimo dovuta alla permanenza di ossigeno per un apprezzabile lasso di tempo (stimato in circa 17 ore) determinativa dei processo di pirolisi dei detti materiali. Conclusione, questa, avvalorata dalla intensità della fiammata che avvolse il corpo della vittima, dovuta al fatto che i suoi indumenti si permearono di ossigeno presente in misura sovrabbondante nella zona interessata dall’evento a causa della relativa fuoriuscita dalla predetta tubatura avvenuta per tutto il tempo suindicato. Ne consegue, continua la sentenza impugnata, <<il ragionevole convincimento che, al fine di mettere a pressione l’impianto il giorno precedente l'evento, fu utilizzato ossigeno - ovverosia gas infiammabile — in concentrazione certamente superiore a quella consentita per l’utilizzo industriale (2,3 bar) dalla normativa CEE... riportato sulla scheda di sicurezza inerente alla bombola in sequestro». La Corte di appello - ricordato che il C.G. ha dichiarato di aver notato il pomeriggio di venerdì 16 settembre, durante l’operazione di messa in pressione, la presenza di due bombole fornite dalla ditta P., pur senza poterne precisare il contenuto — afferma che, considerando che, subito dopo l’evento mortale, fu rinvenuta sul luogo una sola bombola di ossigeno vuota, <<deve inferirsi plausibilmente, proprio alla luce di quanto acclarato dal perito attraverso l'esame diretto di porzioni dell’impianto interessate dai processo di pirolisi, che le due bombole notate dai teste C.G. avessero contenuto ossigeno immesso nell’impianto predetto: conclusione la quale appare logicamente in linea con la puntualizzazione dei medesimo perito secondo il quale, ai fini della messa in pressione dellI'impianto in questione, si fosse reso necessario quantomeno il contenuto di due bombole d'ossigeno dei tipo di quella in sequestro».
A fronte della correttezza in diritto e della congruità della motivazione or ora richiamata, l'ulteriore assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni del teste C.G. sarebbero confuse e vaghe, nonché contraddittorie tra loro, non può trovare spazio in questa sede trattandosi di valutazioni in fatto precluse alla Corte di legittimità.
3. RICORSO N.N.:
3.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente connessione. I Giudici del merito hanno compiutamente motivato in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento.
Il Tribunale ricorda che il teste C.G. - ritenuto «assolutamente credibile, in assenza assoluta di emergenze di segno contrario» (così la sentenza di primo grado, p. 84) -, pur dichiarando di non ricordare precisamente se il N.N. e il G.S. avessero eseguito l'operazione di immissione dell'ossigeno, non smentiva, in seguito ad apposita contestazione, quanto da lui dichiarato in sede predibattimentale e cioè che i due immettevano nella tubazione "due bombole alte circa metri 1,80 e di ridotto diametro rispetto all'altezza". Affermava, poi, in sede di esame, di aver visto il compressore attaccato e in moto.
La messa in pressione dell'impianto, caricandolo con il contenuto di due bombole (costituito da ossigeno in concentrazione sicuramente superiore ai 2,3 bar) ha costituito, secondo la condivisibile conclusione della Corte territoriale, l'antecedente causale dell'evento mortale. Con corretta argomentazione in diritto, i Giudici di appello sostengono che le condotte colpose del N.N. e di G.S. rappresentano la conditio sine qua non dell'evento, siccome collocatesi in un'indissolubile sequenza completata dall'azione negligente di G.M.. Quest'ultima, consistente nella verifica dell'esistenza o meno di perdite a carico dell'impianto, dopo la relativa messa in pressione, non rappresentava una mera eventualità - e, come tale, circostanza imprevedibile ed inattesa per il N.N. e per il G.S.- ma una necessità ai fini del collaudo dell'impianto, la quale doveva seguire cronologicamente l'anzidetta messa in pressione ad una distanza di tempo apprezzabile. L'aver operato, il N.N., unitamente al G.S., il caricamento dell'impianto con gas infiammabile, anziché inerte, in violazione della specifica normativa, comportava in capo ai due, a detta della Corte di appello, il preciso obbligo di assicurarsi che la successiva fase di riparazione dell'impianto da eventuali perdite di gas - qualora materialmente eseguita da un soggetto diverso, come appunto avvenne - avesse luogo in piena sicurezza mediante la verifica della presenza di gas infiammabili all'interno dell'impianto e, in caso affermativo, attraverso il preventivo svuotamento del medesimo. Il Tribunale di Trani richiama le argomentazioni del consulente del pubblico ministero laddove questi osserva che se non ci fosse stato gas ossigeno ma semplice gas inerte l'incendio non si sarebbe sviluppato; l'ossigeno, infatti, ha fatto da comburente, rapidamente determinando il cosiddetto globo di fuoco.
I primi due motivi sono, pertanto, infondati.
3.2. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, é inammissibile perché manifestamente infondato. La determinazione della pena da irrogare in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'articolo 132 cod. pen., l'applica discrezionalmente, indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.
In sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso dell'anzidetto potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici ed abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, in motivazione).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati. La Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ragione del riconoscimento, dalla stessa operato, delle circostanze attenuanti generiche conseguente all'avere tutti gli imputati, nel corso del giudizio di appello, provveduto all'integrale risarcimento dei danni in favore della parte civile ed altresì della Regione Puglia. La sentenza impugnata ha, sul punto, operato un giudizio di equivalenza che ha motivato considerando la «rilevanza e consistenza del grado di colpa di tutte le condotte commissive ed omissive ad essi ascritte nelle rispettive qualità...»; formulando poi un giudizio prognostico favorevole, ha concesso a tutti la sospensione condizionale della pena.
4. RICORSO G.S.:
4.1. Valgono anche per il G.S. le considerazioni già svolte con riguardo al N.N. e al P., di talché esse si intendono richiamate per quanto attiene a profili comuni di doglianza.
Con riferimento al G.S., la Corte di appello motiva adeguatamente sui rispettivi punti. Ed infatti, la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. Deve, inoltre, precisarsi che la responsabilità penale ascritta all'imputato non deriva affatto da una posizione di garanzia che lo stesso avrebbe ricoperto rispetto alla vittima. La sua responsabilità, per quanto si è sin qui illustrato, discende dall'aver egli direttamente concorso, con la propria condotta attiva colposa, già ampiamente descritta, a cagionare l'evento mortale.
Con riguardo alle considerazioni sul contratto di subappalto (di cui al terzo motivo) si rinvia a quanto già osservato sul tema al par. 2.2. Analogamente, in relazione al quarto motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, si rinvia al par. 3.2., dovendosi richiamare il comma 3 dell'art. 62-bis a mente del quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. RICORSO R.D.
5.1. Fondato è unicamente il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
5.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi a profili di responsabilità dell'imputato.
Deve essere preliminarmente disattesa la premessa dell'argomentare difensivo secondo cui, nella sentenza di appello, con riguardo alla posizione del R.D., sarebbero "del tutto confutate e superate le valutazioni in ordine alla presunta inadeguatezza del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza", residuando a carico del R.D. una valutazione di omessa vigilanza sulle fasi relative al collaudo (riempimento della condotta), alla verifica della tenuta dell'impianto e all'eventuale riparazione dei punti di rottura.
Si tratta di un assunto errato. La conferma, operata dalla Corte distrettuale, della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato comporta, all'evidenza, l'integrale condivisione della motivazione del primo Giudice. Soccorrono, all'uopo, il principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per refationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929).
Tanto precisato, quanto ai compiti e alla funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, giova rammentare che essi risalgono all'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE), nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, di alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 494/1996 ed attualmente trasfuso nell'art. 92 d.lgs. n. 81/2008, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alle aziende sanitarie locali e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione riveste, dunque, un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (ex multis, Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti Giancarlo Rv. 281489; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735; Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano e altri, Rv. 255102).
Nel caso in disamina, la Corte di appello non ha affatto disatteso i richiamati principi laddove ha sottolineato che, alla data di verificazione dell'incidente, la "TERMO IN" era già operativa in cantiere (nel cantiere di "IDROTERMICA") da almeno 5 giorni e che, attesa la rilevanza dell'operazione della messa in pressione dell'impianto, che rappresentava una obiettiva situazione di pericolo, era certamente necessaria la presenza del coordinatore al fine di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza dettate dal regolamento CEE e dal POS. Invero, se il R.D. avesse impedito l'utilizzazione di un gas infiammabile (ossigeno) per la messa in pressione dell'impianto, in favore dell'impiego di un gas "inerte", non si sarebbe realizzata, afferma correttamente la sentenza impugnata, la conditio sine qua non della sequenza causale determinativa dell'evento. Questo, peraltro, sarebbe stato parimenti scongiurato se il R.D. - che è risultato essere sostanzialmente assente dal cantiere - si fosse interessato a che la fase, successiva e necessaria, di rilevazione di eventuali perdite e della conseguenziale riparazione si svolgesse nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal P.O.S., tanto più che detta opera di rilevazione e di riparazione fu eseguita da soggetti diversi rispetto a coloro che avevano provveduto al precedente collaudo.
Quanto alla circostanza che l'operazione di riparazione della tubatura fosse stata eseguita di sabato, la motivazione della sentenza impugnata è più ampia e specifica rispetto a quanto riportato dal ricorrente. In essa, si menziona il teste P.G. - figlio di Pa., titolare dell'omonima impresa edile aggiudicataria di un concorrente appalto -, il quale, trovandosi quel giorno in cantiere per i lavori inerenti a detto appalto, ha riferito che, intenti a lavorare, erano anche alcuni operai idraulici ed il manovratore dell'impresa S.. Attività e presenze di cui il coordinatore per la sicurezza non poteva o non avrebbe dovuto essere all'oscuro.
Inoltre, e più specificamente rispetto al suo ruolo di coordinatore per la sicurezza, il contributo causale del R.D. alla verificazione dell'evento è stato altresì rinvenuto, da parte del Giudice di primo grado, nell'aver egli, invece di impedirli, consentito l'avvio dei lavori in assenza di un P.O.S. della "TERMO IN", risultando pacificamente accertato che detto P.0.S. fu formato successivamente al sinistro. Non vi era stata, pertanto, da parte dell'imputato, alcuna verifica della congruenza tra P.O.S. e P.S.C.
Sulla base delle anzidette considerazioni, primi due motivi sono da rigettare.
5.3. Meritevole di accoglimento, come si è detto, è il terzo motivo di ricorso del R.D., afferente al trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte territoriale, pur affermando di rideterminare la pena finale in ragione delle riconosciute attenuanti generiche, non ha tuttavia applicato all'imputato alcuna riduzione di pena, atteso che questa è la medesima irrogata all'esito del giudizio di primo grado.
6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R.D., con rinvio sul punto alla Corte di appello di Bari, dovendosi il ricorso rigettare nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di P.V., N.N. e G.S. che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R.D. e rinvia sul punto alla Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di P.V., N.N. e G.S., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 settembre 2021

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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