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Europe, Rome

Convenzione ILO C148 del 10 giugno 1977

ID 14598 | | Visite: 1515 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14598

Convenzione ILO C148 del 10 giugno 1977

ID 14598 | 23.09.2021

Convenzione ILO C148 Protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977.

Ginevra, 10 giugno 1977

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 10 giugno 1977 nella sua sessantatreesima sessione; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare della raccomandazione sulla protezione della salute dei lavoratori, 1953; della raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro, 1959 ; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dalle radiazioni, 1960; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dei lavoratori addetti ai macchinari, 1963; della convenzione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, 1964; della convenzione e raccomandazione sull’igiene (commercio ed uffici), 1964; della convenzione e raccomandazione sul benzene, 1971; della convenzione e raccomandazione sul cancro professionale, 1974; Deciso di adottare varie proposte riguardanti l’ambiente di lavoro: inquinamento atmosferico, rumori e vibrazioni, questioni riportate nel punto quarto dell’ordine del giorno della sessione; Deciso che tali proposte si concretizzino nella forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venti giugno millenovecentosettantasette, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione per la protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977.

PARTE I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Articolo 1
1. La presente convenzione è applicabile a tutti i settori dell’attività economica.
2. Il Membro ratificante la presente convenzione, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datoti di lavoro e dei lavoratori interessati, se è il caso, può escludere determinati settori economici dall’applicazione della convenzione quando questa comporti specifici problemi di considerevole importanza.
3. Qualsiasi Membro ratificante la convenzione, in una prima relazione sulla sua applicazione, che egli è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dovrà indicare, motivandone la ragione, i settori oggetto d’esclusione in riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ed esporre in una ulteriore relazione la normativa e la sua applicazione riguardante i settori disciplinati, precisando in che misura la convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare per tali settori.

Articolo 2
1. Qualsiasi Membro, dopo consultazioni con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se è il caso, può assumere separatamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione riguardo a:
a) inquinamento dell’aria;
b) rumori;
c) vibrazioni.
2. Il Membro che non accetta gli obblighi previsti dalla convenzione per una o più delle categorie dei rischi, dovrà precisarlo nel suo strumento di ratifica, motivandone la ragione nella prima relazione sulla applicazione della convenzione, che egli è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Con successive relazioni dovrà riferire della normativa e della sua applicazione riguardante le categorie dei rischi oggetto d’esclusione, precisando in che misura la convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare, per quanto concerne ogni categoria di rischio.
3. Qualsiasi Membro che al momento della ratifica non ha accettato gli obblighi imposti dalla presente convenzione per nessuna delle categorie dei rischi, dovrà, in seguito, quando riterrà che le circostanze lo permettano, informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro dell’accettazione degli obblighi previsti dalla convenzione, nei confronti di una o più delle categorie.

Articolo 3
Ai fini della presente convenzione:
a) l’espressione «inquinamento dell’aria» si riferisce a qualsiasi ambiente contaminato da sostanze nocive alla salute o comunque pericolose quali che siano le loro caratteristiche;
b) il termine «rumore» si riferisce a qualunque suono che può comportare la perdita dell’udito o che può essere nocivo alla salute o comunque pericoloso;
c) il termine «vibrazioni» si riferisce a qualsiasi vibrazione nociva alla salute o comunque pericolosa trasmessa al corpo umano da strutture solide.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere misure da adottare sui luoghi di lavoro per prevenire, limitare e tutelare i lavoratori contro i rischi professionali causati dall’inquinamento dell’aria, dai rumori e dalle vibrazioni.
2. La modalità di applicazione delle misure prescritte potranno essere adottate sotto forma di norme tecniche, raccolte di direttive o sotto altra adeguata forma.

Articolo 5
1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione l’autorità competente dovrà consultarsi con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
2. Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori elaboreranno congiuntamente le modalità di applicazione delle misure prescritte ai sensi dell’articolo 4.
3. Avrà luogo a tutti i livelli una collaborazione la più efficace possibile tra datori di lavoro e lavoratori per l’applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente convenzione.
4. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell’impresa dovranno avere la possibilità di accompagnare gli ispettori al momento del controllo dell’applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente convenzione, a meno che questi non ritengano, alla luce delle direttive generali della competente autorità, che ciò possa nuocere all’efficacia del loro controllo.

Articolo 6
1. I datori di lavoro sono ritenuti responsabili dell’applicazione delle prescritte misure.
2. Ogni volta che più datori di lavoro svolgano simultaneamente l’attività sul medesimo luogo di lavoro, hanno il dovere di collaborare per l’applicazione delle prescritte misure senza pregiudicare la responsabilità personale del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati. Nei casi appropriati l’autorità competente prescriverà le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni.

Articolo 7
1. I lavoratori sono tenuti a rispettare le istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi professionali causati dall’inquinamento dell’aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, a limitarli e ad assicurare la tutela contro tali rischi.
2. I lavoratori o i loro rappresentanti hanno diritto di presentare proposte, ottenere informazioni e istruzioni, di ricorrere alla competente autorità per assicurare la protezione contro i rischi professionali causati dall’inquinamento dell’aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro.

PARTE III - MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Articolo 8
1. La competente autorità dovrà stabilire i criteri per la determinazione dei rischi da esposizione all’inquinamento dell’aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro e se necessario dovrà prescrivere sulla base di tali criteri i limiti di esposizione.
2. Al momento dell’elaborazione dei criteri e della determinazione dei limiti di esposizione, la competente autorità dovrà considerare il parere di persone qualificate dal punto di vista tecnico, designate dalle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
3. I criteri e i limiti di esposizione dovranno essere stabiliti, completati e riesaminati ad intervalli regolari, considerati i nuovi dati e conoscenze nazionali e internazionali, tenuto conto, nella misura del possibile, di ogni aumento dei rischi professionali derivanti dalla simultanea esposizione sul luogo di lavoro a più fattori nocivi.

Articolo 9
Qualsiasi rischio causato dall’inquinamento dell’aria, dai rumori e dalle vibrazioni dovrà essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro:
a) ricorrendo ad apparecchiature tecniche applicate ai nuovi impianti o ai nuovi processi produttivi al momento della loro progettazione o messa in funzione ovvero quando questo sia impossibile ricorrendo ad accorgimenti tecnici da effettuare sugli impianti o ai processi produttivi esistenti;
b) ricorrendo a norme complementari di organizzazione del lavoro.

Articolo 10
Nel caso che le misure adottate ai sensi dell’articolo 9 non riducano entro i limiti indicati dall’articolo 8 l’inquinamento dell’aria, i rumori e le vibrazioni sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzatura per la protezione individuale e provvedere alla sua manutenzione. Il datore di lavoro non può obbligare l’addetto a svolgere le mansioni senza attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione ai sensi del presente articolo.

Articolo 11
1. Lo stato di salute dei lavoratori, esposti o suscettibili di essere esposti ai rischi professionali causati dall’inquinamento dell’aria, dai rumori, o dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, dovrà essere controllato ad intervalli adeguati secondo le circostanze e in conformità alle modalità stabilite dalla competente autorità. Tale controllo consiste in un esame medico preliminare alla loro destinazione a quel lavoro e in esami periodici alle condizioni stabilite dalla competente autorità.
2. Il controllo previsto al primo paragrafo del presente articolo non deve comportare alcuna spesa per il lavoratore.
3. Quando per motivi di salute si sconsigli il mantenimento del lavoratore in un ambiente che comporta l’esposizione all’inquinamento dell’aria, ai rumori e alle vibrazioni, dovranno essere prese tutte le misure conformemente alla pratica e alle condizioni nazionali per provvedere al suo trasferimento in altro luogo di lavoro adeguato o per assicurargli il mantenimento del suo reddito mediante prestazioni di sicurezza sociale ovvero provvedendo altrimenti.
4. Le misure adottate per dare effetto alla presente convenzione non dovranno ledere i diritti del lavoratore secondo la legislazione della sicurezza sociale o assicurazione sociale.

Articolo 12
L’utilizzazione di processi produttivi, di sostanze, macchinari o materiali – indicati dalla competente autorità – che comportano l’esposizione dei lavoratori a rischi professionali causati dall’inquinamento dell’aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, deve essere notificata alla competente autorità che potrà, quando necessario, o autorizzare l’utilizzazione con modalità particolari, ovvero proibirla.

Articolo 13
Tutti gli interessati:
a) devono essere informati in maniera appropriata e adeguata dei rischi professionali che possono aversi sui luoghi di lavoro a causa dell’inquinamento dell’aria, dei rumori e delle vibrazioni;
b) devono anche essere istruiti in maniera adeguata e appropriata sui mezzi a disposizione per prevenire questi rischi, limitarli e proteggere i lavoratori da tali rischi.

Articolo 14
Tenuto conto delle condizioni e risorse nazionali, dovranno essere adottate misure per promuovere la ricerca nel campo della prevenzione e della limitazione dei rischi causati dall’inquinamento dell’ambiente, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro. 

PARTE IV - MISURE DI APPLICAZIONE

Articolo 15
Nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla competente autorità, il datore di lavoro deve designare una persona competente, ovvero servirsi di un ufficio esterno competente o comune a più imprese, per i problemi di prevenzione e limitazione dell’inquinamento dell’ambiente, dei rumori e delle vibrazioni sui luoghi di lavoro.

Articolo 16
Ogni Membro dovrà:
a) adottare con legge o con altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, le opportune misure, compresa l’adozione di adeguate sanzioni, per l’applicazione delle disposizioni della convenzione;
b) incaricare degli uffici di ispezione adeguati del controllo sulla applicazione delle disposizioni della convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà alla registrazione.

Articolo 18
1. La presente convenzione vincola solo i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore generale, delle ratifiche di due Membri.
3. La presente convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 19
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione nel suo insieme o per una o più categorie dei rischi contemplati dall’articolo 2 precedente, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia, prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 20
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà ad ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Il Direttore generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l’attenzione dei Membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 21
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione di cui all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.

Articolo 22
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni volta che lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale una relazione sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà, se del caso, l’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della convenzione stessa. 

Articolo 23
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 19 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
b) con l’entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l’hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.

Articolo 24
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Novembre 1984, n. 862
Entrata in vigore: 11 Luglio 1979

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