Convenzione ILO C175 del 07 giugno 1994
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Convenzione ILO C175 del 07 giugno 1994
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Convenzione ILO C175 Lavoro a tempo parziale, 1994.
Ginevra, 07 giugno 1994
La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1994, nella sua ottantunesima sessione; Prendendo nota della pertinenza, per i lavoratori a tempo parziale, delle disposizioni della Convenzione sull’uguaglianza di remunerazione del 1951, della Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) del 1958, e della Convenzione e della Raccomandazione sui lavoratori aventi responsabilità familiari del 1981; Prendendo nota inoltre della pertinenza, per tali lavoratori, della Convenzione sulla promozione dell’occupazione e la protezione contro la disoccupazione del 1988, e della Raccomandazione sulla politica dell’occupazione (disposizioni complementari) del 1984; Riconoscendo l’importanza, per l’insieme dei lavoratori, di un impiego produttivo e liberamente scelto, l’importanza del lavoro a tempo parziale per l’economia, la necessità per le politiche dell’occupazione di prendere in conto il ruolo del lavoro a tempo parziale nella creazione di ulteriori opportunità di occupazione e la necessità di garantire la protezione dei lavoratori a tempo parziale per quanto riguarda l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro a tempo parziale, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sul lavoro a tempo parziale del 1994.
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione “lavoratore a tempo parziale” significa un lavoratore dipendente il cui tempo di lavoro normale è inferiore a quello dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile;
b) la durata normale del lavoro di cui al punto a) di cui sopra può essere calcolata su base settimanale o come media su un periodo di impiego predefinito;
c) l’espressione “lavoratore a tempo pieno in una situazione comparabile” si riferisce ad un lavoratore a tempo pieno:
i) che ha lo stesso tipo di relazione di impiego;
ii) che svolge lo stesso tipo di lavoro o un tipo di lavoro simile, o che esercita lo stesso tipo di professione o un tipo di professione simile;
iii) e che è impiegato nello stesso stabilimento o, in assenza di lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile in tale stabilimento, nella stessa impresa o, in assenza di lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile in tale impresa, nello stesso settore di attività che il lavoratore a tempo parziale in questione;
d) i lavoratori a tempo pieno interessati dal lavoro a orario ridotto, cioè da una riduzione collettiva e temporanea del tempo di lavoro per motivi economici, tecnici o strutturali, non vengono considerati come lavoratori a tempo parziale.
Articolo 2
La presente Convenzione non pregiudica disposizioni più favorevoli applicabili ai lavoratori a tempo parziale in virtù di altre convenzioni internazionali del lavoro.
Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori a tempo parziale, essendo inteso che un Membro potrà, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dalla propria sfera di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori o di stabilimenti quando l’applicazione della Convenzione a queste categorie susciterebbe problemi speciali di natura sostanziale.
2. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione e si avvale della possibilità offerta al paragrafo precedente deve, nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione presentati a titolo dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare ogni categoria particolare di lavoratori o di stabilimenti così esclusa, ed i motivi per i quali tale esclusione è stata giudicata necessaria.
Articolo 4
Vanno adottate misure per garantire ai lavoratori a tempo parziale la stessa protezione di quella di cui godono i lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile, relativamente:
a) al diritto di organizzazione, al diritto di contrattazione collettiva e di agire in qualità di rappresentante dei lavoratori;
b) alla sicurezza e alla salute sul lavoro;
c) alla discriminazione in materia di impiego e di professione.
Articolo 5
Vanno adottate misure appropriate alla legislazione e alla prassi nazionali per garantire che i lavoratori a tempo parziale non percepiscano, dal solo fatto di lavorare a tempo parziale, un salario di base, calcolato proporzionalmente su base oraria, di rendimento o a cottimo, inferiore al salario di base, calcolato secondo lo stesso metodo, dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile.
Articolo 6
I sistemi legali di sicurezza sociale legati all’esercizio di una attività professionale devono essere adattati in tal modo che i lavoratori a tempo parziale beneficino di condizioni equivalenti a quelle dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile; tali condizioni potranno essere determinate in proporzione al tempo di lavoro, ai contributi o ai guadagni, o secondo altri metodi conformi alla legislazione e alla prassi nazionali.
Articolo 7
Vanno adottate misure per garantire ai lavoratori a tempo parziale condizioni equivalenti a quelle dei lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile relativamente:
a) alla protezione della maternità;
b) alla cessazione del rapporto di lavoro;
c) ai congedi annuali pagati e ai giorni di ferie pagati;
d) ai congedi di malattia, essendo inteso che le prestazioni in denaro potranno essere determinate in proporzione al tempo di lavoro o dei guadagni.
Articolo 8
1. I lavoratori a tempo parziale il cui tempo di lavoro o i cui guadagni siano inferiori ad un minimo prefissato potranno essere esclusi, da un Membro:
a) dalla sfera di applicazione di uno qualsiasi dei sistemi legali di sicurezza sociale di cui all’articolo 6, salvo per le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
b) dalla sfera di applicazione di una qualsiasi delle misure adottate nei casi di cui all’articolo 7, ad eccezione delle misure di protezione della maternità diverse da quelle previste dai sistemi legali di sicurezza sociale.
2. I minimi menzionati al paragrafo 1 devono essere sufficientemente bassi per non escludere una proporzione indebitamente alta di lavoratori a tempo parziale.
3. Un Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo 1 di cui sopra deve:
a) rivedere periodicamente i minimi in vigore;
b) precisare, nei suoi rapporti sull’applicazione della Convenzione presentati a titolo dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, i minimi in vigore e i loro motivi, e indicare se viene considerata la possibilità di estendere progressivamente la protezione ai lavoratori esclusi.
4. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative devono essere consultate per quanto riguarda la fissazione, il riesame e la revisione dei minimi di cui al presente articolo.
Articolo 9
1. Vanno adottate misure per facilitare l’accesso al lavoro a tempo parziale produttivo e liberamente scelto che risponda ai bisogni sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, sotto riserva che la protezione di cui agli articolo 4 a 7 di cui sopra venga garantita.
2. Tali misure devono includere:
a) il riesame delle disposizioni della legislazione suscettibili di impedire o scoraggiare il ricorso al lavoro a tempo parziale o la sua accettazione;
b) l’utilizzo dei servizi per l’impiego, ove esistano, per identificare e far conoscere le possibilità di lavoro a tempo parziale nel corso delle loro attività di formazione e di collocamento;
c) una attenzione particolare, nel quadro delle politiche dell’occupazione, ai bisogni e alle preferenze di gruppi specifici quali i disoccupati, i lavoratori con responsabilità familiari, i lavoratori anziani, i lavoratori disabili e i lavoratori che studiano o sono in corso di formazione.
3. Tali misure possono anche includere ricerche e diffusione di informazioni sulla misura in cui il lavoro a tempo parziale risponda agli obiettivi economici e sociali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Articolo 10
Nei casi appropriati, vanno adottate misure volte a garantire che il trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale o vice versa avvenga su base volontaria, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.
Articolo 11
Le disposizioni della presente Convenzione devono essere attuate per mezzo della legislazione, salvo nei casi in cui tali disposizioni vengono attuate tramite convenzioni collettive o ogni altro mezzo conforme alla prassi nazionale. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative devono essere consultate prima dell’adozione di tale legislazione.
Articolo 12
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.
Articolo 13
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
Articolo 14
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell’arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
Articolo 15
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Articolo 16
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 17
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 18
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti la revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Articolo 19
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 28 Febbraio 1998
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