Regolamento delegato (UE) 2021/2089
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Regolamento delegato (UE) 2021/2089
Regolamento delegato (UE) 2021/2089 della Commissione del 21 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati
GU L 427/149 del 30.11.2021
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Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 sono così modificati:
1) l’allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
Manifesti di cui all’articolo 8, paragrafo 1
Teniamo le malattie degli animali fuori dall'UE
2) l’allegato III è così modificato:
a) il primo capoverso è sostituito dal seguente:
«Considerato il rischio di introduzione di malattie nell’Unione europea (UE) (*1), esistono procedure rigorose per l’introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell’UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.;
(*1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente allegato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"
b) il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dal seguente:
«Le seguenti merci possono essere introdotte nell’UE purché rispettino le condizioni e i limiti di peso di cui ai punti da 1 a 5.»;
c) al punto 3 «Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute», la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell’animale che accompagna il passeggero a condizione che:»;
d) il punto 7 «Prodotti esenti» è sostituito dal seguente:
«I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione:
— prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;
— paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
— prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati;
— olive ripiene di pesce;
— estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate;
— cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;
— brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
— integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano);
— liquori.
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