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Europe, Rome

D.L. 6 Novembre 2021 n. 152 | Modifiche/Abrogazioni TUA

ID 14889 | | Visite: 5682 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/14889

D L  6 Novembre 2021 n  152 Modifiche Abrogazioni TUA

D.L. 6 Novembre 2021 n. 152 |  Modifiche/Abrogazioni TUA aggiornato Legge di conversione n. 233/2021

ID 14889 | Rev. 1.0 del 01.01.2022 / Download documento allegato

Il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 (GU n.265 del 06.11.2021), attuazione PNRR Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in GU n.265 del 06.11.2021 ed in entrata in vigore il 07 novembre 2021, convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48) dispone modifiche ed abrogazioni al TUA - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale.

Nel dettaglio:

Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (in rosso le modifiche introdotto dalla Legge Conversione)

Art. 16. Risorse idriche

1. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell’inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 -bis . Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. »

Art. 18. Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente»;

a) all’articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l’autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;
2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall’autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

b) all’articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

c) all’articolo 15;
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»:
2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

Art. 22. Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

I -quinquies.
Dopo il comma 2 -bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«2 -ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 -bis , lettera b) , confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2 -bis ».

Art. 50. Abrogazioni

1. All’articolo 76, comma 1, lettera a -bis ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell’articolo 514 c.p.c».».
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,».
3. L’articolo 194 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
4. All’articolo 41 -quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.
5. All’articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2 -bis sono abrogati.

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