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Interpello Ambientale 11 11 2021   Applicazione art  19 TUA

Interpello Ambientale 11.11.2021 - Applicazione delle disposizioni dell’art. 19 del Dlgs 152/2006 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L.108/2021.

ID 14990 | 20.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

...

Interpello ambientale

Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

11.11.2021 - Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito all’applicazione delle disposizioni dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L.108/2021.

In allegato:

Interpello prot. 86365 del 05.08.2021
Risposta prot. 123777 del 11.11.2021

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito all’applicazione delle disposizioni dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L.108/2021.

Con nota prot. n. 0086365/MATTM del 5/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, in merito all’applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal DL 77/2021, convertito in L.108/2021

In particolare, la Giunta Regionale della Campania ha richiesto alla scrivente Direzione Generale di volersi pronunciare in merito alla novellata applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006, adducendo che le richiamate disposizioni potrebbero porre cospicue problematiche interpretative in sede attuativa volte ad aggravare il procedimento ed a rallentare la tempistica decisionale delle verifiche di assoggettabilità a VIA. I commi de quibus, così come novellati dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, ad avviso della Giunta Regionale della Campania, determinerebbero inoltre “iter procedurali regionali e statali di verifica di assoggettabilità a VIA sostanzialmente diversi”.

Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, occorre in via preliminare rilevare quanto segue:

- Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 19 - D. Lgs. 152/2006 – “l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso l’autorità competente comunica tempestivamente, per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione dl provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente. Nel medesimo termine, l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per un periodo non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità di procedere all’archiviazione”.

- Il comma 7 dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 così recita “Qualora l’autorità competente stabilisca di assoggettare il progetto a procedimento di VIA, specifica i motivi principali in base alla mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo, l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni interlocuzione o proposta di modifica”

L’amministrazione richiedente, peraltro, formula la sua istanza in maniera generica, senza specificare le presunte criticità afferenti alla su-esposta normativa. Infatti, la Giunta Regionale della Campania non chiarisce in cosa si sostanzino le suddette criticità e non spiega in quali termini le medesime possano aggravare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, comportare rallentamenti su un piano di tempistica decisionale e determinare altresì iter procedurali regionali e statali di verifica di assoggettabilità a VIA, ritenuti dall’Amministrazione de qua sostanzialmente diversi.

È necessario quindi che la Giunta Regionale della Campania riformuli il quesito in maniera specifica, descrivendo con maggiore analiticità le presunte problematiche interpretative genericamente richiamate nel quesito di cui in oggetto.

Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per dare riscontro puntuale alla istanza proposta dalla Giunta Regionale della Campania.

Fonte: MITE

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