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DPCM 27 agosto 2021

ID 14707 | | Visite: 15334 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/14707

DPCM 27 agosto 2021

DPCM 27 agosto 2021 - Linee guida PEE impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

ID 14707 | 07.10.2021 / In allegato Linee guida Luglio 2021

Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

(GU n.240 del 07.10.2021)

Art. 1. Approvazione

1. Sono approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all’art. 26 -bis , comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, allegate al presente decreto.

Art. 2. Applicazione

1. I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore (6 dicembre 2021 / ndr), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dal successivo comma 8.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità del presente decreto.

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

Art. 26-bis co. 9 Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (entro il 4 marzo 2019 / ndr).

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 e' predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

Indice
Normativa di riferimento
Premessa e finalità delle linee guida
Struttura delle linee guida
A - Pianificazione del modello di intervento per la gestione dell’emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti
Possibili scenari incidentali
Definizione dei livelli di allerta e delle relative attivazioni
Coordinamento operativo dell’intervento sul luogo dell’incidente
Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS)
Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)
Posto di Coordinamento Avanzato (PCA)
Centro Operativo Comunale (COC)
Area logistica di ammassamento soccorritori e risorse
Modello di intervento
Prefettura
Gestore dell’impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti
Regione
Provincia/Enti di area vasta/Città metropolitane
Comando dei Vigili del Fuoco
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
Azienda Sanitaria Locale (ASL)
Forze dell’Ordine (FF.O.)
Comune/i interessato/i
Polizia Locale
Volontariato
Principali Piani Operativi per l’attuazione del PEE
Bonifica e ripristino del sito successivo all’attuazione del PEE
Informazione alla popolazione
Verifica e aggiornamento del PEE
B – Metodo ad indici per la classificazione del rischio incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
C – Scheda dati ed allegati per l’applicazione del PEE
D – Glossario

Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.

Le presenti linee guida sono, pertanto, strutturate in tre parti:

- una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
- una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale,
- schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

Le presenti linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Ai fini dell’identificazione degli enti titolari delle autorizzazioni si rimanda alle disposizioni normative di settore (D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i) nonché alle eventuali deleghe disposte con provvedimenti regionali.

Sono esclusi dall’applicazione delle presenti linee guida, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Per quanto concerne il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”, si fa riferimento all’art.16 comma 2 “Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3- bis legge 225/1992)” che prevede che per le tipologie di rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario, alle quali questa linea guida si riferisce, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Struttura delle linee guida

La struttura delle linee guida risponde all’esigenza di applicazione dei criteri di pianificazione di emergenza esterna con particolare riferimento all’individuazione di una “zona di attenzione” che varia in funzione di un indice di rischio generale di impianto.
L’indice di rischio “generale” è calcolato mediante l’utilizzo, da parte di tecnici abilitati, di un metodo ad indici appositamente messo a punto per gli impianti in questione, basato sui dati messi a disposizione dal gestore.

Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.

A tale scopo, per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo per l'attivazione dello stesso.

Per le finalità sopra riportate, le linee guida si compongono delle seguenti sezioni:

A. pianificazione del modello di intervento per la gestione dell’emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti;
B. metodo ad indici con valutazione dell’indice di rischio “generale” di impianto e della relativa distanza di attenzione;
C. schede dati e allegati per l’applicazione del modello di intervento
D. glossario
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Linee guida PEE impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
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Tags: Ambiente Rifiuti

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